cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 24 febbraio 2016, n. 3628

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8362/2010 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

Nonche’ da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 236/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2016 dal Consigliere Dott. (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso depositato il 17 marzo 1992, (OMISSIS) – muovendo dal presupposto di essere creditore in via di regresso, ai sensi dell’articolo 1954 codice civile, nei confronti dei coniugi (OMISSIS) e di (OMISSIS), per avere provveduto a saldare per l’intero i debiti contratti dalla societa’ (OMISSIS) – s.r.l., della quale sia il ricorrente che i predetti coniugi erano fideiussori – chiedeva al Tribunale di Napoli emettersi sequestro conservativo sui beni del (OMISSIS) e della (OMISSIS), fino a concorrenza della somma di lire 1.000.000.000. L’istanza cautelare veniva accolta dal Presidente del Tribunale di Napoli, con decreto del 17.3.1992, trascritto il 20.3.1992. Il successivo giudizio di convalida e di merito, proposto dal (OMISSIS) con atto di citazione notificato il 25 marzo 1992, si concludeva, peraltro, con la sentenza n. 1239/2006, depositata il 13 novembre 2006, con la quale il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile la domanda dell’attore, revocava il sequestro conservativo e condannava il (OMISSIS) al pagamento delle spese di lite.

2. Avverso tale decisione quest’ultimo proponeva appello, che veniva parzialmente accolto dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 236/2010, depositata il 22 gennaio 2010. Con tale pronuncia il giudice di seconde cure accoglieva la domanda del (OMISSIS), proposta in primo grado come azione di regresso ex articolo 1954 codice civile, sub specie della diversa azione di surrogazione legale ex articolo 1203 codice civile, avendo il medesimo modificato in tal senso, nel giudizio di appello, la domanda originariamente proposta. La Corte limitava, tuttavia, la condanna a favore del (OMISSIS) al solo (OMISSIS), disattendendo, invece, la domanda proposta dall’appellante nei confronti della (OMISSIS).

3. Per la cassazione della sentenza n. 236/2010 ha, quindi, proposto ricorso (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di tre motivi, illustrati con memoria ex articolo 378 codice procedura civile.

4. I resistenti hanno replicato con controricorso contenente, altresi’, ricorso incidentale affidato a tre motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1946 e 1203 codice civile, nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’articolo 360 codice procedura civile, comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello abbia accolto solo in parte il gravame da lui proposto avverso la decisione di prime cure, accertando la surrogazione legale ex articolo 1203 codice civile, a suo favore – quale fideiussore per i debiti contratti dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di alcune banche, che egli aveva provveduto a saldare per l’intero – nei confronti del solo (OMISSIS), altro fideiussore di detta societa’, e non anche nei confronti della di lui moglie (OMISSIS), sebbene anche quest’ultima avesse prestato fideiussione a favore del medesimo debitore principale. La Corte territoriale avrebbe errato, a parere del ricorrente, nel ritenere carente la prova in ordine alla sussistenza di tale fideiussione ed alla piena consapevolezza, in capo alla (OMISSIS), di prestare una garanzia unitamente ad altri soggetti (il (OMISSIS) ed il (OMISSIS)) e nell’interesse comune di tutti i garanti. Ed invero, pur in difetto di una prova scritta del contratto in questione, la prestazione della garanzia da parte di (OMISSIS) e la sussistenza di un interesse comune a tutti i fideiussori della medesima societa’ (debitrice principale), del quale la medesima sarebbe stata consapevole, sarebbero stati comprovati dalla documentazione versata in atti e della deposizioni dei testi escussi in prime cure.

1.2. Il motivo e’ fondato.

1.2.1. E’ evidente, infatti, che il ricorrente – pur censurando formalmente il mancato riconoscimento, da parte del giudice di appello, della surrogazione legale anche nei confronti della (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 1203 codice civile, – si duole, sostanzialmente, del fatto che la Corte territoriale non abbia ravvisato, nel rapporto tra i tre soggetti garanti della (OMISSIS) s.r.l., una confideiussione ex articolo 1946 codice civile, con conseguente diritto del (OMISSIS) al regresso ex articolo 1954 codice civile, anche nei confronti della (OMISSIS). Tanto si evince inequivocabilmente, sia dal fatto che il ricorrente ha invocato a suo favore l’accertamento operato da questa Corte con la sentenza n. 3908/2010, emessa in un diverso giudizio tra le stesse parti, circa la sussistenza di una confideiussione tra il (OMISSIS), il (OMISSIS) e la (OMISSIS), in relazione ai debiti contratti dalla (OMISSIS) s.r.l. nei confronti delle banche, sia – e soprattutto – dal fatto che il medesimo ha particolarmente insistito, nel motivo in esame, nel dedurre la sussistenza di un “interesse comune” tra tutti i predetti soggetti. Siffatto interesse costituirebbe, invero, il minimo comune denominatore dell’intera vicenda” e, quindi, sarebbe tale da consentire di configurare, nel caso di specie, una confideiussione ex articolo 1946 codice civile, dalla quale conseguirebbe il diritto del (OMISSIS), che aveva saldato i debiti bancari della (OMISSIS) s.r.l., di ottenere dai confideiussori il rimborso della quota di loro pertinenza, ai sensi dell’articolo 1954 codice civile.

1.2.2. Premesso quanto precede, va osservato che l’istituto della “confideiussione” di cui all’articolo 1946 codice civile, e’ caratterizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente, anche se non contestualmente, dal comune interesse di garantire lo stesso debito e lo stesso debitore, salva la divisione dell’obbligazione nei rapporti interni in virtu’ del diritto di regresso, che, a norma dell’articolo 1954 codice civile, spetta a colui che ha pagato l’intero (cfr. Cass. 3575/1998; 8605/2004; 16561/2010; 18650/2011).

1.2.3. Ebbene, la sussistenza, nel caso concreto, di una fideiussione rilasciata dalla (OMISSIS) a favore della debitrice principale societa’ (OMISSIS), nella piena consapevolezza di prestarla con altri soggetti, non puo’ essere esclusa – come ha fatto la Corte di Appello (p. 10) – sulla base dell’assunto che “la prova dei contratti va fornita per iscritto”. Ed infatti, ai sensi dell’articolo 2725 codice civile, un contratto deve essere provato per iscritto – con esclusione della prova per testimoni (fatta eccezione per il caso di cui all’articolo 2724 codice civile, n. 3) e per presunzioni – solo nei casi in cui tale forma sia prescritta dalla legge (come nei contratti di assicurazione e riassicurazione, agenzia, transazione, cessione di azienda, ecc), o sia stata stabilita dalle parti. Nell’ipotesi della fideiussione – non essendo stata neppure adombrata dalla Corte di Appello l’esistenza, nella specie, di una forma ad probationem convenzionale – va, per contro, rilevato che l’articolo 1937 codice civile, laddove prescrive che la volonta’ di prestare la fideiussione deve essere espressa, deve essere interpretato nel senso che non e’ necessaria la forma scritta o l’adozione di formule sacramentali, purche’ la volonta’ sia manifestata in modo inequivocabile; e la prova della sussistenza di detto elemento puo’, pertanto, essere data con tutti i mezzi consentiti dalla legge e quindi anche con presunzioni (cfr. Cass. 150/1976; 11413/1992).

Nel caso concreto, la Corte territoriale – pur dando atto dell’esistenza di documentazione in atti dalla quale avrebbe potuto trarre elementi presuntivi, indicati della stessa sentenza (qualita’ di coniuge in comunione di beni dell’altro fideiussore (OMISSIS), qualita’ di soda della (OMISSIS), richiesta delle banche di escussione di tutte e tre le fideiussioni), in ordine alla sussistenza di una fideiussione da parte della (OMISSIS) e all’interesse comune agli altri garanti, che muoveva la medesima nel rilasciare la garanzia a favore della societa’ (OMISSIS), elementi corroborati, altresi’, dalle deposizioni testimoniali rese in tal senso – ha, per contro, respinto la censura del (OMISSIS), avverso la decisione di primo grado, ritenendo erroneamente siffatti elementi irrilevanti in mancanza della prova scritta della fideiussione (p. 10).

1.2.4. Il motivo in esame deve, di conseguenza, reputarsi fondato, sia il profilo della violazione delle disposizioni succitate, sia sotto il profilo del vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 codice procedura civile, comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso risultano assorbiti il secondo ed il terzo, con i quali – denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 1946, 1203, 1298 e 2736 codice civile, e articolo 112 codice procedura civile, nonche’ il vizio di motivazione – il (OMISSIS) si duole della mancata ammissione del giuramento decisorio, volto a provare la sussistenza di una confideiussione tra i tre garanti, nonche’ del fatto che la Corte di Appello abbia condannato il (OMISSIS) al rimborso, in favore del (OMISSIS), solo di un terzo della somma pagata da quest’ultimo alle banche, sebbene avesse escluso la sussistenza di una confideiussione tra tutti e tre t garanti della debitrice principale (OMISSIS) s.r.l., dalla quale soltanto sarebbe potuta conseguire una divisione del debito in tre parti uguali.

3. Deve ritenersi assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale anche il ricorso incidentale, con il quale – denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 1203, 1946 e 1954 codice civile, e articolo 112 codice procedura civile, nonche’ il vizio di motivazione – il (OMISSIS) e la (OMISSIS) si dolgono dell’extra petizione nella quale sarebbe incorsa la Corte territoriale, nel ritenere che non costituisca domanda nuova nel giudizio di appello la domanda di surrogazione legale proposta dal (OMISSIS), a fronte della domanda di regresso ex articolo 1954 codice civile, proposta dall’odierno ricorrente in prime cure, e lamentano la compensazione delle spese del giudizio effettuata nei confronti della (OMISSIS), sebbene la medesima fosse risultata totalmente vincitrice in primo ed in secondo grado.

4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, che dovra’ procedere a nuovo esame della controversia, motivando adeguatamente in relazione alle singole questioni suindicate e facendo applicazione dei seguenti principi di diritto: “l’istituto della “confideiussione” di cui all’articolo 1946 codice civile, e’ caratterizzato da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente, anche se non contestualmente, dal comune interesse di garantire lo stesso debito e lo stesso debitore, salva la divisione dell’obbligazione nei rapporti interni in virtu’ del diritto di regresso, che, a norma dell’articolo 1954 codice civile, spetta a colui che ha pagato l’intero; l’articolo 1937 codice civile, laddove prescrive che la volonta’ di prestare la fideiussione deve essere espressa, va interpretato nel senso che non e’ necessaria la forma scritta o l’adozione di formule sacramentali, purche’ la volonta’ sia manifestata in modo inequivocabile, e la prova della sussistenza di detto elemento puo’, pertanto, essere data con tutti i mezzi consentiti dalla legge e quindi anche con presunzioni”.

5. Il giudice del rinvio provvedera’, altresi’, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio; dichiara assorbito il ricorso incidentale.

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