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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 settembre 2014, n. 18879. Nell’affrontare il problema interpretativo circa la sussistenza o meno della volontà abdicativa del creditore insita nel riconoscimento dell’altrui diritto, ai sensi dell’art. 2944 cod. civ., il giudice deve tenere conto che: a) il riconoscimento del diritto altrui può essere anche meramente parziale; b) il silenzio sulla sussistenza o meno della responsabilità può essere significativo dell’avvenuto riconoscimento, ove si riferisca a fattispecie in cui la responsabilità del debitore derivi da una presunzione di legge, in mancanza di prova contraria; c) l’indagine sui comportamenti delle parti durante le trattative deve essere accurata e completa: anche per quanto concerne le ragioni per le quali le trattative sono state interrotte, sì da evitare di dare corso ad interpretazioni che ratifichino l’eventuale mala fede di una delle parti in danno dell’altra; sì da evitare, soprattutto, che un’interpretazione ingiustificatamente rigorosa e formalistica dei requisiti del “riconoscimento” di cui all’art. 2944 cod. civ. sì traduca nell’ingiustificato diniego al creditore dell’esercizio dei suoi diritti: soprattutto nei casi in cui il termine di prescrizione sia particolarmente breve – qual è quello della prescrizione biennale – e l’illecito da cui deriva il diritto al risarcimento dei danni sia particolarmente grave, come nel caso di specie, ove si è trattato di omicidio colposo, dichiarato estinto per morte del reo pochi giorni dopo il compimento del fatto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 24 settembre 2014, n. 18879 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 5 ottobre 1993 M.E., D. e R.R., tutti fratelli del defunto M.G., nonché la madre dello stesso, S.A.T. , hanno convenuto davanti al Tribunale di Napoli la s.p.a. Citroen e la s.p.a. Intercontinentale Assicurazioni,...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 25 settembre 2015, n. 19115. Tutti coloro che esercitano l’attività di mediazione per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, devono essere iscritti nell’apposito ruolo professionale, a norma dell’art. 3, comma quinto, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, mentre secondo l’art. 11 del relativo regolamento di attuazione, emanato con D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, in caso di esercizio dell’attività di mediazione da parte di una società, i requisiti per l’iscrizione nel ruolo debbono essere posseduti dal legale rappresentante di essa ovvero da colui che da quest’ultima è preposto a tale ramo di attività. Ne consegue che per gli ausiliari della società di mediazione è prescritta riscrittone nel ruolo solo quando, per conto della società, risultino assegnati allo svolgimento di attività mediatitela in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, ed impegnativi per l’ente da cui dipendono; essa non è invece richiesta per quei dipendenti della società che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti. A nulla rileva, quand’anche fosse provata, la circostanza che l’attività di mediazione non si sia articolata con ulteriori contatti tra le parti. Per attività di mediazione non si intende infatti solo il materiale contatto tra il mediatore e l’acquirente, ma tutta la attività che precede e segue la visita dell’immobile (reperimento dell’altro cliente, nella specie il venditore, ricezione dell’incarico, assunzione di informazioni sul bene venduto, organizzazione della struttura di intermediazione etc.) e che, tramite il complesso di attività, pone fruttuosamente in contatto l’aspirante acquirente con il venditore

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 25 settembre 2015, n. 19115 Fatto e diritto Il tribunale di Ivrea con sentenza n. 368/2009, emessa in data 11.07.2009, condannava B.L. al pagamento di Euro 9.180,00 in favore della Società Pirelli RE franchising, a titolo di provvigione per la mediazione nella compravendita di un immobile. Il B....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 agosto 2015, n. 17020. Le clausole di polizza che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’art. 1370 cod. civ.; e pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole ali’assicuratore medesimo

Suprema Corte di Cassazione Sezione III Sentenza 20 agosto 2015, n. 17020 Svolgimento del giudizio Nel maggio 2005 l’avvocato V. V. conveniva in giudizio Assicurazioni Generali S.p.A., chiedendone la condanna al pagamento dell’ indennizzo dovutogli in forza di polizza assicurativa stipulata per suo conto nel 2001 dalla Cassa Nazionale Forense; ed avente ad oggetto le spese...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 17 settembre 2015, n. 18214. In tema di contratti di locazione ad uso abitativo è necessaria la forma scritta ad essentiam.

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza  17 settembre 2015, n. 18214 I fatti e i motivi di ricorso 1. P.I. concesse in locazione un immobile di sua proprietà, sito in Fondi, al padre C. , con facoltà di sublocazione. 1.1. Questi concesse a sua volta in godimento l’appartamento a T.G. e a Co.Si. ....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 luglio 2015, n. 16181. In applicazione dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, il terzo trasportato, per essere risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, deve, secondo la sentenza n. 16181/2015 della Cassazione, fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell’incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 luglio 2015, n. 16181 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 luglio 2015, n. 15749. In caso di contestazione, il telefax non è prova di avvenuta ricezione, diversamente dagli strumenti di comunicazione ordinari, quale la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

Suprema Corte di Casssazione Sezione III Civile sentenza 27 luglio 2015, n. 15749 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe M. – Presidente – Dott. PETTI Giovanni B. – rel. Consigliere – Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere – Dott....