Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 novembre 2015, n. 22606 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere...
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 novembre 2015, n. 22694. In tema di tutela possessoria, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso richieda, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un’opera in proprietà di più persone, il comproprietario non autore dello spoglio è litisconsorte necessario, in quanto è comunque destinatario del provvedimento di tutela ripristinatoria
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 6 novembre 2015, n. 22694 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 novembre 2015, n. 23014. In tema di validità del testamento olografo, nel caso in cui il tastatore, in seno ad una scheda testamentaria priva di data, affermi che il testamento è stato redatto nello stesso giorno di un avvenimento ancora da verificarsi (come il suo suicidio), la scheda testamentaria deve considerarsi priva della data prescritta dall’art. 602 cod. civ. e, perciò, il testamento è annullabile ai sensi dell’art. 606 secondo comma dello stesso codice
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 novembre 2015, n. 23014 Ritenuto in fatto 1. – P.D., P.M., P.A., P.T. e P.F. convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Cagliari, A.L. e M.I., impugnando il testamento olografo col quale la sorella P.P. – morta suicida – aveva nominato suoi eredi i convenuti; chiesero dichiararsi...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 novembre 2015, n. 23669. La produzione in giudizio, di una scrittura privata ad opera della parte, indicata nel corpo dalla scrittura, che non l’aveva sottoscritta (ma lo stesso può essere detto per il caso in cui i segni grafici della sottoscrizione non sono leggibili) costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale (o rende decifrabili i segni grafici che compongono la sottoscrizione illeggibile) e, pertanto, perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato e l’atto sia stato prodotto al fine di invocare l’adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 19 novembre 2015, n. 23669 Svolgimento del processo G.V. , con atto di citazione del 2 aprile 2004, conveniva davanti al Tribunale di Sondrio, B.R. ed premesso che in data 25 febbraio 2003 le parti stipulavano un contratto preliminare di compravendita di un immobile siti in Comune di...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 20 novembre 2015, n. 23830. Qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell’ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna (nel regime del d.m. n. 55 del 2014 eventualmente anche recante condanna alle spese documentate diverse da quella del contributo e nel regime anteriore eventualmente recante la liquidazione di una somma per esborsi forfettariamente determinata inidonea a comprendere il contributo) si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede di esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 20 novembre 2015, n. 23830 Svolgimento del processo 1. – È stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., datata 14.10.14 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso l’ordinanza 19 febbraio 2014, n. 3871, di questa Corte di Cassazione, del...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 30 settembre 2015 n. 19559. E’ invalido il mutuo concesso al cliente, il quale, con tale erogazione, acquista prodotti finanziari a fini previdenziali di dubbia redditività, emessi dalla stessa banca
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ordinanza 30 settembre 2015 n. 19559 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente – Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere – Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere – Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere – Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ordinanza...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 16 novembre 2015, n. 23401. Le associazioni, ancorché non riconosciute e sfornite di personalità giuridica, sono considerate dall’ordinamento come centri di imputazione di situazioni giuridiche e, quindi, come soggetti di diritto distinti dagli associati, dotate di un proprio patrimonio costituito dal fondo comune, di una propria capacità sostanziale e processuale e di una propria organizzazione regolata dai patti dell’accordo associativo o, in difetto, ove non incompatibili, dalle norme che disciplinano le associazioni riconosciute e le società. L’art. 2 della Costituzione, infatti, garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e tra questi vi è il diritto alla tutela del nome e dell’identità, che non spetta solo alle persone fisiche o giuridiche, ma anche alle associazioni non riconosciute
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 16 novembre 2015, n. 23401 Svolgimento del processo 1.- La Sezione di Pescara dell’Associazione italiana contro le leucemie (d’ora in avanti, AIL omissis) chiese al Tribunale di quella città, prima in via cautelare e poi nel giudizio di merito, di inibire a G.R. , anche nella qualità di...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 novembre 2015, n. 23198. Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 cod. civ., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 novembre 2015, n. 23198 Svolgimento del processo 1. D’.An.Ri. e, con distinto atto, il marito P.C., in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore J., chiesero il risarcimento dei danni patiti, quali conseguenze dell’errata esecuzione dell’intervento chirurgico cui la D’. si era sottoposta;...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 17 settembre 2015, n. 18276. In materia di compensazione delle spese legali, l’obbligo del Giudice di dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle stesse dovrà ritenersi assolto, oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare le regolazione delle spese adottata
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI – L ordinanza 17 settembre 2015, n. 18276 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Presidente – Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere – Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere – Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 novembre 2015, n.22703. Ai fini della distinzione tra gli interventi gravanti a carico dell’usufruttario e del nudo proprietario, non è la maggiore o minore attualità del danno da riparare, ma la essenza e la natura dell’opera, e cioè il suo carattere di ordinarietà o straordinarietà, poiché solo tale caratterizzazione incide sul diritto di cui l’uno o l’altro dei due soggetti sono titolari: spettando all’usufruttuario l’uso e il godimento della cosa, salva rerum substantia, si deve a lui lasciare la responsabilità e l’onere di provvedere a tutto ciò che riguarda la conservazione e il godimento della cosa nella sua sostanza materiale e nella sua attitudine produttiva; si devono, invece, riservare al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della cosa, perché afferiscono alla nuda proprietà
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 6 novembre 2015, n.22703 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 24-3-1999 Z.L. conveniva dinanzi al Tribunale di Padova la sorella Z.M. , per sentir accertare la validità ed efficacia dei contratto del 13-10-1978, con cui, unitamente a Z.G. , aveva concesso alla convenuta l’usufrutto per...