Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 9 febbraio 2016, n. 2519

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12404-2014 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), domiciliato in (OMISSIS), presso la Cancelleria DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1325/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 07/01/2014 r.g.n. 1121/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2015 dal Consigliere Dott. BERRINO Umberto;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avv. (OMISSIS);

udito il P.M.. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo del ricorso, rigetto nel resto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5/12/2013 – 7/1/2014, la Corte d’appello di Catania ha accolto l’impugnazione della societa’ (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che l’aveva condannata a pagare in favore di (OMISSIS) la somma di euro 110.357,98, oltre accessori di legge, a titolo di compensi maturati per lo svolgimento di consulenza professionale sino al 24.6.2002, data di proposizione della domanda di risoluzione giudiziale del rapporto stipulato dal medesimo in data 17.12.1999 col (OMISSIS) s.p.a. del quale era stato in precedenza dipendente, e per l’effetto ha rigettato tutte le domande proposte dal (OMISSIS) col ricorso introduttivo.

La Corte territoriale ha spiegato che era stato provato il grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del (OMISSIS) e che, pur in presenza di una pattuizione che escludeva la facolta’ anticipata di recesso, se non in determinate ipotesi espressamente previste, doveva ritenersi salvo il diritto delle parti di recedere immediatamente dal rapporto di collaborazione professionale continuativa in presenza di una giusta causa, ossia di un rilevante inadempimento alle obbligazioni contrattuali di una parte, tale da escludere l’interesse dell’altra alla conservazione del rapporto. Ne conseguiva che doveva ritenersi legittimo il recesso esercitato dall’istituto di credito con lettera raccomandata del 19 marzo 2001 in presenza di un rilevante inadempimento del consulente bancario incaricato.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso (OMISSIS) con cinque motivi.

Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.p.a.. Le parti depositano memoria ai sensi dell’articolo 378 codice procedura civile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, dedotto per violazione degli articoli 1362 e 1455 codice civile, oltre che degli articoli 116 e 244 codice procedura civile, il ricorrente lamenta che il contratto di consulenza stipulato in data 17/12/1999 col (OMISSIS) prevedeva che egli svolgesse l’attivita’ con autonomia quanto a tempi, modalita’ ed ogni altro aspetto organizzativo ed esecutivo dell’incarico e che, tuttavia, nonostante la mancata previsione di vincoli temporali nella consegna degli elaborati e la predetta autonomia organizzativa, la Corte d’appello era pervenuta alla conclusione che egli si era reso inadempiente, basando il proprio convincimento esclusivamente sul presunto ritardo nella consegna delle relazioni e sulla presunta mancata esecuzione dei punti 2 e 3 dell’articolo 2 del contratto di consulenza. Inoltre, il ricorrente imputa alla Corte d’appello di aver espresso un giudizio di merito in ordine alle predette relazioni, giudicandole insoddisfacente esclusivamente sulla base della deposizione del teste (OMISSIS) il quale aveva formulato apprezzamenti del tutto personali che non avrebbero potuto essere utilizzati ai fini della valutazione del contestato inadempimento posto a base della recesso.

Il motivo e’ infondato.

Invero, il riferimento alla mancata previsione negoziale di termini perentori non poteva impedire alla Corte d’appello, investita dalla questione della valutazione della gravita’ dell’inadempimento nell’esecuzione del contratto, di esaminare nel merito l’avvenuto adempimento della prestazione in maniera funzionale al raggiungimento delle finalita’ contrattuali. Ebbene, con adeguato giudizio di merito insindacabile in tale sede, in quanto immune da rilievi di ordine logico-giuridico, la Corte ha accertato i ritardi vistosi nella consegna delle relazioni e la mancata esecuzione di determinate prestazioni, basando tale accurata disamina non solo sulla deposizione del teste (OMISSIS), ma anche sull’esito delle altre testimonianze e sul dato documentale rappresentato dalla nota del 18.5.00 fornita al (OMISSIS), con la quale la (OMISSIS) prevedeva che il medesimo avrebbe dovuto occuparsi in via prioritaria di temi di particolare urgenza in relazione al contenuto del contratto di consulenza, provvedendo nello specifico a segnalarglieli.

In realta’, il ricorrente solo apparentemente denunzia il vizio di violazione di legge, quando, invece, formula una censura che investe il merito dell’esame del materiale probatorio, che pero’ e’ stato adeguatamente scrutinato dalla Corte d’appello.

Orbene, come si e’ gia’ avuto occasione di precisare (Cass. Sez. Lav. n. 7394 del 26 marzo 2010), “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – e’ segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. (Principio enunciato dalla S.C. in tema di impugnazione del licenziamento, in riferimento alla denuncia dell’erronea applicazione della legge in ragione della non condivisa valutazione delle risultanze di causa).” (in senso conf. v. Cass. Sez. lav. n. 16698 del 16 luglio 2010).

2. Col secondo motivo, dedotto per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, il ricorrente sostiene che la Corte d’appello non aveva considerato il fatto decisivo rappresentato dalla nota del 18/5/2000, richiamata nei precedenti gradi di giudizio, con la quale la (OMISSIS), nel fornire indicazioni al (OMISSIS), prevedeva che il medesimo avrebbe dovuto occuparsi in via prioritaria solo dei punti 1 e 4 dell’articolo 2 del contratto, mentre la stessa Corte aveva valutato l’inadempimento con riferimento ai punti 2 e 3 del contratto.

Il motivo e’ infondato.

Invero, Ea nuova formulazione dell’articolo 360 codice procedura civile, n. 5, introdotta dal decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convenuto nella Legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile “ratione temporis” nella fattispecie, prevede che l’omesso esame deve riguardare un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti.

Al riguardo si e’ gia’ statuito (Cass. Sez. 6 – 3, n. 12928 del 9/6/2014) che “in tema di ricorso per cassazione, dopo la modifica dell’articolo 360 codice procedura civile, comma 1, n. 5), ad opera del decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito e’ sindacabile in sede di legittimita’ soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili”.

Nel sistema l’intervento di modifica dell’articolo 360 codice procedura civile, n. 5, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimita’, del controllo sulla motivazione di fatto. Invero, si e’ affermato (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) essersi avuta, con la riforma dell’articolo 360 codice procedura civile, n. 5, la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimita’, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede e’ solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in se’, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Ne consegue che la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito e’ ormai sindacabile in sede di legittimita’ soltanto ove la motivazione al riguardo sia viziata da vizi giuridici, oppure se manchi del tutto, oppure se sia articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi, oppure obiettivamente incomprensibili.

Ma e’ evidente che, nella specie, la valutazione del materiale istruttorie eseguita dalla Corte di merito non e’ affetta da alcuna di queste ultime anomalie, avendo il giudice d’appello espresso in modo chiaro e comprensibile i motivi a sostegno della sua ricostruzione in punto di fatto in ordine all’accertamento del contenuto del predetto documento chiarendo che esso conteneva la previsione della esecuzione prioritaria di alcuni compiti non svolti dal (OMISSIS) e che lo stesso atto non ridimensionava affatto l’incarico conferitogli, come asseritamente preteso dal lavoratore. Quindi non si configura l’ipotesi di un fatto decisivo trascurato dalla Corte ai sensi della richiamata norma di rito.

3. Col terzo motivo, dedotto sia per violazione dell’articolo 1455 codice civile, che per vizio di motivazione ai sensi dell’articolo 360 codice procedura civile, n. 5, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non aveva tenuto conto, ai fini della valutazione della gravita’ del contestato inadempimento, di tutti gli elementi prospettati a sua difesa, quali anche quelli del denunziato comportamento ostruzionistico e dilatorio della (OMISSIS).

Il motivo e’ inammissibile, in quanto il ricorrente si limita, in realta’, ad operare un tentativo di rivisitazione del merito istruttorio sulla valutazione della gravita’ dell’inadempimento gia’ adeguatamente scrutinato dalla Corte d’appello nei suoi vari aspetti, ivi compreso quello oggetto della presente doglianza. Anche in tal caso si evidenziano gli evidenti profili di inammissibilita’ gia’ segnalati in occasione della disamina dei primi due motivi, sia con riferimento alla prospettazione come vizio di violazione di legge di un vizio di omessa motivazione, sia con riguardo alla mancanza di decisivita’ di tale supposta omissione.

4. Col quarto motivo, proposto per violazione dell’articolo 12 preleggi e degli articoli 1362, 1453, 1454, 1456, 1457, 1750, 2119 e 2237 codice civile, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello e’ incorsa in errore per non aver tenuto conto della volonta’ espressa dalle parti del contratto di prestazione d’opera intellettuale in esame di escludere il ricorso alla possibilita’ dell’esercizio del recesso “ad nutum”, avendo le medesime stabilito una durata triennale del rapporto ed avendo previsto la sussistenza di una facolta’ di recesso anticipato limitatamente alle ipotesi di condanne a carico del prestatore d’opera. In ogni caso, secondo tale assunto difensivo, gli addebiti contestati non configuravano una giusta causa di recesso ed in mancanza di una clausola risolutiva espressa o di un termine essenziale la controparte avrebbe dovuto comunicare una diffida ad adempiere prima di decidere di risolvere il rapporto.

Il motivo e’ infondato.

Invero, il convincimento della Corte territoriale, adeguatamente motivato ed esente da rilievi di ordine logico-giuridico, di ritenere che, pure in presenza di un patto che escludeva la facolta’ di recesso anticipato, rimaneva salvo il diritto delle parti di recedere immediatamente dal rapporto di collaborazione professionale continuativa in presenza di una giusta causa, ossia di un rilevante inadempimento alle obbligazioni contrattuali di una parte, tale da escludere l’interesse dell’altra alla conservazione del rapporto, cosi’ come congruamente accertato all’esito dell’istruttoria svolta, e’ in linea con l’indirizzo giurisprudenziale di legittimita’ in siffatta materia e non merita, pertanto, le censure mossegli.

Si e’, infatti, statuito (Cass. sez. iav. n. 11728 del 26/5/2014) che “l’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’articolo 2119 codice civile, comma 1, in relazione al contratto di lavoro subordinato, e’ applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravita’ della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attivita’ per luoghi, tempi, modalita’ e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalita’ aziendali – assume maggiore intensita’ rispetto ai rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimita’ del recesso, e’ sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimita’, se adeguatamente e correttamente motivata” (conf. a Cass. sez. lav. n. 24367 dell’1/10/2008 e a Cass. sez. 3, n. 422 del 12/1/2006)

5. Col quinto motivo il ricorrente si duole dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti con riguardo alla circostanza che il collegio giudicante avrebbe dovuto riconoscergli il diritto alla percezione dei compensi maturati fino alla data di comunicazione della risoluzione del contratto, cosi’ come chiesto in via subordinata sin dal primo grado, mentre anche tale domanda gli era stata respinta, nonostante che il primo giudice l’avesse ritenuta fondata.

Il motivo e’ fondato.

Invero, correttamente il primo giudice aveva tenuto conto del fatto che la societa’ resistente aveva pagato i compensi maturati in favore del (OMISSIS) fino all’anno 2000 e che, pertanto, gli erano dovuti i compensi pattuiti sia per l’anno 2001 che per il periodo successivo fino alla risoluzione del rapporto.

E’, quindi, errata la decisione della Corte d’appello nella parte in cui, dopo aver riconosciuto la legittimita’ del recesso esercitato con la lettera del 19 marzo 2001, cosi’ riformando la sentenza di primo grado, ha finito per rigettare, senza motivazione alcuna, anche la domanda proposta dal (OMISSIS) in via subordinata per il pagamento dei compensi non corrisposti e maturati fino al momento del recesso comunicatogli dalla datrice di lavoro.

Pertanto, il quinto motivo del ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata in relazione all’accoglimento di tale motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’articolo 384 codice procedura civile, comma 2, la causa puo’ essere decisa nel merito, con condanna della societa’ (OMISSIS) s.p.a. al pagamento dei compensi non corrisposti e maturati dal (OMISSIS) per l’attivita’ esercitata dall’1/1/2001 al 19/3/2001, data del recesso.

Avuto riguardo all’esito finale della lite vanno compensate interamente tra le parti le spese dei giudizi di merito, mentre quelle del presente giudizio vanno poste a carico della s.p.a. (OMISSIS) nella misura di 1/3, con compensazione della restante quota.

Non ricorrono i presupposti di legge per la corresponsione da parte del ricorrente del contributo unificato di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta i primi quattro motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna la societa’ (OMISSIS) s.p.a. al pagamento dei compensi in favore del (OMISSIS) dall’1/1/2001 al 19/3/2001. Compensa interamente le spese dei due giudizi di merito e condanna (OMISSIS) spa al pagamento di 1/3 delle spese del presente giudizio che liquida per intero in euro 100,00 per esborsi ed euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Compensa i restanti 2/3 delle spese.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma

dello stesso articolo 13, comma 1 -bis.

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