Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 aprile 2014, n. 7784. Il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso quando sulla validità del contratto si sia formato giudicato, anche implicito, come allorché il giudice di primo grado, accogliendo la domanda, abbia mostrato di ritenere valido il contratto, e le parti, in sede di appello, non abbiano mosso alcuna censura inerente la sua validità, mentre il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità anche in grado di appello, presuppone che non sussista preclusione derivante da giudicato

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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 3 aprile 2014, n. 7784

Svolgimento del processo

La società D. a r.l. chiedeva la condanna del Comune di Roma al risarcimento dei danni conseguiti alla locazione di alcuni locali – posti all’interno di uno stabile adibito a plesso scolastico e detenuti dal predetto Comune per oltre un ventennio – che erano stati restituiti gravemente deteriorati e mancanti degli arredi.
Costituitosi in giudizio il convenuto (che resisteva e proponeva una domanda riconvenzionale), il Tribunale di Roma pronunciava sentenza con cui accoglieva la domanda di risarcimento dei danni provocati all’immobile, mentre rigettava quella concernente i danni relativi agli arredi, condannando altresì la D. s.r.l. al risarcimento dei danni per mancata fornitura degli arredi scolastici.
Sull’appello principale del Comune e su quello incidentale della società D., la Corte di Appello di Roma provvedeva rilevando – d’ufficio – la nullità, per difetto di forma scritta, del contratto di locazione, rigettando pertanto tutte le domande e compensando integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione la soc. D. s.r.l., affidandosi a due motivi illustrati da memoria; il Comune di Roma resiste a mezzo di controricorso.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 1350 e 1421 c.c., nonché degli articoli 16 e 17 della legge 18 novembre 1923 n. 2440, in relazione all’art. 360 n. 3” e censura la sentenza impugnata per aver rilevato d’ufficio la nullità del contratto benché il Tribunale di Roma ne avesse ritenuto la validità e nonostante che la questione non avesse costituito oggetto di specifici motivi di gravame.
Il secondo motivo deduce, invece, “violazione dell’art. 112 C.P.C. e 2043 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 C.P.C.”, censurando la Corte territoriale per non avere – comunque – valutato la domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., atteso che “la D. aveva prospettato come fatto fondante la detenzione e l’utilizzo che il Comune aveva avuto dei beni”.
2. Il primo motivo (che è assistito dal seguente quesito di diritto: “se al giudice di secondo grado sia precluso rilevare la nullità del contratto, per difetto di forma scritta richiesta ad substantiam, quando la validità sia stata pronunciata dal giudice di primo grado e la pronuncia non sia stata investita da specifico motivo di gravame”) è fondato e merita accoglimento.
3. E’ noto, infatti, che – secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui deve darsi continuità – “il rilievo d’ufficio della nullità del contratto è precluso quando sulla validità del contratto si sia formato giudicato, anche implicito, come allorché il giudice di primo grado, accogliendo la domanda, abbia mostrato di ritenere valido il contratto, e le parti, in sede di appello, non abbiano mosso alcuna censura inerente la sua validità” (Cass. n. 23235/2013; cfr. anche Cass. n. 23674/2008; Cass. n. 18540/2009; Cass. n. 1535/2012), mentre il principio della rilevabilità d’ufficio della nullità anche in grado di appello (affermato, fra le altre, da Cass. 11847/2003 citata dalla controricorrente e, più recentemente, da Cass., S.U. n. 14828/2012) presuppone che non sussista preclusione derivante da giudicato.
4. Accolto – pertanto – il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, deve disporsi il rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà attenersi al sopra richiamato principio di diritto e dovrà provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.