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Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 23 aprile 2014, n. 17679

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHI Luisa – Presidente
Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere
Dott. VITELLI CASELLA Luca – Consigliere
Dott. ESPOSITO Luc – rel. Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI GENOVA;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 10242/2012 TRIB. SEZ. DIST. di VENTIMIGLIA, del 06/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG Dott. Giuseppe Volpe, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Sanremo ai sensi dell’articolo 444, nei confronti di (OMISSIS) per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, comma 2, lettera c), commi 2 bis e 2 sexies, per avere egli condotto un ciclomotore in stato di ebbrezza alcolica causando un sinistro stradale (fatto del (OMISSIS)). Il Tribunale, oltre a comminare la pena di giustizia, disponeva la sospensione della patente di guida di cui era titolare l’imputato (era gia’ in vigore all’epoca del fatto la norma introdotta dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, articolo 42, comma 2, lettera a), modificativa dell’articolo 219 bis C.d.S.) e la confisca del veicolo di sua proprieta’, nell’occasione condotto.
Con il ricorso il Procuratore generale deduce violazione di legge, osservando che non era stata disposta la revoca della patente di guida, derivante ope legis dalla consumazione del reato in questione, pur essendo stato accertato che l’interessato aveva provocato un incidente stradale; conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento della sentenza in parte qua con i conseguenti provvedimenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
L’articolo 186 C.d.S., al comma 2 bis, prevede, infatti, che, ove sia commesso un reato rientrante nell’ipotesi di cui alla lettera c), “la patente di guida e’ sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI”. Tale ipotesi ricorre nella specie, posto che dalla stessa formulazione dell’imputazione risulta la contestazione della predetta circostanza aggravante e che la nozione di incidente stradale (nell’accezione rilevante nella prospettiva di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2 bis), a seguito dell’elaborazione interpretativa cui e’ stata sottoposta ad opera di questa corte di legittimita’, e’ riferibile a “qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettivita’, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli” (Cass., Sez. 4, n. 47276/2012, Rv. 253921).
Tanto premesso, il Collegio, discostandosi dall’interpretazione proposta nelle sue memorie dal Procuratore Generale presso questa Corte, ritiene che nessun rilievo assuma, ai fini dell’applicazione della revoca della patente di guida, il giudizio comparativo di prevalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l’aggravante di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2 bis, posto a base del patteggiamento. Il legislatore, infatti, con la formulazione letterale della disposizione (“la patente di guida e’ sempre revocata”), coerente con la ratio di rigore sottesa alla disciplina, ha inteso imporre una prescrizione a carattere oggettivo e ancorare il regime della sanzione alla sola presenza dell’aggravante richiamata. Cio’ che viene in considerazione ai fini della revoca e’ il comportamento dell’agente, consistente nel l’aver posto in essere, in stato di ebbrezza alcolica, un fatto potenzialmente dannoso e idoneo a determinare una rilevante turbativa nella circolazione stradale. Ne consegue che, ai fini che qui interessano, alcuna rilevanza puo’ essere attribuita alla contestuale concessione di circostanze attenuanti, ancorche’ dichiarate prevalenti, non valendo il giudizio di comparazione tra circostanze ad elidere la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell’aggravante in argomento (per analoga soluzione, con riguardo alla rilevanza del giudizio di comparazione tra circostanze in tema d’indulto, si vedano Cass. Sez. 1, n. 14432 del 2007; Cass. Sez. 1, n. 29709 del 2007; Cass. Sez. 4, n. 35703 del 2007; Cass. Sez. 1 n. 13691 del 2008).
La sentenza deve essere, quindi, annullata senza rinvio, con eliminazione della sospensione e l’applicazione della revoca della patente di guida, in conformita’ al disposto di cui all’articolo 620 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, statuizione che elimina; dispone applicarsi in luogo di essa la sanzione amministrativa della revoca della patente.

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