Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 marzo 2016, n. 5757 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere...
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 febbraio 2016, n. 3260. Ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l’utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle sezioni Unite n. 26972 del 2008, non comporta che, accertato il primo, il secondo non abbia bisogno di alcun accertamento, perché se così fosse si duplicherebbe il risarcimento degli stessi pregiudizi; invece, il metodo suddetto va utilizzato solo come parametro equitativo, fermo restando l’accertamento con metodo presuntivo, attenendo la sofferenza morale a un bene immateriale, dell’esistenza del pregiudizio subito, attraverso l’individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo sulla base della necessaria allegazione del tipo di pregiudizio e dei fatti dai quali lo stesso emerge da parte di chi ne chiede il ristoro
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 febbraio 2016, n. 3260 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 febbraio 2016, n. 2574. In materia di notificazione, per il combinato disposto degli articoli 106 e 107, comma 2, del Dpr n. 1229 del 1959, costituisce principio fondamentale quello dell’attribuzione concorrente della potestà notificatoria all’ufficiale giudiziario del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione e a quello addetto all’autorità giudiziaria competente a conoscere della causa cui attiene la notificazione, il quale ultimo può operare anche fuori della circoscrizione territoriale, ma solo a mezzo del servizio postale. È, quindi, perfettamente valida la notificazione di un ricorso per Cassazione eseguita dagli ufficiali giudiziari addetti agli uffici giudiziari dei domicili eletti dagli intimati presso i loro difensori
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 9 febbraio 2016, n. 2574 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 febbraio 2016, n. 2511. Non integra un danno ingiusto suscettibile di essere risarcito, tanto meno nei confronti di notaio delegato ai sensi dell’articolo 591-bis del Cpc, la differenza tra un prezzo di aggiudicazione ottenuto in forza di provvedimento di fissazione di prezzo base che debba qualificarsi e sia poi riconosciuto illegittimo e quello, maggiore, al quale ha poi avuto luogo l’aggiudicazione all’esito di fissazione del prezzo base corretto, perché l’illegittimità del primo di tali prezzi esclude l’ingiustizia della riconduzione a legittimità dell’esborso dovuto per l’aggiudicazione e perché non ha l’aggiudicatario diritto a vedere consolidata, neppure quale termine di raffronto con il successivo esborso, alcuna conseguenza favorevole di un procedimento illegittimo quale la fissazione di un prezzo base erroneo
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 febbraio 2016, n. 2511 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4 febbraio 2016, n. 2194. Il provvedimento con il quale il giudice decide la cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti difensivi (articolo 89 del Cpc), in considerazione della forma per esso prevista (l’ordinanza) e del suo scopo (assicurare che l’esercizio del diritto di critica non ecceda le esigenze richieste dalla garanzia del contraddittorio e non vulneri il prestigio e il decoro dei soggetti del processo), ha carattere meramente ordinatorio e costituisce oggetto di un potere discrezionale, esercitabile dal giudice anche di ufficio, rispetto al quale l’eventuale istanza della parte ha carattere meramente sollecitatorio. Deriva da quanto precede, pertanto, che tale provvedimento, anche se contenuto nel provvedimento che definisce il giudizio, non può costituire oggetto di impugnazione e non è, al riguardo, configurabile la violazione dell’articolo 112 del Cpc in relazione a una pronuncia non dovuta da parte del giudice del merito
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 4 febbraio 2016, n. 2194 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 febbraio 2016, n. 2165. All’inutile decorso del termine di costituzione di cui al combinato disposto degli articoli 165 e 347 del Cpc, come in genere ad altre cause di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, può ovviarsi con la proposizione di una seconda impugnazione, purché tempestiva, sia in relazione all’osservanza del termine breve, decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, sia in relazione alla mancata, intervenuta declaratoria, nelle more, dell’improcedibilità o dell’inammissibilità di quella già proposta, ex articolo 358 del Cpc, essendo per contro del tutto incongrua, a tal fine, la mera rinotifica della medesima impugnazione
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 febbraio 2016, n. 2165 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 aprile 2016, n. 6791. La responsabilità prevista dalla legge 13 aprile 1988 n. 117, ai fini della risarcibilità del danno cagionato dal magistrato nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, è incentrata sulla colpa grave del magistrato stesso, tipizzata secondo ipotesi specifiche ricomprese nell’art. 2 della citata legge (nel testo, applicabile ratione temporis alla presente controversia, previgente alla novella di cui alla legge n. 18 del 2015), le quali sono riconducibili al comune fattore della negligenza inescusabile, che implica la necessità della configurazione di un quid pluris rispetto alla colpa grave delineata dall’art. 2236 cod. civ., nel senso che si esige che la colpa stessa si presenti come “non spiegabile”, e cioè priva di agganci con le particolarità della vicenda, che potrebbero rendere comprensibile, anche se non giustificato, l’errore del magistrato. In altri termini, i presupposti della responsabilità di cui al citato art. 2, devono ritenersi sussistenti allorquando nel corso dell’attività giurisdizionale si sia concretizzata una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma stessa ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l’adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o ancora lo sconfinamento dell’interpretazione nel diritto libero
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 aprile 2016, n. 6791 Ritenuto in fatto 1. – Con decreto reso pubblico in data 10 marzo 2014, la Corte di appello di L’Aquila ha rigettato il reclamo, proposto ai sensi della legge n. 117 del 1988 dalla P. s.r.l. avverso il decreto del Tribunale della stessa...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 aprile 2016, n. 6787. Il diritto di satira, a differenza da quello di cronaca, è sottratto al parametro della verità dei fatto, in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, purché il fatto sia espresso in modo apertamente difforme dalla realtà, tanto da potersene apprezzare subito l’inverosimiglianza e il carattere iperbolico: altrimenti, nemmeno la satira sfugge al limite della correttezza e della continenza delle espressioni o delle immagini utilizzate, rappresentando comunque una forma di critica caratterizzata dal carattere corrosivo dei particolari mezzi espressivi. Beninteso, nessuna scriminante può ammettersi allorché la satira diventa forma pura di dileggio, disprezzo, distruzione della dignità della persona, ovvero quando comporta l’impiego di espressioni gratuite, volgari, umilianti o dileggianti, non necessarie all’esercizio del diritto, comportanti accostamenti volgari o ripugnanti o tali da comportare la deformazione dell’immagine pubblica del soggetto bersaglio e da suscitare il disprezzo della persona o il ludibrio della sua immagine pubblica
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 aprile 2016, n. 6787 Svolgimento del processo § 1. – In relazione alla scoperta del coinvolgimento dell’onorevole e giornalista R.F. col SISMI, sulla rubrica on-line dei giornale Repubblica e nella rubrica curata da V.Z., alla lettera 26.7.06 di un lettore, che gli chiedeva se la vicenda poteva...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 1 aprile 2016, n. 6407. Ai fini di cui all’art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l’ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 1 aprile 2016, n. 6407 Svolgimento del processo È stata depositata la seguente relazione. 1. E.R. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Viterbo, Sezione distaccata di Civita Castellana, la F. moda s.r.l., chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla sua caduta, avvenuta dentro il negozio della convenuta...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 marzo 2016, n. 4175. Confermata la sentenza della Corte d’appello con la quale si disponeva l’assegno divorzile nei confronti di una donna, sul presupposto che la stessa svolgeva attività lavorativa saltuaria e “in nero” e pur avendo intrapreso una nuova convivenza, questa non aveva il carattere della stabilità
Suprema Corte di Cassazione Sezione VI Ordinanza 2 marzo 2016, n. 4175 Rilevato che: 1. Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza del 4 febbraio 2011, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra G.D. e R.C. e ha respinto la domanda della C. intesa al riconoscimento del diritto a un assegno divorzile...