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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 aprile 2014, n. 8462. In tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  10 aprile 2014, n. 8462 Svolgimento del processo 1.- Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da S.B. contro la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva respinto la sua domanda formulata nei confronti della s.p.a. San Paolo IMI avente ad...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 aprile 2014, n. 8129. Respinta la domanda risarcitoria di un motociclista, il quale, alla guida del proprio motociclo, nell'accingersi ad una svolta verso sinistra, passava sopra un tombino che presentava una superficie liscia, ragion per cui la moto, persa aderenza, piegava verso terra, causandone la caduta, con conseguenti danni alla sua persona e al mezzo meccanico

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  8 aprile 2014, n. 8129 I fatti A.P., nel convenire in giudizio dinanzi al tribunale di Torino l’omonimo comune, espose che, nel marzo del 2004, alla guida del proprio motociclo, nell’accingersi ad una svolta verso sinistra, passava sopra un tombino che presentava una superficie liscia, ragion per cui la...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 aprile 2014, n. 8153. È vero che dal contratto di sponsorizzazione nasce un rapporto caratterizzato da un rilevante carattere fiduciario, nell'ambito del quale assumono particolare importanza i doveri di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 cod. civ., e che tali doveri possono indurre a individuare obblighi ulteriori o integrativi rispetto a quelli tipici del rapporto. Ma non è sufficiente allo scopo richiamare generici doveri di salvaguardia degli interessi e dell'immagine dello sponsor, senza alcuna specificazione e prova dei comportamenti pregiudizievoli, della loro accessorietà rispetto all'accordo di sponsorizzazione e dei loro concreti effetti lesivi per lo sponsor, al fine di poterli considerare oggetto di obblighi di comportamento patrimonialmente valutabile ai sensi dell'art. 1174 cod. civ., tali da giustificare una richiesta di risarcimento dei danni

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  8 aprile 2014, n. 8153 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 26 maggio 2003 la s.p.a. Como Calcio ha convenuto davanti al Tribunale di Milano la s.p.a. Temporary, chiedendone la condanna al pagamento di Euro 178.218,67, a saldo del corrispettivo promessole tramite un contratto di...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 marzo 2014, n. 7210. Il locatore deve risarcire i danni, a titolo di lucro cessante, all'impresa affittuaria nel caso in cui essa dimostri che la diminuzione del fatturato sia dipesa dalla cattiva manutenzione dell'immobile

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 marzo 2014, n. 7210 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere Dott. ROSSETTI...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 marzo 2014, n. 6877. Tenuto conto della natura del diritto di usufrutto, che costituisce un diritto reale che deve essere reso pubblico con il mezzo della trascrizione (articolo 2643 c.c., n. 2), disciplina cui l'articolo 1026 c.c., fa riferimento in materia di diritto di abitazione. Correlando tale disciplina a quella dettata dal legislatore con riferimento agli obblighi nascenti dall'usufrutto e, segnatamente, alle spese ed oneri per la custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa oggetto del diritto, ne ha dedotto che l'usufruttuario e' obbligato ad adempiere tutti gli oneri relativi alla custodia, all'amministrazione ed alla manutenzione della cosa oggetto del diritto e, per altro verso, che la sua posizione di titolare di un diritto valevole erga omnes determina tutti gli effetti conseguenti, sostanziali e processuali. E, dunque, e' l'usufruttuario legittimato attivo e passivo in tutti i rapporti che sono comunque riconducibili al godimento della cosa (nella specie, l'unita' immobiliare facente parte del condominio) nei limiti previsti dall'articolo 1004 c.c., commi 1 e 2, mentre e' il nudo proprietario, ex articolo 1005 c.c., che deve provvedere alle riparazioni straordinarie: determinandosi, cosi', una diversa ma precisa legittimazione attiva e passiva in capo all'usufruttuario ed al nudo proprietario

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 marzo 2014, n. 6877 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. FALASCHI Milena –...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 aprile 2014, n. 8094. Quando sia accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni, si versa in una situazione di illiceità che, evidentemente, esclude il ricorso al giudizio di bilanciamento e quindi all'indennizzo, e introduce il diverso tema della inibitoria delle immissioni e dell'eventuale risarcimento del danno

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 7 aprile 2014, n. 8094 Ritenuto in fatto 1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Bari, notificata il 25 gennaio 2008, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucera di parziale accoglimento della domanda proposta da S.M. nei confronti de La Cantina del Pozzo s.n.c.,...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 aprile 2014, n. 8346. Il testamento pubblico non sottoscritto dal non vedente non può essere dichiarato valido sull’erroneo presupposto dell’idoneità a costituire utile succedaneo alla sottoscrizione la mera dichiarazione resa dal testatore al notaio rogante di essere impossibilitato a sottoscrivere l’atto perché cieco

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  9 aprile 2014, n. 8346  Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato C.F.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna M.M.L. , T.R. , P.O. , S.M. , B.L. e Ca.Do. chiedendo dichiararsi la nullità del testamento pubblico redatto dal fratello C.S. del (…) erogato...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 aprile 2014, n. 8144. La notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170, primo comma, e 285 cod. proc. civ., non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione né per il notificante, né per il notificato; tale inidoneità è coerente con le finalità acceleratorie insite nella norma di cui all'art. 326 cod. proc. civ. e risulta compatibile con il principio di durata ragionevole del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., giacché l'impugnabilità della sentenza nel termine massimo – che ritarda la formazione dei giudicato – non deriva dal comportamento di una sola delle parti, ma è il frutto della decisione consapevole di entrambe, potendo ciascuna di esse attivare gli strumenti a sua disposizione per abbreviare i tempi dell'impugnazione (se vincitore, attraverso la notificazione della sentenza; se soccombente, tramite l'impugnazione immediata).

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  8 aprile 2014, n. 8144 Svolgimento del processo Il Comune di S. Antonio Abate propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata il 14-5-2009, con la quale la Corte ha dichiarato l’inammissibilità per tardività dell’appello proposto dal Comune avverso la sentenza di primo grado...