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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 gennaio 2016, n. 890. Il conduttore di un immobile affittato ad uso commerciale può formulare una offerta formale di restituzione condizionata al pagamento dell’indennità di avviamento senza dover più corrispondere il canone di locazione una volta consegnato l’immobile al sequestratario

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 gennaio 2016, n. 890 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere Dott. VINCENTI...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 gennaio 2016, n. 1735. Ai fini del riconoscimento del compenso al mediatore, è necessario che colui che abbia messo in relazione due o più parti per la conclusione di un affare sia regolarmente iscritto all’Albo dei mediatori professionali, mentre è sufficiente a far sorgere il diritto al compenso che l’iscrizione sia intervenuta dopo l’inizio dell’attività di mediazione e, finché essa sia in corso, e tuttavia, in questo caso la provvigione è dovuta solo da quel momento. Ne consegue che chi abbia svolto attività di intermediazione è tenuto a restituire l’acconto percepito. quando ancora non possedeva la qualifica di mediatore professionale per mancanza di iscrizione nell’apposito albo, non bastando la sopravvenienza della suddetta qualifica nel corso del rapporto di mediazione, né l’unitarietà del compenso spettante al mediatore a legittimare “ex post” un pagamento non consentito dalla legge al momento della sua effettuazione

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 gennaio 2016, n. 1735 Svolgimento del processo La società UCP immobiliare proponeva appello avverso la sentenza n 1 del 2006 con la quale il Tribunale di Civitavecchia aveva respinto la sua domanda di condanna in solido dei coniugi Fl.Gi.Pi. e L.A. al pagamento di Euro 5.164,57 quale...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 gennaio 2016, n. 1669. La diversità strutturale della vendita forzata rispetto a quella negoziale, nonché la mancanza di disciplina positiva e il carattere meramente interpretativo del fondamento dell’estensione dell’istituto alla vendita forzata risultano ostative all’adozione in materia di una nozione lata dell’aliud pro alio. L’indicata nullità del decreto di trasferimento è, dunque, ravvisabile solo in ipotesi di radicale o sostanziale diversità della cosa oggetto della vendita, in cui, venendo effettivamente meno il nucleo essenziale e l’oggetto stesso della vendita forzata, quale risulta specificato e determinato dall’offerta dell’aggiudicatario e dalla stessa determinazione dell’organo giudicante, la cosa aggiudicata risulti essere diversa da quella sulla quale è incolpevolmente caduta l’offerta dell’aggiudicatario. In tale prospettiva, e in applicazione di un criterio distintivo di natura funzionale, l’aliud pro alio va ravvisato anche quando, successivamente al trasferimento, la cosa oggetto della vendita forzata risulti del tutto inidonea, nella considerazione economico-sociale, ad assolvere la funzione propria della cosa, quale risultante dagli atti del procedimento; cosi individuandosi il tratto distintivo dell’aliud prò alio, sub specie di mancanza delle particolari qualità della cosa necessaria ad assolvere la sua funzione economico-sociale rispetto al vizio redibitorio (che rientra, invece, nell’area dell’art. 2722 cod. civ.) in una situazione di radicale e definitiva compromissione della destinazione della cosa all’uso che, preso in considerazione nell’ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l’offerta dell’aggiudicatario

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 29 gennaio 2016, n. 1669 Ritenuto in fatto Con sentenza n. 190 in data 08.03.2013 il Tribunale di Mantova ha rigettato l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. con la quale T.M. aveva chiesto dichiararsi la nullità dell’ordinanza di aggiudicazione del 23.02.2010 e del conseguente decreto di trasferimento...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 26 gennaio 2016, n.1369. La concessione di un c.d. credito agevolato presuppone la nascita di un rapporto principale, instaurato tra l’istituto finanziario erogatore ed il privato, e di un rapporto secondario, che intercorre tra l’ente pubblico ed il detto istituto finanziario. Il primo rapporto integra gli estremi del mutuo di scopo, in cui per legge o per volontà delle parti assume un ruolo primario l’interesse alla realizzazione dello scopo, tanto da tradursi, attraverso una clausola di destinazione, nell’assunzione, da parte del sovvenuto, dell’obbligo di compiere l’attività necessaria al perseguimento della finalità che il finanziamento mira ad agevolare. Il secondo rapporto è, invece, rappresentato da una convenzione (comunemente detta contratto di ausilio) diretta a regolare l’obbligazione nei confronti dell’istituto finanziario, e con la quale l’ente pubblico si accolla una parte degli interessi che devono essere corrisposti dal privato all’istituto mutuante. Il collegamento tra il rapporto di credito fondamentale originato dal mutuo di scopo ed il rapporto di ausilio raffigurato dal contributo in conto interessi concesso dall’ente pubblico è, peraltro, di natura accessoria, tanto da poter cessare, lasciando sopravvivere il solo rapporto principale, quando l’istituto finanziario lo abbia regolato in modo da poter convertire il contratto di credito agevolato in un contratto di credito ordinario. Per converso, stante il vincolo di accessorietà che lega il contratto di ausilio a quello di mutuo, non è possibile che, a fronte della risoluzione di quest’ultimo, possa restare in vita solo il primo

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 26 gennaio 2016, n.1369 Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 7 dicembre 1999, [Istituto per lo Sviluppo Economico dell’Italia Meridionale (ISVEIMER) s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Cevim s.a.s. di C.V. & C., nonché C.V. , C.D. e P.R. , chiedendone...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 dicembre 2015, n. 25732. In tema di vendita con riserva di proprietà, l’art. 1526 c.c., applicabile alla fattispecie negoziale del leasing traslativo prevede che nel caso in cui la risoluzione avvenga per l’inadempimento del compratore, debba essere riconosciuto al venditore – tenuto a restituire le rate riscosse – il diritto all’equo compenso per l’uso della cosa comprensivo della remunerazione del godimento del bene, del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e del logoramento per l’uso, oltre al risarcimento del danno, eventualmente derivante da un deterioramento anormale della cosa. Ne consegue che il diritto all’equo compenso e quello al risarcimento del danno costituiscono autonome pretese, le quali, se esercitate nel corso del giudizio, necessitano di autonoma e tempestiva domanda

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 dicembre 2015, n. 25732 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 gennaio 2016, n. 666. Nel contratto di locazione di un immobile per uso diverso da quello di abitazione, la mancanza delle autorizzazioni o concessioni amministrative che condizionano la regolarità del bene sotto il profilo edilizio – e, in particolare, la sua abitabilità e la sua idoneità all’esercizio di un’attività commerciale o, come nella specie, professionale – costituisce inadempimento del locatore che giustifica la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1578 c.c., a meno che il conduttore non sia a conoscenza della situazione e l’abbia consapevolmente accettata. Solo quando l’inagibilità o l’inabitabilità del bene attenga a carenze intrinseche o dipenda da caratteristiche proprie del bene locato, si da impedire il rilascio degli atti amministrativi relativi alle dette abitabilità o agibilità e da non consentire l’esercizio lecito dell’attività del conduttore conformemente all’uso pattuito, può configurarsi l’inadempimento del locatore, fatta salva l’ipotesi in cui quest’ultimo abbia assunto l’obbligo specifico di ottenere tali atti.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 gennaio 2016, n. 666 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato 11X1 novembre 1993, il dott. P.R. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, l’ENPAM – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici e l’Amministrazione Stabili Monaldi S.r.l., al fine di sentir risolvere il contratto...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 gennaio 2016, n. 681. Nel contratto di trasporto di persone regolato dal codice civile, il viaggiatore, che abbia subito danni “a causa” del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all’attività di trasporto), ha l’onere di provare il nesso eziologico esistente tra l’evento dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi “durante il viaggio” anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate; e comprese la salita o la discesa), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell’evento, mentre incombe, invece, sul vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ai sensi dell’art. 1681 cod. civ., l’onere di provare che l’evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 gennaio 2016, n. 681 Svolgimento del processo § 1. – II Comune di Gaeta ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 5060 del 12.10.12 della corte di appello di Roma, con cui, in accoglimento dei gravame avvero la sentenza dei tribunale di Latina...