CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI
ordinanza 22 gennaio 2015, n. 1205

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere
Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6860-2013 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, posta in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 28/2012 del TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di MARANO, depositata il 09/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARLA AMBROSIO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1. Con sentenza n. 311 del 2005 il Giudice di pace di Marano (Na) rigettava la domanda di risarcimento danni da incidente stradale proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.p.a. in l.c.a. (di seguito, brevemente, (OMISSIS) s.p.a. in l.c.a.) per difetto di legittimazione attiva del (OMISSIS) e difetto di legittimazione passiva della (OMISSIS) s.p.a. in l.c.a.; con compensazione delle spese di lite.
La decisione, appellata dal (OMISSIS), e’ stata confermata dal Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Marano, il quale , con sentenza n. 28 in data 05.01.2012, ha condannato l’appellante al rimborso delle spese in favore dell’appellata (OMISSIS) s.p.a. in l.c.a. costituita in giudizio.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) formulando un unico motivo, con cui denuncia insufficiente ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia, arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie (violazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ.).
La (OMISSIS) s.p.a. in l.c.a. ha resistito con controricorso, deducendo, tra l’altro, l’inammissibilita’ del ricorso per carenza di procura speciale.
Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dall’altro intimato (OMISSIS).
3. Il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto, al limite dell’inammissibilita’, appare, comunque, destinato ad essere rigettato.
4. E’ infondata l’eccezione pregiudiziale di carenza di procura speciale formulata dalla resistente, sul presupposto che non sia stata esplicitata con chiarezza l’intenzione di conferire il mandato per il giudizio di legittimita’ (risultando testualmente conferito la procura in calce al ricorso per il presente giudizio, in ogni sua fase e grado … con ogni ampia facolta’ di legge, compresa quella di … chiamare in causa, intervenire in giudizio …). Invero costituisce principio costantemente ribadito da questa Corte quello secondo cui il mandato apposto in calce (come nel caso di specie) o a margine del ricorso per cassazione e’ per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validita’ alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale si rivolge, poiche’ in tal caso la specialita’ del mandato e’ deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso od il controricorso al quale essa si riferisce. (Cass. 03 luglio 2009, n. 15692). Nella specie, dunque, e’ la stessa posizione topografica del mandato in calce al ricorso e prima delle relate di notifica – e, quindi, la stretta e materiale inerenza del mandato al ricorso – che osta a che l’erroneita’ delle indicazioni sopra riportate possa comportare incertezza sulla riferibilita’ dello stesso mandato al giudizio di cassazione.
4.1. Con un unico articolato motivo (pag. 9 del ricorso) – per il vero, in buona parte ripetitivo dei motivi di appello, pure riportati in ricorso – parte ricorrente si duole che non sia stata ritenuta provata la propria legittimazione attiva e sia stata negata la legittimazione passiva della (OMISSIS) s.p.a. in Lc.a..
4.2.1. Per quanto attiene al rilievo del difetto di legittimazione attiva, si osserva che la decisione impugnata non si pone in contrasto con il principio espresso da questa Corte, cui fa riferimento l’odierno ricorrente, secondo cui il diritto al risarcimento del danno spetta anche a colui il quale esercita un potere soltanto materiale sulla cosa, e, dal danneggiamento di questa, risente un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all’esercizio di quel potere (Cass. 23 febbraio 2006, n. 4003); piuttosto essa muove dalla considerazione che, nella specie, il (OMISSIS) non aveva fornito alcuna prova della dedotta qualita’ di possessore, all’uopo non potendo riconoscersi alcun valore probatorio alla dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ed e’ altresi’ fondata sull’ulteriore argomentazione che il medesimo attore neanche aveva prodotto documentazione dalla quale potesse evincersi che le ricadute negative del danneggiamento della FIAT Croma e i costi per le riparazioni fossero stati da lui sostenuti (tale non potendo ritenersi il preventivo prodotto).
La decisione – contrariamente a quanto assertivamente dedotto da parte ricorrente – non presenta alcuna lacuna argomentativa ed e’, altresi’, conforme a principi costantemente affermati dal questa Corte (cfr. SS.UU. 3 aprile 2003, n. 5167 del 3 aprile 2003) che riconosce il valore probatorio della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nega siffatto valore nell’ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell’onere della prova, atteso che la parte non puo’ derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell’onere di cui all’articolo 2697 cod. civ..
4.2. Per il resto – e segnatamente laddove lamenta il mancato accertamento della legittimazione passiva della (OMISSIS) s.p.a. in L.c.a. – il motivo di ricorso e’ inammissibile, giacche’ attinge questioni ritenute “assorbite” e come tali neppure esaminate dal giudice del gravame. La decisione impugnata trova, infatti, la sua ratio nella considerazione del difetto di prova della titolarita’ attiva della pretesa risarcitoria; e tale ratio resiste alle (generiche) critiche formulate da parte ricorrente.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, seguono la soccombenza.
La circostanza che il ricorso per cassazione e’ stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.500,00 (di cui euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis

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