Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 18 maggio 2015, n. 10076 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. ANIELLO Roberto – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio...
Categoria: Contratti tipici
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 maggio 2015, n. 9879. Allorché è stata proposta una domanda di risarcimento per equivalente in caso di inadempimento dell’appaltatore/prestatore d’opera, ai sensi dell’articolo 1668, 1 comma, ultima parte, c.c., il giudice del merito deve esaminarla anche se con la stessa possano prodursi i medesimi effetti di una non proposta domanda di risarcimento in forma una volta accertati i presupposti soggettivi ed oggettivi tipici della stessa
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 maggio 2015, n. 9879 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 maggio 2015, n. 9636. La pubblica amministrazione deve tenere un comportamento corretto in tutte le fasi della procedura pubblica che portano al consenso contrattuale e informare il contraente privato di tutte le circostanze che potrebbero determinare l’invalidità o l’inefficacia del contratto. Se ciò non avviene sussiste responsabilità precontrattuale in capo all’ente pubblico. Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto sussistente la responsabilità della stazione appaltante che in seguito a licitazione privata, aveva stipulato un importante contratto di appalto con una società di costruzioni chiedendo la consegna immediata dei lavori per ragioni di urgenza, salvo poi sospenderli dopo 17 mesi perché la Corte dei conti aveva negato la registrazione, rendendo il contratto inefficace.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 maggio 2015, n. 9636 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 maggio 2015, n. 9595. Il tratto peculiare del contratto per persona da nominare (art. 1401 c.c.), in cui la riserva di nomina del terzo determina una parziale indeterminatezza soggettiva del contratto a soggetto alternativo, va ravvisato nel subentrare nel contratto di un terzo – per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione – che, prendendo il posto del contraente originario (lo stipulante), acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l’altro contraente (promittente) determinando, inoltre, la contemporanea fuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto retroattivo, per cui il terzo si considera fin dall’origine unica parte contraente contrapposta al promittente ed a questa legata dal rapporto costituito dall’originario stipulante
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 maggio 2015, n. 9595 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARLEO Giovanni – Presidente Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 maggio 2015, n. 10196. La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore i dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall’art. 1716, secondo comma, cod. civ. Il principio secondo il quale la volontà di revocare il precedente mandato deve essere espressa costituisce un corollario interpretativo dell’art. 1716 cod. civ., relativo alla natura tipicamente disgiuntiva del mandato ed alla conseguente necessità di provarne in concreto il carattere congiunto. La presunzione in questione non può essere superata dalla mera designazione di un nuovo procuratore, non potendo tale atto, alla luce dei principi sopr richiamati, essere ritenuto una manifestazione tacita della volontà di revoca.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 maggio 2015, n. 10196 Svolgimento del processo In un giudizio avente ad oggetto una denuncia di danno temuto per infiltrazioni in un appartamento, veniva citato in giudizio dalla condomina I.P. il condominio ed il proprietario del terrazzo dal quale si riteneva originasse il danno, R.C.. Veniva inoltre...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 14 maggio 2015, n. 9861. La necessità di trattazione unitaria delle domande di affidamento dell’appalto e di caducazione dei contratto concluso per effetto dell’illegittima aggiudicazione – trattazione unitaria imposta dal diritto interno in attuazione dei principi comunitari vigenti in materia – ricorre anche quando si tratti di annullamento in autotutela, confermato in sede giurisdizionale, degli atti di affidamento del servizio posti in essere in violazione delle norme comunitarie e nazionali
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 14 maggio 2015, n. 9861 Fatto e diritto Premesso, in fatto, che: – il Commissario delegato alla gestione dell’emergenza rifiuti nella Regione siciliana affidò ad un’Associazione temporanea d’imprese, poi divenuta Platani Energia e Ambiente s.c.p.a. (in prosieguo indicata come Platani), cui partecipava anche la Eletroambiente s.p.a., il servizio...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 aprile 2015, n. 8031. L’errore consiste in una falsa rappresentazione della realtà fenomenica, prodotta da una conoscenza distorta ovvero dall’ignoranza di situazioni, qualità e rapporti, relativi al contratto ed ai suoi presupposti. Tale vizio della volontà assume rilevanza qualora sia essenziale, cioè, incida sul processo formativo del consenso e dia origine ad una rappresentazione distorta della realtà, distorsione che induce la parte a manifestare la propria volontà in modo errato
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 20 aprile 2015, n. 8031 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. SCALISI Antonino...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 maggio 2015, n. 9312. Ai sensi dell’art. 1680 c.c. le disposizioni del capo Vili del titolo III del libro IV si applicano anche ai trasporti ferroviari in quanto non derogate da leggi speciali. Costituisce legislazione speciale al riguardo il R.D.L. 11 ottobre 1934, n 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, recante le Condizioni generali e Tariffe per il trasporto di persone su Ferrovie dello Stato e sul punto questa Corte ha affermato il principio secondo cui, in deroga all’art. 1681 c.c. – e in forza dell’art. 1680 dello stesso codice – l’art. 11, paragrafo quarto, del R.D.L. 11 ottobre 1934, n 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n 911, subordina la responsabilità dell’amministrazione ferroviaria per danno alla persona del viaggiatore al verificarsi di una “anormalità nel servizio”, e cioè ad un irregolare funzionamento o ad un’anomalia strutturale del mezzo tecnico con cui venga effettuata la prestazione del vettore, cui sia eziologicamente ricollegabile il danno stesso secondo l’accertamento insindacabile del giudice del merito. Proprio il predetto R.D.L., tuttora in vigore (v. legge 18 febbraio 2009, n. 9, art. 3, comma 1 bis, lett. e), di conversione del d.l. n. 200 del 2008 nonché D.Lgs. n. 179 del 2009 allegato I), all’art. 11 rubricato “Responsabilità e sue limitazioni”, in relazione alla “responsabilità per ritardi o interruzioni” prevede che “il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni, soltanto nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 9 e 10, qualunque sia la causa dell’inconveniente che da luogo all’indennizzo”. Pertanto il danno patrimoniale da ritardo ferroviario o da cancellazione del treno trova tutela o nell’art. 9 del citato R.D.L. (diritto di valersi di un treno successivo per l’effettuazione o la prosecuzione del viaggio) o nell’art. 10 del medesimo testo normativo (rimborsi), precisandosi che, comunque, l’utente ha accettato le predette condizioni generali di contratto nel momento in cui ha deciso di avvalersi del servizio
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 8 maggio 2015, n. 9312 Svolgimento del processo Nel 2008 O.M. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Barra, Trenitalia S.p.a. chiedendo l’accertamento dell’inadempimento contrattuale della convenuta e la condanna della stessa al risarcimento dei danni. Deduceva l’attore di aver acquistato, in data 11 gennaio 2008,...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 maggio 2015, n. 9448. La clausola che esclude dall’obbligo dell’indennizzo anche i sinistri agevolati da dolo o colpa grave riproduce un dettato di legge e quindi non abbisogna di alcuna forma speciale
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 11 maggio 2015, n. 9448 Svolgimento del processo e motivi della decisione E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: « 1. Con sentenza n. 2508 in data 17 giugno 2013 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 3 marzo 2010 di rigetto...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 aprile 2015, n. 8253. Il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l’azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall’inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell’azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l’esercizio di tale azione
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 22 aprile 2015, n. 8253 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. SCALISI Antonino...