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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2014, n. 2231. Cassata la decisione di rigetto dell’appello relativo alla misura del contributo al mantenimento della figlia poichè segue senza alcuna reale motivazione a una valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni circa la contrazione del reddito del padre provenienti dai titolari dell’impresa presso cui lavora

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  3 febbraio 2014, n. 2231 Fatto e diritto Rilevato che in data 17 settembre 2013 è stata 2013 depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta: 1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 7 maggio 2012, ha pronunciato la separazione dei coniugi B. – P....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 febbraio 2014, n. 2324. La tenuta in modo sommario e non intellegibile della contabilità sociale è di per sé giustificativa della condanna dell’amministratore al risarcimento del danno, in sede di azione di responsabilità promossa dalla società a norma dell’art. 2392 cod. civ., vertendosi in tema di violazione da parte dell’amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 3 febbraio 2014, n. 2324 Fatto e diritto Rilevato che in un giudizio di convalida del sequestro conservativo richiesto ed ottenuto (fino alla concorrenza di Euro 180.000,00) dalla società Centro Servizi srl sui beni della signora R.A. , amministratrice della società, per le irregolarità denunciate, il Tribunale di...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 gennaio 2014, n. 1608. L’individuabilita’ della persona offesa o di cui sono stati resi pubblici dati sensibili non ne postula l’esplicita indicazione del nominativo, essendo sufficiente che essa possa venire individuata anche per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto tale individuazione avvenga nell’ambito di un ristretto gruppo di persone

Suprema Corte di Cassazione sezione III Sentenza 27 gennaio 2014, n. 1608 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2014, n. 2236. No ha diritto al mantenimento il figlio che si rifiuta di lavorare in un’azienda del padre

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 febbraio 2014, n. 2236  Rilevato che 1. Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 63/12, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 10 luglio 1977 fra I.M. e F.C. Ha respinto la domanda di imposizione al C. dell’obbligo di versare un...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 gennaio 2014, n. 2186. L’art. 1, comma 2, della direttiva n. 84/5 CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, impone ai medesimi di innalzare il massimale di assicurazione fino alle soglie minime ivi indicate. Il successivo art. 5, comma 1, dispone l’obbligo di conformazione per gli Stati membri entro il 31 dicembre 1987, ovvero (comma 3, lettera b) entro la data del 31 dicembre 1990 ma solo a condizione, in tale ultima ipotesi, che entro il 31 dicembre 1987 fossero state aumentate le garanzie di almeno la metà della differenza tra gli importi in vigore alla data del 1 gennaio 1984 e gli importi di cui all’art. 1, comma 2. Pertanto, avendo lo Stato italiano adeguato la propria normativa soltanto col d.P.R. 9 febbraio 1990, entrato in vigore il 1 luglio 1990, senza rispettare l’obbligo di adeguamento intermedio di cui all’art. 5, comma 3, lettera b), della direttiva stessa, esso deve considerarsi inadempiente a decorrere dal 31 dicembre 1987; ne consegue che, per i sinistri verificatisi fino al 30 giugno 1990, il massimale minimo di assicurazione, applicabile anche nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, si deve individuare applicando direttamente i valori di cui all’art. 1, comma 2, della direttiva n. 84/5 CEE (nella specie, in presenza di una sola vittima, il massimale è pari a lire 630 milioni)

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 gennaio 2014, n. 2186 Svolgimento del processo 1. In data (omissis) P.G. rimaneva vittima di un incidente stradale. Citava quindi a giudizio, davanti al Tribunale di Grosseto, B.P. , conducente del mezzo antagonista, e la s.p.a. Tirrena di assicurazione, chiedendo il risarcimento dei relativi danni. Il Tribunale...