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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 marzo 2015, n. 6395. In tema di mutuo di scopo è nullo il contratto se, alla data della stipula, lo scopo era già realizzato. Il mutuo di scopo è lecito fintanto che la realizzazione dello scopo da esso prevista è possibile al momento della conclusione del contratto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 marzo 2015, n. 6395 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. RUBINO Lina...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 marzo 2015, n. 4908. Al pari dell’appalto, anche in tema di contratto d’opera, allorché il prestatore d’opera eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all’art. 2226 c.c., per i vizi dell’opera, incombe sul committente l’onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell’azione. L’eccezione di decadenza del committente dalla garanzia di cui all’art. 2226 c.c. ha carattere preliminare rispetto alle questioni inerenti all’effettiva esistenza dei vizi dedotti dal committente. La decadenza, infatti, paralizza il diritto del committente a far valere la garanzia per vizi, precludendo ogni indagine sul fondamento della pretesa fatta valere nei confronti del prestatore d’opera; sicché la relativa eccezione non può non essere esaminata prima di ogni altra questione che attenga al merito della pretesa stessa

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 marzo 2015, n. 4908 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. PICARONI...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 marzo 2015, n. 4535. In tema di mandato con rappresentanza, la “contemplatio domini”, che rende possibile l’imputazione degli effetti del contratto nella sfera di un soggetto diverso da quello che lo ha concluso, non esige – nel caso in cui l’atto da porre in essere non richiede una forma solenne – l’uso di formule sacramentali e può, quindi, essere desunta anche da un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a rendere edotto l’altro contraente che egli agisce non solo nell’interesse, ma anche in nome del rappresentato, nella cui sfera giuridica gli effetti dell’atto sono destinati a prodursi direttamente; l’onere della relativa prova in giudizio incombe su chi afferma avere assunto la veste di rappresentante e, ove sia mancata l’allegazione e la prova del predetto comportamento, è insufficiente, ai fini di una diretta imputazione degli effetti dell’atto al mandante, la circostanza che l’atto sia stato posto in essere nel suo interesse

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 marzo 2015, n. 4535 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo –...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 13 marzo 2015, n. 5105. Il negozio rappresentativo, compiuto dal rappresentante senza poteri non e’ invalido ne’ inefficace, ma semplicemente in itinere o in stato di pendenza

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 13 marzo 2015, n. 5105 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott. ACIERNO Maria – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 marzo 2015, n. 5162. In tema di appalto, il diritto dell’appaltatore al corrispettivo sorge con l’accettazione dell’opera da parte del committente (art. 1665, ultimo comma, c.c.) e non già al momento stesso della stipulazione del contratto. Ne consegue che, ove l’appaltatore abbia ceduto il proprio credito (futuro) e successivamente fallisca nel corso dell’esecuzione dell’opera, il cessionario non ha diritto al credito per il corrispettivo maturato per l’opera già compiuta, nei limiti dell’utilità della stessa ed in proporzione all’intero prezzo pattuito, ove l’appaltante ceduto non l’abbia in precedenza accettata nei confronti dell’imprenditore “in bonis”, non potendo neppure invocarsi gli effetti dello scioglimento del contratto di cui all’art. 1672 c.c., operando essi in base ad un’impossibilità assoluta ed oggettiva della prestazione in sé, mentre nello scioglimento a seguito di fallimento dell’appaltatore (art. 81 L.F.) rileva un evento di natura personale.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 marzo 2015, n. 5162 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere Dott....