Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza interlocutoria 12 gennaio 2014, n. 223. Rimessa alle sezioni unite la questione del se, ed eventualmente in che ambito, sia esperibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello affetta da vizi propri per omessa pronuncia su un motivo di gravame con cui sia stata sollevata una censura di puro merito

Suprema Corte di Cassazione sezione II ordinanza interlocutoria 12 gennaio 2014, n. 223 Fatto e diritto Ritenuto che, in data 28 febbraio 2008 e in data 10 marzo 2008, la società Rizzani de Eccher s.p.a. e la Zeudi s.r.l. stipulavano rispettivamente i contratti di subappalto n. (…) e di fornitura n. (…), aventi ad oggetto...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 dicembre 2014, n. 26901. nel caso in cui uno spettatore resti vittima di lesioni in quanto colpito al volto da un moschettone da trekking lanciato da un settore dello stadio in occasione di una partita di calcio, non è ravvisabile una responsabilità della società calcistica ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., trattandosi di evento non controllabile, a fronte delle migliaia di spettatori delle partite e della natura dell'oggetto stesso facilmente occultabile e di per sé solo non contundente né pericoloso. Parimenti, non è configurabile neppure una responsabilità per custodia, trattandosi di danno riconducibile non alla natura del bene custodito, né dall'uso che ne è stato fatto dal custode, bensì al comportamento illecito di un terzo, rispetto al quale lo stadio ha rappresentato esclusivamente il contesto nell'ambito del quale è maturata la vicenda, la quale si è svolta per ragioni attinenti all'esagitazione del pubblico e non già per effetto della peculiare conformazione o delle modalità di gestione del luogo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 dicembre 2014, n. 26901   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 dicembre 2014, n. 27167. La sostituzione dell'antenna posta sul lastrico solare con una che per consistenza e dimensioni riduca la possibilità di uso comune del terrazzo condominale è illegittima ed espone il proprietario al risarcimento del danno

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 22 dicembre 2014, n. 27167 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. GIUSTI...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 gennaio 2015, n. 39. In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 gennaio 2015, n. 39 Svolgimento del proceso 1– Il Comune di Mortegliano ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza n. 14442/2013 della Cassazione con la quale è stato dichiarato inammissibile un precedente ricorso in sede di legittimità, contro la sentenza n. 244/2006 della Corte di Appello...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 dicembre 2014, n. 26892. In relazione ad una locazione di immobile stipulata da un Comune per allocarvi una scuola, la scelta del Comune di far costruire un proprio immobile per allocarvi la scuola, qualora l'esecuzione dell'opera sia terminata prima della scadenza convenzionale del contratto, non costituisce di per sé idoneo motivo di recesso anticipato del Comune dalla locazione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 dicembre 2014, n. 26892 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 dicembre 2014, n. 26911. La nullità derivante dall’adozione d’una delibera di conferimento dell’incarico professionale non accompagnata dall’attestazione della necessaria copertura finanziaria può essere sanata attraverso la ricognizione postuma di debito da parte dell’ente locale, ai sensi dell’art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144), poi seguito dal d.lgs. n. 267 del 2000 (art. 191 e 194); tale dichiarazione, per contro, non rileva e non può avere alcuna efficacia sanante ove il contratto stipulato dalla P.A. sia privo della forma scritta. Il credito di chi ha fornito la prestazione od il servizio nei confronti della p.a. sussiste dunque direttamente nei confronti del funzionario. Questi, ove manchino i necessari adempimenti formali per la validità dell’impegno di spesa assunto dalla p.a., ne risponderà in proprio verso il privato fornitore. L’insorgenza del rapporto obbligatorio direttamente tra il fornitore e l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione comporta l’impossibilità di esperire nei confronti del Comune l’azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà. Pertanto, dopo l’introduzione della normativa di cui agli artt. 191 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000, la questione del riconoscimento dell’utilità della prestazione può porsi di regola solo allorché siano il funzionario o l’amministratore responsabili verso il privato a proporre l’azione di cui all’art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 19 dicembre 2014, n. 26911 Motivi della decisione   II motivi di ricorso. 1.1. Con tutti e sette i motivi del proprio ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che il Comune di Roccarainola abbia riconosciuto l’utilità dell’opera svolta dal professionista. Più...