Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 29 settembre 2014, n. 20484 Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 26 novembre 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Con atto di citazione ritualmente notificato F.M.F. , per il tramite della procuratrice speciale D.R.M.G. ,...
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 29 settembre 2014, n. 20451. La questione di giurisdizione in ordine alla domanda azionata iure hereditatis relativa il risarcimento dei danni subiti dal dipendente pubblico il cui rapporto di lavoro, sia cessato anteriormente al discrimine temporale del 30 giugno 1998 di cui all'art. 69, comma settimo, del DLgs. n. 165 del 2001 – come anche a quella di un dipendente comunque in regime di diritto pubblico – va risolta in base al principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo, se si fa valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, mentre appartiene al giudice ordinario nel caso in cui si tratti di azione che trova titolo in un illecito
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 29 settembre 2014, n. 20451 Fatto e diritto La Corte di Appello di Roma pronunciando sulla domanda di P.M.F. e F.A.L. proposta, in proprio e quali eredi di F.A. , nei confronti dell’Enea, di cui il loro dante causa era stato dipendente sino al 23 dicembre 1994, avente...
Corte di Cassazione, sezione feriale, sentenza 26 settembre 2014, n. 39986. La comunicazione contenenti i nominativi dei condomini morosi, affissa al portone condominiale, nonostante la morosità degli stessi fosse effettiva, costituisce una condotta diffamante, non essendoci nessun interesse da parte dei terzi alla conoscenza di quei fatti, anche se veri
Suprema Corte di Cassazione sezione feriale sentenza 26 settembre 2014, n. 39986 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 15/11/2013, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Catania sez. dist. di Giarre del 26/3/2012, che aveva condannato C.S. e M.F. alla pena di Euro 1000,00 di multa ciascuno...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 26 settembre 2014, n. 4841. Lo ius sepulchri, ossia il diritto, spettante al titolare di concessione cimiteriale, ad essere tumulato nel sepolcro, garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene e si atteggia come un diritto reale nei confronti dei terzi. Ciò significa che, nei rapporti interprivati, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento. Nell’ordinamento nazionale il diritto sul sepolcro già costituito sorge con una concessione amministrativa di un’area di terreno o di porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 c.c.): la concessione, di natura traslativa, crea a sua volta nel privato concessionario un diritto reale (suscettibile di trasmissione per atti inter vivos o mortis causa) e perciò opponibile iure privatorum agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che comporta la sussistenza di posizioni di interesse legittimo – con la relativa tutela giurisdizionale – quando l’amministrazione concedente disponga la revoca o la decadenza della concessione per la tutela dell’ordine e della buona amministrazione.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 26 settembre 2014, n. 4841 N. 04841/2014 N. 00403/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 403 del 2014, proposto dalla signora MONTAGNA...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 15 settembre 2014, n. 19408. Il criterio della prevenzione, quale si evince dal combinato disposto degli articoli 873 e 875 c.c., e' derogato dal regolamento comunale edilizio nel caso in cui questo fissi la distanza non solo tra le costruzioni, ma anche delle stesse costruzioni dal confine; che siffatta deroga non opera allorche' il regolamento edilizio, pur imponendo il rispetto di una data distanza altresi' dal confine, consenta anche le costruzioni in aderenza o in appoggio, con la conseguenza che in tale ipotesi il primo costruttore ha la scelta tra il costruire alla distanza regolamentare dal confine e l'erigere la propria fabbrica fino ad occupare l'estremo limite del confine medesimo; che, tuttavia, in tal ultima evenienza il preveniente non ha anche la possibilita' di costruire a distanza inferiore dal confine
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 15 settembre 2014, n. 19408 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. ABETE Luigi...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 settembre 2014, n. 18977. Nel procedimento per revocazione, non è censurabile, ex art. 395, n. 4), c.p.c., quale errore di fatto, la erronea valutazione circa la qualificazione del fatto medesimo
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 settembre 2014, n. 18977 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – rel. Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 settembre 2014, n. 19161. Chi acquista un computer sul quale sia stato preinstallato dal produttore un determinato software di funzionamento (sistema operativo) ha il diritto, qualora non intenda accettare le condizioni della licenza d'uso del software propostegli al primo avvio del computer, di trattenere quest' ultimo restituendo il solo software oggetto della licenza non accettata, a fronte del rimborso della parte di prezzo ad esso specificamente riferibile. Nell'accertata assenza di controindicazioni tecnologiche, l'impacchettamento alla fonte di hardware e sistema operativo Windows-Microsoft (così come avverrebbe per qualsiasi altro sistema operativo a pagamento) risponderebbe, infatti, nella sostanza, ad una politica commerciale finalizzata alla diffusione forzosa di quest'ultimo nella grande distribuzione dell'hardware (quantomeno in quella, largamente maggioritaria, facente capo ai marchi Oem più affermati). In questo modo, si verificherebbero riflessi a cascata in ordine all'imposizione sul mercato di ulteriore software applicativo la cui diffusione presso i clienti finali troverebbe forte stimolo e condizionamento, se non vera e propria necessità, in più o meno intensi vincoli di compatibilità ed interoperabilità (che potremo questa volta definire "tecnologici ad effetto commerciale") con quel sistema operativo, almeno tendenzialmente monopolista
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 settembre 2014, n. 19161 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. STALLA...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 settembre 2014, n. 19282. In tema di mutuo fondiario è lecito il negozio stipulato per onorare debiti pregressi verso la banca mutuante.Tra le finalità di un'operazione di credito fondiario rientra anche quella dell'utilizzazione delle somme ottenute per estinguere un debito precedente verso la stessa banca concedente il finanziamento, non essendo ravvisabile, in tale ipotesi, un uso distorto dello strumento del mutuo fondiario
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 settembre 2014, n. 19282 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. BARRECA...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 settembre 2014, n. 18920. Il contratto di "'sale and lease back", la cd. locazione finanziaria di ritorno, è un contratto di impresa socialmente tipico, attraverso il quale un imprenditore vende alla società finanziaria un bene di sua proprietà, che poi quest’ultima gli concederà in leasing, secondo lo schema del costituto possessorio. In tal guisa l’imprenditore, alienando un bene, si procura la liquidità di cui necessita, mantenendo il godimento di un bene evidentemente necessario all’attività svolta e potendone riacquistare la proprietà in seguito all’esercizio del diritto di opzione. La causa concreta del contratto è lo scopo di finanziamento, e risulta lecita, in virtù del divieto del patto commissario, ex art. 2744 cod. civ., purché sussista un giusto equilibrio fra il valore del bene venduto, il prezzo versato, il canone e il prezzo dell’opzione. Quando tale tipo contrattuale possa ritenersi fraudolento, ovverosia se vi è l’esistenza di una preesistente situazione di credito – debito fra la società finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest’ultima, la sproporzione fra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall’acquirente. In sintesi sussiste la nullità del contratto qualora risulti che lo scopo del contratto sia in realtà uno scopo di garanzia e non di finanziamento
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 settembre 2014, n. 18920 Ritenuto in fatto – che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 – bis cod. proc. civile: “Con istante tempestive, la C. s.p.a. chiedeva di essere ammessa allo stato passivo del Fallimento ditta A. di M. C. s.a.s.,...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 settembre 2014, n. 19020. In tema di revocatoria fallimentare (diversamente dalla revocatoria ordinaria: cfr. per la distinzione, ex multis, Cass. n. 17365/11) di compravendita stipulata in adempimento di contratto preliminare, l'accertamento dei relativi presupposti -soggettivi ed oggettivi- va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto la sproporzione tra le prestazioni e la consapevolezza dell'insolvenza vanno ricollegate al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, e d'altra parte il promissario acquirente ha la facoltà, qualora nel momento fissato per la stipulazione del definitivo sussista pericolo di revoca dell'acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, di non addivenire alla stipulazione, avvalendosi della tutela apprestata dall'art.1461 cod.civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 settembre 2014, n. 19020 Svolgimento del processo La Curatela del fallimento della E.N.N. s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli in data 21 dicembre 2000, nel dicembre 2005 convenne in giudizio N.F., deducendo: che con scrittura privata autenticata del 8 luglio 1999 la società fallita...