Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 11 settembre 2015, n. 4255

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUINTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2006, proposto da:

Be.Ma., rappresentato e difeso dall’avv. Lu.Bi., con domicilio eletto presso Gi.Ba. in Roma, Via (…);

contro

Comune di Volterra;

nei confronti di

Società Vi.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA, SEZIONE III, n. 06509/2004, resa tra le parti, concernente riorganizzazione viabilità minore in territorio comunale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il Cons. Francesco Caringella e udito l’avvocato Lu.Bi.;

Rilevato che il signor Be.Ma. ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune di Volterra ha disposto il declassamento della strada ex vicinale che interessa la sua proprietà, nell’ambito di una complessiva riorganizzazione della viabilità minore nel territorio comunale;

Ritenuto che la sentenza di rigetto resiste alle critiche svolte nell’atto di appello in quanto:

il contestato declassamento è giustificato dalla considerazione del dato decisivo della finalizzazione della strada in esame al collegamento della via pubblica con un numero esiguo di proprietà private e della conseguente insussistenza di esigenze pubbliche collegate all’utenza generale;

non risulta fornita di adeguata base probatoria la tesi, sostenuta dall’appellante, dell’utilizzo pubblico immemorabile della strada de qua per le esigenze di transito di una collettività indifferenziata;

la documentazione in atti suffraga, invece, l’assunto comunale della funzionalizzazione della strada, che transita davanti a Villa San Cipriano, all’esclusivo servizio di tre unità immobiliari sparse, e della conseguente mancanza di collegamento della stessa a nuclei abitati, a infrastrutture e a servizi pubblici;

risulta, quindi, correttamente esercitato il potere amministrativo di stabilire, attraverso l’apprezzamento delle singole realtà, il regime della viabilità minore, nell’ambito di un riassetto organizzativo volto all’ottimizzazione delle risorse disponibili;

Reputato, in definitiva, che l’appello deve essere respinto e che la mancata costituzione delle parti intimate esime il Collegio dalla statuizione sulle spese;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta – definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Carmine Volpe – Presidente

Francesco Caringella – Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni – Consigliere

Doris Durante – Consigliere

Nicola Gaviano – Consigliere

Depositata in Segreteria l’11 settembre 2015.

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