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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 2 ottobre 2014, n. 4922. Se è vero che il diritto sul sepolcro è un diritto di natura reale assimilabile al diritto di superficie, suscettibile di possesso e di trasmissione sia inter vivos e mortis causa, nei confronti degli altri soggetti privati, è altrettanto vero che esso non preclude l'esercizio dei poteri autoritativi spettanti alla amministrazione concedente (con la precisazione che nel caso di emanazione di atti di revoca o di decadenza spetta la tutela prevista per le posizioni di interesse legittimo e che, in ogni caso, titolare del diritto reale, nonché della coesistente posizione di interesse legittimo nel caso di emanazione di atti autoritativi, è esclusivamente il concessionario, cui non può neppure essere assimilato né il richiedente la sub-concessione, in mancanza del formale provvedimento abilitativo, né chi abbia 'acquistato' – solo apparentemente, in ragione della nullità del relativo contratto – il bene demaniale).

Consiglio di Stato sezione V sentenza 2 ottobre 2014, n. 4922 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello numero di registro generale 743 del 2014, proposto dai signori MA.CR. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Fe.La....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 25 settembre 2014, n. 39449. Legittimo il sequestro preventivo di un bene nell'effettiva disponibilità dell'usufruttuario L'estraneità dell'indagato alla titolarità di un bene immobile non è sufficiente ad escludere l'assogettabilità del bene al sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p., ove sia dimostrato che esso sia di fatto sempre rimasto nella disponibilità dell'indagato, formalmente mero usufruttuario del bene

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 25 settembre 2014, n. 39449 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente Dott. SAVINO Maria Pia – rel. Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara –...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 18 settembre 2014, n. 19663. In un giudizio condominiale, il diritto di chiedere l'equa riparazione per l'eccessiva durata del processo spetta unicamente all'amministratore nel caso in cui nessun condomino si sia costituito. Per coloro che sono intervenuti successivamente, il diritto può essere azionato solo per il periodo in cui hanno effettivamente assunto la qualità di parte nel processo

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 18 settembre 2014, n. 19663 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente di sez. Dott. RORDORF Renato – Presidente di sez....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 settembre 2014, n. 20557. Il condomino che ritenga di essere stato danneggiato, come nella specie, da un'omessa vigilanza da parte del condominio nell'esecuzione di lavori sulle parti comuni non può considerare l'amministratore come un soggetto terzo ed estraneo; dovrà comunque rivolgere la propria pretesa risarcitoria nei confronti del condominio il quale, a sua volta, valuterà se esistono gli estremi di una rivalsa nei confronti dell'amministratore

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 settembre 2014, n. 20557 Svolgimento del processo 1. D.N.R.F. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Condominio di Palazzo (OMISSIS) , l’amministratore dello stesso A.I. in proprio, nonché la Athos s.r.l. e la ERPA s.r.l., chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni patiti, nell’unità...

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Corte di Cassazione, sezione feriale, sentenza 26 settembre 2014, n. 39986. La comunicazione contenenti i nominativi dei condomini morosi, affissa al portone condominiale, nonostante la morosità degli stessi fosse effettiva, costituisce una condotta diffamante, non essendoci nessun interesse da parte dei terzi alla conoscenza di quei fatti, anche se veri

Suprema Corte di Cassazione sezione feriale sentenza 26 settembre 2014, n. 39986   Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 15/11/2013, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Catania sez. dist. di Giarre del 26/3/2012, che aveva condannato C.S. e M.F. alla pena di Euro 1000,00 di multa ciascuno...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 26 settembre 2014, n. 4841. Lo ius sepulchri, ossia il diritto, spettante al titolare di concessione cimiteriale, ad essere tumulato nel sepolcro, garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene e si atteggia come un diritto reale nei confronti dei terzi. Ciò significa che, nei rapporti interprivati, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento. Nell’ordinamento nazionale il diritto sul sepolcro già costituito sorge con una concessione amministrativa di un’area di terreno o di porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 c.c.): la concessione, di natura traslativa, crea a sua volta nel privato concessionario un diritto reale (suscettibile di trasmissione per atti inter vivos o mortis causa) e perciò opponibile iure privatorum agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che comporta la sussistenza di posizioni di interesse legittimo – con la relativa tutela giurisdizionale – quando l’amministrazione concedente disponga la revoca o la decadenza della concessione per la tutela dell’ordine e della buona amministrazione.

Consiglio di Stato sezione V sentenza 26 settembre 2014, n. 4841   N. 04841/2014 N. 00403/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 403 del 2014, proposto dalla signora MONTAGNA...