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Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 13 febbraio 2015, n. 2889. I ritardi nel deposito dei provvedimenti, quando per la reiterazione e l’entità superino ogni limite di tollerabilità e ragionevolezza, costituiscono illecito disciplinare, costituendo palese violazione del dovere fondamentale di diligenza del magistrato

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 13 febbraio 2015, n. 2889 Svolgimento del processo Il dottor M.C. , giudice del Tribunale di Sulmona, veniva sottoposto a procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 1 primo comma e 2 primo comma lettera q) del D. LGS. 23-2-2006 n. 109 per avere ritardato in modo reiterato, grave...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 6 febbraio 2015, n. 2256. Nel caso in cui l'assicuratrice abbia versato al fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, gli importi dovuti a titolo di riscatto in relazione al contratto di assicurazione sulla vita stipulato dal fallito in bonis, il pagamento così effettuato rientra nella sanzione di inefficacia di cui all'art. 44, 2 comma, l.f.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 6 febbraio 2015, n. 2256 Svolgimento del processo Il Fallimento della s.n.c. Torrefrutta e dei soci illimitatamente responsabili P.M. , T.M. e F.G. , premesso di avere appreso che i soci P. e T. avevano stipulato polizze vita con Alleanza Ass.ni; di avere informato detta società assicuratrice della...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 febbraio 2015, n. 2758. In caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttive di reddito, né è in procinto presumibilmente di svolgerla, è risarcibile quale danno biologico, che ricomprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato. Qualora, invece, a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale. Ne consegue che non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse – o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno. Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personal

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 febbraio 2015, n. 2758 Svolgimento del processo C.G. , mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, fu investita dall’autovettura condotta dal proprietario V.N. che aveva effettuato il sorpasso di un autobus, fermo proprio per consentire il passaggio dei pedoni. Nel sinistro la C. riportò lesioni personali in...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 febbraio 2015, n. 2400. E' costituzionalmente legittimo il divieto di contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso, ed è rimessa alla piena discrezionalità del Parlamento individuare forme di garanzia, basate sull’art. 2 della Costituzione, e di riconoscimento delle unioni tra persone omosessuali.

  SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE sentenza 9 febbraio 2015, n. 2400 Svolgimento del processo Con il decreto impugnato la Corte d’Appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da A.A. e P.G.D.S. finalizzata a poter procedere alle pubblicazioni di matrimonio da loro richieste e negate dall’ufficiale...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 gennaio 2015, n. 1625. Perché la c.d. clausola marciana possa conseguire l'effetto di superare i profili di possibile illiceità del lease back

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 28 gennaio 2015, n. 1625 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere Dott. NAZZICONE Loredana...