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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 giugno 2014, n. 14006. In pendenza della condizione sospensiva, il contratto a prestazioni corrispettive produce i suoi normali effetti e vincola i contraenti al puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte: la condizione, infatti, rende incerto il negozio, ma è già fermo ed irrevocabile il vincolo negoziale. Nessun effetto riferito alla situazione finale può però verificarsi finchè dura la pendenza salvo alcune eccezioni derivanti dall'applicazione dei principi ricavabili dalle disposizioni dettate dall'art. 1358 c.c.: da dette disposizioni è possibile individuare il contenuto delle aspettative delle parti del contratto condizionato, ossia delle situazioni soggettive che nascono dal contratto condizionato. Tale contratto fa sorgere diritti ed obblighi preliminari che possono dar luogo a risoluzione per inadempimento alla specifica obbligazione – prevista dal citato art. 1358 c.c. – di ciascun contraente di comportarsi in pendenza della condizione "secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte", cioè di osservare i doveri di lealtà e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., in modo da non influire sul verificarsi dell'evento condizionante pendente

Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione II SENTENZA 19 giugno 2014, n. 14006 Ritenuto in fatto La ITALCOSTRUZIONI s.p.a. con due distinti contratti preliminari di compravendita stipulati il 3.4.1996 si impegnava ad acquistare dalla GESQUAR s.r.l. e dalla SEGIPA s.p.a., che si obbligavano a vendere, terreni siti nel Comune di (OMISSIS) aventi, rispettivamente, una superficie di...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 29 maggio 2014, n. 12117. Va annullato il contratto di compravendita di un fondo stipulato dal padre utilizzando il denaro della figlia, di cui è rappresentante legale, se poi lo intesta a sé stesso anziché alla minore, come disposto dal giudice tutelare, così provocando le azioni pregiudizievoli dei suoi creditori

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 29 maggio 2014, n. 12117 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 maggio 2014, n. 12044. In tema di condizioni generali di contratto, l'elencazione contenuta nel secondo comma dell'art. 1341 c.c. ha carattere tassativo, di guisa che è ammessa l’interpretazione estensiva ma non quella analogica anche allorché la condizione è inserita in un capitolato speciale relativo ad appalto di opere pubbliche

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 29 maggio 2014, n. 12044  Svolgimento del processo 1. D.F.N. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Napoli il Comune della stessa città, in persona del Sindaco pro tempore, onde sentir dichiarare detto Ente responsabile dell’incidente occorsole sulla pubblica via (…) in data (omissis) e per...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 aprile 2014, n. 9278. In tema di preliminare è infondata la dedotta violazione dell'art. 1497 c.c. con riferimento all'esistenza del vincolo paesaggistico; il vincolo doveva essere conosciuto dal promissario acquirente perché i vincoli paesaggistici, inseriti nelle previsioni del piano regolatore generale, una volta approvati e pubblicati nelle forme previste hanno valore di prescrizione di ordine generale a contenuto normativo con efficacia "erga omnes", come tale assistita da una presunzione legale di conoscenza assoluta da parte dei destinatari, sicché i vincoli in tal modo imposti, a differenza di quelli inseriti con specifici provvedimenti amministrativi a carattere particolare, non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull'immobile, secondo l'art. 1489 cod. civ., e non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore come fonte di responsabilità del venditore, che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto

  Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  24 aprile 2014, n. 9278 Svolgimento del processo Con citazione in data 8/3/1990 M.P. conveniva in giudizio F.G. assumendo: – che con contratto preliminare del 23/6/1989 egli aveva promesso di acquistare dal convenuto un immobile in costruzione libero da oneri e privilegi con contestuale versamento di lire...