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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 13 marzo 2015, n. 5105. Il negozio rappresentativo, compiuto dal rappresentante senza poteri non e’ invalido ne’ inefficace, ma semplicemente in itinere o in stato di pendenza

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 13 marzo 2015, n. 5105 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott. ACIERNO Maria – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3716. L’apprezzamento in ordine alla eccessività dell’importo fissato con la clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonché in ordine alla misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se fondato, a norma dell’art. 1384 cod. civ., sulla valutazione dell’effettivo interesse del creditore all’adempimento e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entità del danno subito. In particolare, poi, ai fini dell’esercizio del potere di riduzione della penale, è da escludersi che il giudice debba valutare l’interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola – come, prima facie, sembrerebbe indicare l’art. 1384 cit. – sostenendosi, per contro, che tale interesse deve essere vagliato anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., e 1175 e 1375 cod. civ., conformativi dell’istituto della riduzione equitativa. La lettera dell’art. 1384 cod. civ. – impiegando il verbo "avere" all’imperfetto–ha inteso riferirsi soltanto all’identificazione dell’interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3716 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco –...

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Corte di cassazione, sezione II, sentenza 2 marzo 2015, n. 4169. Nel contratto per persona da nominare, la mancata, tardiva (o invalida) indicazione del terzo non può che determinare, ai sensi dell'art. 1405 cod. civ., l'effetto di consolidare il contratto in capo all'originario contraente, salvo che non siano intervenute altre diverse vicende contrattuali. Il tratto peculiare del contratto per persona da nominare è dato dal subentrare nel contratto di un terzo – per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione – che, prendendo il posto del contraente originario (lo stipulante), acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l'altro contraente (promittente) determinando, inoltre, la contemporanea fuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto retroattivo, per cui il terzo si considera fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al promittente e a questa legata dal rapporto costituito dall'originario stipulante. Ma il tutto avviene a condizione che vi sia stata una tempestiva e valida “electio amici”, restando altrimenti applicabile il chiaro disposto dell'art. 1405 cod. civ.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 2 marzo 2015, n. 4169 Ritenuto in fatto Ricorrono A.G. e gli eredi di A.F. , avverso la sentenza n. 2726 del 2005 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 26 settembre 2005, che ha respinto la loro impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Avellalo che, a...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 dicembre 2014, n. 27359. In materia di risoluzione del contratto per inadempimento, la disposizione dell'art. 1453, secondo comma, c.c. – secondo cui non può più chiedersi l'adempimento una volta domandata la risoluzione – comporta la cristallizzazione definitiva delle posizioni delle parti sino alla pronuncia giudiziale, sicché il giudice dovrà accertare l'esistenza di un inadempimento imputabile al debitore soltanto con riguardo alle prestazioni già scadute e non anche con riferimento a quelle ancora da scadere. Nei contratti a prestazioni corrispettive le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 di cui all'art.1453 c.c. sono simmetriche, giacché, come non è consentito all'attore che abbia proposto domanda di risoluzione pretendere la prestazione avendo dimostrato di non avere più interesse al relativo adempimento anche per la parte di prestazione non ancora scaduta, così è vietato al convenuto di eseguire la prestazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione e fino alla pronuncia giudiziale. Ne consegue che il perdurare dell'inadempimento nel corso del giudizio non può riflettersi negativamente sulla valutazione della gravità del comportamento pregresso, trasformando un inadempimento inizialmente "non grave" in un inadempimento "grave" e, perciò, tale da legittimare l'accoglimento della domanda di risoluzione.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 dicembre 2014, n. 27359 Svolgimento del processo 1 – Con atto notificato il 2.081999 la Cooperativa Santa Marinella a r.l. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Roma, C. Q. per sentir dichiarare risolto il rapporto costituito tra le parti con sentenza del tribunale di Roma n....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 dicembre 2014, n. 27358. In tema di simulazione, il curatore del fallimento che agisca in rappresentanza del fallito (nella specie per ottenere il pagamento di un residuo suo credito derivante da un contratto di appalto concluso dall'imprenditore "in bonis"), e non della massa dei creditori, non può provare per testimoni la simulazione della quietanza di pagamento rilasciata dal primo alla controparte contrattuale Non è ammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'art. 2726 c.c., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 dicembre 2014, n. 27358 Svolgimento del processo Con atto notificato il 12.3.1990 la Coop. a r.l. ” F.G.” evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Castrovillari, S.S. deducendo di avere a lui venduto un’unità immobiliare sita in Amendolara, con rogito del notaio Lacanna, per il prezzo di...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 dicembre 2014, n. 25840. Il primo criterio da seguire nell'interpretazione del contratto è la ricerca della comune volontà delle parti, che deve avvenire non solo sulla base del testo negoziale, ma in base alla condotta delle parti ed al complesso dei patti contrattuali. Nell'interpretazione del contratto la regola “in claris non fit interpretatio" non è applicabile in presenza di clausole che, pur chiare se riguardate in sé, non siano coerenti con l'intenzione delle parti, per come desumibile dalle altre parti del contratto. Nel caso di collegamento negoziale tra più contratti, ciascuno di essi va interpretato tenendo conto della condotta tenuta dai contraenti nella stipula e nell'esecuzione dei contratti collegati, se reciprocamente nota. Se una delle parti del contratto manifesti la volontà di attribuire un certo significato ad una clausola ambigua, e l'altra presti acquiescenza a tali manifestazioni di volontà, l'interpretazione del contratto secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1366 c.c., impone di ritenere quella interpretazione coerente con la comune volontà delle parti.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 dicembre 2014, n. 25840 Svolgimento del processo 1. Nel 1997 i sigg.ri M.E.M. , M.A.M. e Mo.Ma. convennero dinanzi al Tribunale di Fermo il sig. V.G. e la Levante Assicurazioni s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Carige Assicurazioni s.p.a., e come tale sarà d’ora innanzi...