Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 19 novembre 2014, n. 24678. Ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Ne consegue che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti. Né risulta che l'odierno ricorrente abbia comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata idoneo a sostituire la domiciliazione ex lege di cui al citato art. 82.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 19 novembre 2014, n. 24678 Svolgimento del processo E stata depositata la seguente relazione. “1. La Telecom Italia s.p.a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, M.G. , in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa omonima, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni conseguenti al...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 novembre 2014, n. 24707. Non è illegittimo adibire l'abitazione privata condominiale ad attività commerciale di “affitta camere”, purché non si dimostri l'effettivo pregiudizio in danno ai vicini di casa. Le disposizioni contenute nel regolamento condominiale che si risolvano nella compressione delle facoltà e dei poteri inerenti al diritto di proprietà dei singoli partecipanti, devono essere espressamente e chiaramente manifestate dal testo o, comunque, devono risultare da una volontà desumibile in modo non equivoco da esso. L'interpretazione del giudice di merito del regolamento condominiale è insindacabile dalla Cassazione salvo vizi logici. E il giudice di appello, nel caso di specie, con ragionamento «coerente» e «logico» ha ritenuto che il regolamento non vietasse l'attività ricettiva «tenuto conto che la destinazione a civile abitazione costituisce il presupposto per la utilizzazione di una unità abitativa ai fini dell'attività di bed and breakfast». Una affermazione coerente anche con il regolamento regionale del Lazio n. 16 del 2008, in cui si chiarisce che l'utilizzo degli appartamenti a tale scopo non comporta il cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 20 novembre 2014, n. 24707 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 23 settembre 2003. il condominio di via (omissis) – via (OMISSIS) , sito in XXXX, evocava dinanzi al Tribunale di Roma B.M.A. e M.M.L. dolendosi che le convenute, esercitando negli appartamenti di loro proprietà...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 29 ottobre 2014, n. 5347. L'errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a e 395, n. 4, c.p.c., si sostanzia in una svista o in un abbaglio dei sensi idoneo a provocare l'errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, ritualmente acquisiti agli atti di causa, determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa: esso pertanto non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l'attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l'ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o dell'abbaglio dei sensi. Mentre l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale, non sussiste l'errore revocatorio nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita

Consiglio di Stato sezione V sentenza 29 ottobre 2014, n. 5347 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero di registro generale 3401 del 2013, proposto dai signori SA.GA. ed altri (…), tutti rappresentati e difesi dall’avvocato...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 novembre 2014, n. 24475. In relazione all'interpretazione della disciplina prevista nell'art. 2048 cod. civ., è necessario che i genitori, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione di colpa dalla suddetta norma desumibile, offrano non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (atteso che si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata; il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore. L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 cod. civ. Non è conforme a diritto, invece, per evidente incompatibilità logica, la valutazione reciproca, e cioè che dalle modalità del fatto illecito possa desumersi l'adeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 novembre 2014, n. 24475 Svolgimento del processo D.G.A. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, M.R. e F.L. , quali genitori del minore M.D. , per sentirli condannare, ai sensi dell’art. 2048 c.c., al pagamento della somma di Euro 278.042,32, oltre accessori, per il danno sofferto...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 5 novembre 2014, n. 23624. Per l'ipotesi di reciproca soccombenza, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimita', non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalita' fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 5 novembre 2014, n. 23624 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente Dott. BENINI Stefano – rel. Consigliere Dott. GIANCOLA Maria C. – Consigliere Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 novembre 2014, n. 24471. A carico della compagnia di assicurazione deve essere indennizzato in favore dei mariti anche il loro mancato aiuto domestico, dovuto dalle lesioni riportate nel sinistro.,

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 novembre 2014, n.24471 Svolgimento del processo 1. L'(omissis) il sig. P.A. patì gravi lesioni personali in conseguenza d’un sinistro stradale, causato dal sig. D.L.L. . In conseguenza di ciò sia il sig. P.A. , sia la moglie sig.a B.C. , convennero dinanzi al Tribunale di Venezia il...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 novembre 2014, n. 24468. In tema di comodato l’art. 1810 c.c.. stabilisce una regola, e due eccezioni ad essa

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 novembre 2014, n. 24468 Svolgimento del processo 1. Nel 2005 il sig. C.G. convenne la sig.a T.P. dinanzi al Tribunale di Avellino, esponendo che: (-) nel 2002 concesse in comodato alla sig.a T.P. , all’epoca dei fatti sua moglie, un immobile al piano terra del fabbricato sito...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 18 novembre 2014, n. 24536. L'indagine circa la sussistenza o l'entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità – con le sole eccezioni, tassativamente indicate, di crediti qualificati – è rimessa, in difetto di interventi del legislatore al riguardo, alla valutazione in fatto del giudice dell'esecuzione ed è incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata. L'unico interprete cui questa valutazione è consentita è, nel sistema attuale, il giudice dell'esecuzione, al quale è rimessa perciò l'indagine sulla sussistenza e sull'entità della parte di pensione assolutamente impignorabile L'esito di tale indagine è contestabile con il rimedio dell'opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione od avverso l'ordinanza di rigetto dell'assegnazione, essendo quindi rimesso al giudice del merito sull'opposizione l'apprezzamento fattuale definitivo, con l'unico limite della necessità della relativa motivazione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 18 novembre 2014, n. 24536 Premesso in fatto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta da R.A. nei confronti di L.D. e R.C. avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod....