cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 22 febbraio 2016, n. 3416

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22365-2011 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 851/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/09/2010 r.g.n. 1368/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2015 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 17 settembre 2010 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del locale Tribunale, che aveva respinto la domanda di accertamento proposta da (OMISSIS) s.p.a. diretta a far dichiarare la legittimita’ delle sanzioni disciplinari della multa e della sospensione dal servizio e dalla retribuzione pari ad un giorno, irrogate a (OMISSIS) per essere stato immotivatamente assente nei giorni (OMISSIS) in coincidenza con il proprio turno domenicale di lavoro, presentandosi invece al lavoro nei giorni di riposo settimanale.

Secondo le giustificazioni addotte dal dipendente, la societa’ (OMISSIS) aveva introdotto nel 1999 a livello sperimentale nell’organizzazione del Centro Meccanizzato di (OMISSIS) il turno domenicale, con partecipazione a base volontaria, per i lavoratori che avrebbero dovuto procedere allo smistamento della corrispondenza proveniente dalla citta’ di Lione in Francia; successivamente la societa’ aveva esteso unilateralmente l’applicazione di detto turno ad altri reparti e lavorazioni senza raggiungere un accordo sindacale e cio’ aveva generato proteste da parte di chi, di fede cattolica, intendeva la domenica come momento religioso e di pratica di fede; alcuni sindacati avevano contestato l’imposizione di effettuare il turno domenicale e il (OMISSIS) aveva aderito a tale iniziativa sindacale comunicando fin dal novembre 2004 di non volere essere posto in servizio nelle giornate festive domenicali e cristiane. A fronte di tali iniziative sindacali, nelle giornate di domenica del (OMISSIS) il (OMISSIS) si era assentato e, al fine di recuperare la giornata lavorativa del (OMISSIS), si era presentato in servizio il (OMISSIS) (in cui risultava in riposo) e altrettanto era avvenuto lunedi’ (OMISSIS), al fine di recuperare le assenze del (OMISSIS). Il resistente aveva pure dedotto che altri lavoratori avevano aderito a tali iniziative sindacali di astensione dal lavoro domenicale e recupero nella giornata del turno di riposo senza ricevere contestazioni di sorta. Aveva altresi’ allegato che il diritto al riposo nel giorno destinato all’esercizio del proprio culto era desumibile anche dal contratto collettivo (che in tal senso aveva espressamente previsto in favore dei lavoratori delle chiese cristiane avventiste e per quelle ebraiche), senza subordinazione alle esigenze di produzione o di servizio. In ogni caso, considerata la peculiarita’ della vicenda, ove ritenute infondate le giustificazioni addotte, il (OMISSIS) aveva prospettato la sproporzione delle sanzioni irrogate, che avrebbero potuto dar luogo, al piu’, al rimprovero o all’ammonizione scritta. La Corte di appello, nel condividere l’iter argomentativo del primo giudice, giudicava sproporzionate le sanzioni in considerazione dei seguenti elementi:

– le (OMISSIS) avevano mantenuto una condotta equivoca sulla questione del turno domenicale, in seguito soppresso, cosi’ da indurre i dipendenti a ritenere che sarebbe stato mantenuto un atteggiamento di tolleranza al riguardo;

– non era stata considerata la buona volonta’ del lavoratore che, pur contestando il turno domenicale, aveva inutilmente offerto la propria prestazione nei successivi giorni di riposo per compensare l’assenza;

– l’appellato aveva fatto rilevare il diritto al riposo, come prevede il Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articolo 9, dopo sei giornate consecutive di lavoro, la cui effettiva prestazione non era stata contestata;

– non puo’ ignorarsi il diritto dei lavoratori di astenersi dal lavoro il giorno di domenica, destinato alla pratiche religiose, che connota di particolare rilievo il rifiuto della prestazione in quel giorno.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la soc. (OMISSIS) con due motivi, illustrati da successiva memoria ex articolo 378 c.p.c.. Resiste il (OMISSIS) con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all’articolo 2104 c.c. per avere la Corte di appello trascurato di considerare che tale norma impone al lavoratore, in adempimento dell’obbligo di diligenza ivi prescritto, di fornire una prestazione che sia eseguita puntualmente e che possa coordinarsi con i tempi e le modalita’ richieste dal tipo di organizzazione imposta dall’imprenditore, cui compete il potere di organizzazione e direzione ai sensi degli articoli 2086 e 2104 c.c.. Il fatto che il (OMISSIS) si fosse recato al lavoro il giorno successivo all’assenza non vale a mitigare la gravita’ dell’inadempienza. Pure irrilevante e’ circostanza che il resistente abbia contestato il turno domenicale, informando la societa’ datrice di lavoro della propria volonta’ di non presentarsi al lavoro le domeniche in cui era di turno, posto che la contestazione di direttive aziendali configura una violazione del disposto di cui all’articolo 2104 c.c., tanto piu’ che l’articolo 28 CCNL 2003 qualificava come obbligo per il lavoratore l’osservanza dell’orario di lavoro quale elemento essenziale della prestazione lavorativa.

Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione di legge in relazione al Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articolo 9 nella parte in cui ha ritenuto che il (OMISSIS) avesse diritto al giorno di riposo dopo sei giornate consecutive di lavoro, atteso che la citata norma consente alla contrattazione collettiva di derogare a tale disposizione (a condizione che ai lavoratori chiamati a lavorare di domenica siano comunque accordati periodi equivalenti di riposo compensativo), come pure prevede che il riposo di ventiquattro ore consecutive possa essere fissato in un giorno diverso dalla domenica, laddove si tratti di servizi ed attivita’ il cui funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettivita’ ovvero sia di pubblica utilita’.

Entrambi i motivi sono infondati.

Quanto al primo, deve ritenersi che le considerazioni svolte dalla ricorrente circa l’osservanza del dovere di diligenza di cui all’articolo 2104 c.c. non siano pertinenti al decisum, poiche’ la sentenza ha rigettato la domanda di accertamento di legittimita’ della sanzione per difetto di proporzionalita’ ai sensi dell’articolo 2106 c.c., la cui valutazione postula un implicito riconoscimento della sussistenza dell’infrazione disciplinare. Pertanto, ogni rilievo svolto dall’odierna ricorrente in tema di diligenza del prestatore di lavoro non e’ conferente, avendo i giudici di merito ritenuto, a fronte dell’inadempimento degli obblighi gravanti sul lavoratore, sproporzionate le sanzioni inflitte in ragione di una pluralita’ di elementi concreti, riguardanti l’atteggiamento psicologico del lavoratore, espresso nei comportamenti anteriori e posteriori alla condotta contestata.

Deve dunque ritenersi, in primis, inconferente la denuncia di violazione dell’articolo 2104 c.c., come tale inammissibile ex articolo 366 c.p.c., n. 4.

Ove poi dovesse ritenersi erronea solo l’intitolazione del motivo di ricorso per cassazione, in sostanza diretto a censurare i criteri indicati dal giudice di appello a sostegno della ritenuta sproporzione delle sanzioni irrogate e ritenendo che cio’ non osti alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, ne’ determini l’inammissibilita’ del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (v. S.U. n. 17931 del 2013, Cass. n. 4036 del 2014), comunque dovrebbe rilevarsi l’infondatezza del motivo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (v, in particolare, Cass. 25144 del 2010, v. pure Cass. 5095 del 2011 ed altre successive), la proporzionalita’ della sanzione disciplinare e’ nozione che, al pari di altre rinvenibili nell’ordinamento positivo (ad esempio, la nozione di giusta causa) la legge, allo scopo di adeguare le norme alla realta’ da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con disposizioni, ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali, di limitato contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione e’, quindi, deducibile in sede di legittimita’ come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, ovvero a far sussistere la proporzionalita’ tra infrazione e sanzione, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. Pertanto, l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare le clausole generali come quella di cui all’articolo 2106 cod. civ., che detta tipiche “norme elastiche”, non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimita’, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell’applicazione della clausola generale, poiche’ l’operativita’ in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali e dalla disciplina particolare (anche collettiva) in cui la fattispecie si colloca.

Nel caso in esame, e’ certamente conforme a diritto (articolo 2106 c.c.) la considerazione, operata dal giudice di merito, dell’elemento psicologico del lavoratore, poiche’ nella valutazione complessiva della proporzionalita’ tra l’infrazione e la sanzione irrogata rientra non solo l’illiceita’ in senso oggettivo della condotta, non piu’ in discussione, ma anche l’intensita’ o – come nella specie – la tenuita’ dell’elemento psicologico del lavoratore.

La Corte di merito ha valorizzato un certo grado di affidamento indotto dal comportamento aziendale, che aveva portato il lavoratore a ritenere che sarebbe stato mantenuto un atteggiamento di tolleranza riguardo alla mancata prestazione del lavoro domenicale. Ha altresi’ valorizzato l’offerta della prestazione lavorativa nel giorno di riposo settimanale, condotta che, seppure priva di valore scriminante, esprime un atteggiamento collaborativo manifestato dal (OMISSIS) per compensare l’assenza. Infine, e’ stato valorizzato dai giudici di appello, seppure con sintetica motivazione, il contesto complessivo della vicenda in cui l’infrazione si collocava: esisteva una iniziativa sindacale in corso e una richiesta individuale di non assegnazione a turni domenicali per motivi religiosi (esercizio del diritto di culto), circostanze di cui la soc. (OMISSIS) era a piena conoscenza e che portarono nel periodo immediatamente successivo alla soppressione del turno domenicale.

I tre indici valorizzati dal giudice di merito ai fini del giudizio di non proporzionalita’ delle sanzioni, in ragione dell’elemento soggettivo sotteso alle condotte ascritte, appaiono valide specificazioni del parametro normativo, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi suddetti non e’ neppure contestata, come pure non vi e’ denuncia di incoerenza di tali parametri di giudizio rispetto agli “standards”, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realta’ sociale.

Il secondo motivo lamenta la violazione del Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articolo 9 (obbligo di riposo dopo sei giorni lavorativi). Il motivo, seppure riferibile ad un passaggio motivazionale contenuto nella sentenza impugnata, privo di autonomia e di rilevanza ai fini della decisione (“…fa rilevare l’appellato il diritto al riposo, come prevede il Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articolo 9, dopo sei giornate consecutive di lavoro”), presuppone che il giudice di merito abbia ritenuto illegittimo il turno di lavoro domenicale, mentre tale giudizio non risulta in alcun modo espresso, ed anzi – come gia’ detto – la motivazione incentrata sul difetto di proporzione presuppone la sussistenza dell’infrazione.

Il ricorso va, pertanto, respinto. Le spese del giudizio di legittimita’, poste a carico della societa’ soccombente, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, articolo 2, con distrazione ex articolo 93 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

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