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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 maggio 2015, n. 9879. Allorché è stata proposta una domanda di risarcimento per equivalente in caso di inadempimento dell’appaltatore/prestatore d’opera, ai sensi dell’articolo 1668, 1 comma, ultima parte, c.c., il giudice del merito deve esaminarla anche se con la stessa possano prodursi i medesimi effetti di una non proposta domanda di risarcimento in forma una volta accertati i presupposti soggettivi ed oggettivi tipici della stessa

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 maggio 2015, n. 9879 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 maggio 2015, n. 10196. La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore i dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall’art. 1716, secondo comma, cod. civ. Il principio secondo il quale la volontà di revocare il precedente mandato deve essere espressa costituisce un corollario interpretativo dell’art. 1716 cod. civ., relativo alla natura tipicamente disgiuntiva del mandato ed alla conseguente necessità di provarne in concreto il carattere congiunto. La presunzione in questione non può essere superata dalla mera designazione di un nuovo procuratore, non potendo tale atto, alla luce dei principi sopr richiamati, essere ritenuto una manifestazione tacita della volontà di revoca.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 maggio 2015, n. 10196 Svolgimento del processo In un giudizio avente ad oggetto una denuncia di danno temuto per infiltrazioni in un appartamento, veniva citato in giudizio dalla condomina I.P. il condominio ed il proprietario del terrazzo dal quale si riteneva originasse il danno, R.C.. Veniva inoltre...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 maggio 2015, n. 9312. Ai sensi dell’art. 1680 c.c. le disposizioni del capo Vili del titolo III del libro IV si applicano anche ai trasporti ferroviari in quanto non derogate da leggi speciali. Costituisce legislazione speciale al riguardo il R.D.L. 11 ottobre 1934, n 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, recante le Condizioni generali e Tariffe per il trasporto di persone su Ferrovie dello Stato e sul punto questa Corte ha affermato il principio secondo cui, in deroga all’art. 1681 c.c. – e in forza dell’art. 1680 dello stesso codice – l’art. 11, paragrafo quarto, del R.D.L. 11 ottobre 1934, n 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n 911, subordina la responsabilità dell’amministrazione ferroviaria per danno alla persona del viaggiatore al verificarsi di una “anormalità nel servizio”, e cioè ad un irregolare funzionamento o ad un’anomalia strutturale del mezzo tecnico con cui venga effettuata la prestazione del vettore, cui sia eziologicamente ricollegabile il danno stesso secondo l’accertamento insindacabile del giudice del merito. Proprio il predetto R.D.L., tuttora in vigore (v. legge 18 febbraio 2009, n. 9, art. 3, comma 1 bis, lett. e), di conversione del d.l. n. 200 del 2008 nonché D.Lgs. n. 179 del 2009 allegato I), all’art. 11 rubricato “Responsabilità e sue limitazioni”, in relazione alla “responsabilità per ritardi o interruzioni” prevede che “il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni, soltanto nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 9 e 10, qualunque sia la causa dell’inconveniente che da luogo all’indennizzo”. Pertanto il danno patrimoniale da ritardo ferroviario o da cancellazione del treno trova tutela o nell’art. 9 del citato R.D.L. (diritto di valersi di un treno successivo per l’effettuazione o la prosecuzione del viaggio) o nell’art. 10 del medesimo testo normativo (rimborsi), precisandosi che, comunque, l’utente ha accettato le predette condizioni generali di contratto nel momento in cui ha deciso di avvalersi del servizio

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 8 maggio 2015, n. 9312 Svolgimento del processo Nel 2008 O.M. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Barra, Trenitalia S.p.a. chiedendo l’accertamento dell’inadempimento contrattuale della convenuta e la condanna della stessa al risarcimento dei danni. Deduceva l’attore di aver acquistato, in data 11 gennaio 2008,...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 maggio 2015, n. 9448. La clausola che esclude dall’obbligo dell’indennizzo anche i sinistri agevolati da dolo o colpa grave riproduce un dettato di legge e quindi non abbisogna di alcuna forma speciale

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 11 maggio 2015, n. 9448 Svolgimento del processo e motivi della decisione E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: « 1. Con sentenza n. 2508 in data 17 giugno 2013 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 3 marzo 2010 di rigetto...