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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 febbraio 2015, n. 2758. In caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttive di reddito, né è in procinto presumibilmente di svolgerla, è risarcibile quale danno biologico, che ricomprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato. Qualora, invece, a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale. Ne consegue che non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse – o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno. Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personal

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 febbraio 2015, n. 2758 Svolgimento del processo C.G. , mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, fu investita dall’autovettura condotta dal proprietario V.N. che aveva effettuato il sorpasso di un autobus, fermo proprio per consentire il passaggio dei pedoni. Nel sinistro la C. riportò lesioni personali in...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 febbraio 2015, n. 2400. E' costituzionalmente legittimo il divieto di contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso, ed è rimessa alla piena discrezionalità del Parlamento individuare forme di garanzia, basate sull’art. 2 della Costituzione, e di riconoscimento delle unioni tra persone omosessuali.

  SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE sentenza 9 febbraio 2015, n. 2400 Svolgimento del processo Con il decreto impugnato la Corte d’Appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da A.A. e P.G.D.S. finalizzata a poter procedere alle pubblicazioni di matrimonio da loro richieste e negate dall’ufficiale...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 gennaio 2015, n. 1625. Perché la c.d. clausola marciana possa conseguire l'effetto di superare i profili di possibile illiceità del lease back

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 28 gennaio 2015, n. 1625 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere Dott. NAZZICONE Loredana...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1495. La convivenza come coniugi, protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario regolarmente trascritto, connotando nell'essenziale l’istituto del matrimonio nell’ordinamento italiano, è ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell’ordine canonico nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale. Peraltro la proposizione di un ricorso congiunto, volto a ottenere il riconoscimento dell’efficacia nel nostro ordinamento di una sentenza di nullità del matrimonio canonica pronunciata dal tribunale ecclesiastico, esclude l’interferenza della condizione ostativa costituita dalla convivenza. Si tratta infatti di un’eccezione in senso stretto, rimessa esclusivamente alla disponibilità della parte che vuole farla valere e con la prevalenza da dare alla «consapevole concorde manifestazione di volontà delle parti»

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 27 gennaio 2015, n. 1495 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott. ACIERNO Maria...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 22 gennaio 2015, n. 1205. Il mandato apposto in calce (come nel caso di specie) o a margine del ricorso per cassazione e' per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validita' alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale si rivolge, poiche' in tal caso la specialita' del mandato e' deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso od il controricorso al quale essa si riferisce. E’ riconosciuto valore probatorio alla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma siffatto valore viene negato nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non puo' derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'articolo 2697 cod. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 22 gennaio 2015, n. 1205 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere...