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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 17 settembre 2015, n. 18217. La giurisdizione spetta al g.o. allorché si discute della interpretazione di una clausola convenzionale che regola l’adempimento della obbligazione del concessionario di versare una somma a titolo di penale in conseguenza dell’inadempimento di altra clausola contrattuale avente carattere pecuniario, e senza che abbia rilievo, ai fini di tale giurisdizione, che la domanda possa implicare modificazioni di provvedimenti autoritativi dell’amministrazione, trattandosi di questione influente sotto il diverso profilo dei limiti interni delle attribuzioni del giudice ordinario , al quale “appartengono le controversie concernenti l’interpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” – e quindi anche la non imputabilità dell’inadempimento, quale ragione di esonero di responsabilità, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., ed espressione del diritto soggettivo del privato all’integrità del patrimonio – “nonché quelle rivolte ad accertarne le condizioni di validità e di efficacia e ad ottenerne la declaratoria di nullità o inefficacia, ovvero l’annullamento, posto che anche esse hanno ad oggetto il rapporto privatistico discendente dal negozio e che gli eventuali vizi di questo devono essere esaminati, esclusivamente dal giudice ordinario, competente a conoscerne l’intera disciplina

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 17 settembre 2015, n. 18217 Svolgimento del processo Con sentenza del 12 giugno 2013 il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza n. 4607 del 2013 del Tar che aveva declinato la giurisdizione sulla domanda della King Bet s.r.l. di annullamento, per violazione dell’art. 2, comma 2, della...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 16 settembre 2015, n. 18135. Il vincolo del prezzo massimo di cessione dell’immobile in regime di edilizia agevolata ex art. 35 della l. n. 865 del 1971

Il vincolo del prezzo massimo di cessione dell’immobile in regime di edilizia agevolata ex art. 35 della l. n. 865 del 1971, qualora non sia intervenuta la convenzione di rimozione ex art. 31, comma 49 bis, della l. n. 448 del 1998, segue il bene nei passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 25 agosto 2015, n. 17130. È derogabile la competenza per territorio nella cause tra condomini o tra condomini e condominio. La regola stabilita dall’articolo 23 del codice di procedura civile secondo cui essa spetta al tribunale dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, può infatti essere superata in presenza di un diverso accordo delle parti

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 25 agosto 2015, n. 17130 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 15 settembre 2015, n. 18110. Nell’economia del nuovo art. 819-ter c.p.c., essendo stabilito dall’ultimo comma della norma che soltanto in pendenza del procedimento arbitrale (nel qual caso compete al giudice arbitrale la valutazione della validità ed efficacia della convenzione, potendo la relativa domanda essere introdotta soltanto davanti ad esso e potendo, deve ritenersi, essere introdotta la relativa questione anche in via di eccezione, come esige la garanzia del diritto di difesa, se la domanda arbitrale sia stata proposta dalla parte che sostiene la validità ed efficace della convenzione) non possono proporsi all’autorità giudiziaria domande aventi ad oggetto l’invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato, deve ritenersi, per converso ed anzi in forza di un argumentum a contrario, che una domanda intesa ad ottenere la declaratoria della invalidità o dell’inefficacia della convenzione possa invece essere introdotta davanti all’autorità giudiziaria quando non sia stata introdotta una controversia davanti agli arbitri sulla base della convenzione. Tale domanda bene può essere proposta o di per se sola, cioè come domanda di accertamento, certamente assistita dal requisito dell’interesse ad agire (per evitare che eventuali controversie possano essere introdotte davanti agli arbitri), o unitamente alla domanda relativa al rapporto cui la clausola compromissoria potenzialmente troverebbe applicazione. Sempre per esigenza di parità delle armi, a tutela del diritto di difesa, deve ritenersi che, allorquando la parte introduca una domanda cui la clausola si applicherebbe o, come nel caso di specie, addirittura una domanda tesa a far dichiarare l’invalidità del contratto cui accede la clausola compromissoria, e sia la parte convenuta ad eccepire l’esistenza della clausola invocando la competenza arbitrale, la parte attrice è legittimata in via di controeccezione ad invocare l’invalidità o l’inefficacia della clausola, con la conseguenza che l’autorità giudiziaria deve procedere alla valutazione di tale controeccezione in funzione della decisione sull’eccezione di sussistenza della competenza arbitrale. Il relativo giudizio dev’essere condotto sulla base delle norme degli artt. 806 e 808 c.p.c. e particolarmente tenendo conto del criterio di cui al secondo comma di quest’ultima norma. Ove avverso la decisione del giudice di merito affermativa o negativa della competenza arbitrale venga proposto regolamento di competenza, detto giudizio compete alla Corte di cassazione, nell’ambito dei poteri di statuizione sulla competenza

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 15 settembre 2015, n. 18110 Fatto e diritto Ritenuto quanto segue: p.1. B.F. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro il Coro Lirico Marchigiano V. Bellini, soc. coop. a r.l. avverso la sentenza del 13 maggio 2014, con cui il Tribunale di Ancona in funzione di giudice...