cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 9 febbraio 2016, n. 2506

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27274-2007 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta, e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale del Dott. Notaio (OMISSIS) in (OMISSIS) il 25/10/2011, rep. n. 20496;

– resistente con procura, speciale –

avverso la sentenza n. 871/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/08/2006, R.G.N. 1766/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2015 dal Consigliere Dott. ROSSETTI Marco;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel (OMISSIS) (OMISSIS) concesse in comodato un appartamento al proprio fratello, (OMISSIS), perche’ vi abitasse con la propria moglie, (OMISSIS).

I coniugi in seguito si separarono e la casa venne assegnata dal Tribunale alla moglie del comodatario, (OMISSIS), in quanto affidataria dei tre figli minori.

2. Esponendo questi fatti la proprietaria dell’immobile nel 1999 convenne dinanzi al Tribunale di Modena (OMISSIS), chiedendone la condanna al rilascio dell’appartamento.

Mentre il Tribunale accolse la domanda attorea, la Corte d’appello di Bologna con sentenza 2.8.2006 n. 871 la rigetto’, sul presupposto che la comodante avesse dedotto ma non provato il sopravvenire di bisogni personali.

3. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), sulla base di quattro motivi.

L’intimata non si e’ difesa.

4. La causa, chiamata all’udienza pubblica del 6.6.2013, con ordinanza in pari data venne rinviata a nuovo ruolo, nell’attesa che le Sezioni Unite di questa Corte si pronunciassero su talune delle questioni di diritto prospettate dalla ricorrente, gia’ controverse in giurisprudenza.

La causa e’ stata quindi nuovamente fissata e discussa alla pubblica udienza del 25.11.2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso fa ricorrente lamenta il vizio di nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 342 c.p.c., perche’ l’appello proposto da (OMISSIS) si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile per genericita’.

1.2. Il motivo e’ infondato.

L’appello generico, e come tale inammissibile, e’ quello in cui sono contenute doglianze incomprensibili o prive di specificita’, non quello in cui per avventura fossero esposte doglianze infondate, anche in modo manifesto.

Nel caso di specie l’atto di gravame – direttamente esaminabile da questa Corte in considerazione della natura del vizio denunciato – espone con sufficiente chiarezza la doglianza dell’appellante: e cioe’ sostenere l’erroneita’ della decisione di primo grado, nella parte in cui aveva qualificato come “comodato” il contratto stipulato tra (OMISSIS) ed il fratello, la’ dove si sarebbe dovuto qualificare come “permuta di diritti reali”. Da tale qualificazione l’appellante riteneva poi far discendere l’impossibilita’ in iure della proprietaria dell’immobile di recedere dal comodato. Una censura, dunque, chiara: quale che fosse il giudizio che si volesse dare sulla sua fondatezza.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3.

Si lamenta, in particolare, la violazione degli articoli 149, 155, 1599, 1803, 1809 e 1810 c.c.; Legge 1 dicembre 1978, n. 890, articolo 6; Legge 6 marzo 1987, n. 74, articolo 11; della Legge 27 luglio 1978, n. 382 (senza ulteriori specificazioni) e dell’att. 42 Cost..

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 1810 c.c.: essa infatti ha ritenuto che l’immobile fosse stato concesso in comodato per soddisfare le esigenze di vita familiare (e che quindi il recesso del comodante fosse impossibile sinche’ tali esigenze perdurassero); nondimeno le prove raccolte e trascritte nella stessa sentenza d’appello avevano evidenziato che l’immobile era stato concesso in comodato per esigenze solo temporanee.

Il contratto, dunque, non aveva un termine ne’ esplicito, ne’ implicito, e la comodante poteva recedere ad nutum ex articolo 1810 c.c..

2.2. Il motivo e’ fondato.

Con recente decisione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che “il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, puo’ opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi (…) il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare.

Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto, riconducibile al tipo regolato dagli arti. 1803 e 1809 c.c., sorge per un uso determinato ed ha – in assenza di una espressa indicazione della scadenza – una durata determinabile per relationem, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall’insorgere di una crisi coniugale, ed e’ destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessita’ familiari (…) che avevano legittimato l’assegnazione dell’immobile”. (Sez. U, Sentenza n. 20448 del 29/09/2014, Rv. 633004).

La decisione appena ricordata ha, dunque, distinto due tipi di comodato:

-) quello destinato a soddisfare stabili esigenze abitative familiari, destinato a protrarsi sinche’ perdurano le suddette esigenze, ai sensi dell’articolo 1809 c.c.;

-) quello senza fissazione di termine, nemmeno implicito, ovvero non destinato a soddisfare stabili esigenze abitative della famiglia, soggetto invece all’articolo 1810 c.c. e quindi a risolversi ad nutum del comodante.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato in fatto che l’appartamento – secondo quanto riferito dai testimoni – fu concesso in comodato “per il tempo necessario a trovare un altro alloggio” (cosi’ la sentenza impugnata, p. 8), e dunque non per soddisfare stabilmente le esigenze di vita familiare di (OMISSIS).

Dunque la Corte d’appello e’ incorsa in un tipico errore di sussunzione, applicando l’articolo 1809 c.c. (che disciplina il comodato con termine implicito) ad una fattispecie cui doveva invece applicarsi l’articolo 1810 c.c. (comodato senza fissazione di termine).

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che (OMISSIS) si era opposta alla domanda di rilascio non gia’ invocando l’irrevocabilita’ del comodato per non essere stato ancora conseguito lo scopo di esso (soddisfare le esigenze di vita familiari), ma sostenendo che il diritto ad occupare l’immobile le derivava da una “permuta di diritti di godimento” stipulata tra suo marito (OMISSIS) e l’odierna ricorrente, (OMISSIS).

Sicche’, ritenendo il comodato irrevocabile ai sensi dell’articolo 1809 c.c., la Corte d’appello avrebbe pronunciato su una questione mai prospettata, violando l’articolo 112 c.p.c..

3.2. Il motivo e’ infondato.

La Corte d’appello ha semplicemente qualificato in iure il rapporto in modo diverso da quanto prospettato dall’appellante, il che le era consentito dal principio jura novit curia.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere che la comodante avesse urgente ed imprevisto bisogno dell’immobile.

4.2. Il motivo e’ inammissibile, in quanto sollecita da questa Corte una nuova e diversa valutazione delle prove, rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

Aggiungasi che, in ogni caso, la ricorrente non indica compiutamente quali sarebbero le prove il cui omesso esame avrebbe condotto ad une sito diverso della lite.

5. In conclusione, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, affinche’, applicato al caso di specie l’articolo 1810 comma, si pronunci sulla sussistenza o meno d’un valido recesso, e pronunci le conseguenti statuizioni.

5. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’articolo 380 c.p.c.:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.

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