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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 gennaio 2014, n. 7. La convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione dove si svolge e si attua un programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Partendo da questo presupposto, l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del compagno non proprietario legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio. Un diritto che non viene, ovviamente, meno quando a cacciare di casa il convivente non proprietario è un terzo, come avvenuto nel caso specifico.

Suprema Corte di Cassazione sezione II Sentenza 2 gennaio 2014, n. 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 dicembre 2013, n. 28581. In ipotesi di domanda di risarcimento per dolo incidente relativa al danno derivante da un contratto valido ed efficace ma sconveniente, l’eventuale esistenza dell’inganno nella formazione del consenso non incide sulla possibilità di far valere i diritti sorti dal medesimo contratto, ma comporta soltanto che il contraente, il quale abbia violato l’obbligo di buona fede, è responsabile del danno provocato dal suo comportamento illecito, commisurato al minor vantaggio ovvero al maggior aggravio economico prodotto dallo stesso. Tuttavia, pur non avendo il contraente diritto di occultare i fatti, la cui conoscenza sia indispensabile alla controparte per una corretta formazione della propria volontà contrattuale, l’obbligo informativo non può essere esteso fino al punto di imporre al medesimo contraente di manifestare i motivi per i quali stipula il contratto, cosi da consentire all’altra parte di trarre vantaggio non dall’oggetto della trattativa, ma dalle altrui motivazioni e risorse

Suprema Corte di Cassazione sezione II  sentenza 20 dicembre 2013, n. 28581 Svolgimento del processo 1 – Con atto notificato il 2.111.1984 i germani M.G.B. , E. e G. , premesso di essere conduttori di parte di un magazzino, sede della loro attività commerciale, ubicato in (omissis) , di proprietà di P.A. e R. ;...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 gennaio 2014, n. 153. Nel caso di contratti con prestazioni corrispettive, ove venga proposta dalla parte l’eccezione inadimplenti non est adimplendum, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti, avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse; per cui, qualora rilevi che l’inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l’eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all’interesse dell’altra parte a norma dell’art. 1455 c.c., deve ritenere che il rifiuto di quest’ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell’art. 1460 comma 2 c.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 gennaio 2014, n. 153 Svolgimento del processo Con atto di citazione del 22-9-2000 C.M. conveniva dinanzi al Tribunale di Bolzano, Sezione Distaccata di Merano, D.C. , esponendo di aver venduto a quest’ultima, con contratto del 16-2-1999, l’autovettura BMW tipo 325 tg. … per il prezzo di lire...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 gennaio 2014, n. 290. Deve ritenersi collaboratore fisso colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica, che si assicura così la copertura di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra. Pertanto il collaboratore fisso assicura un contributo professionale ed una continuità di rapporto che lo rendono organizzabile in modo strutturale dalla Direzione, in relazione ai requisiti contrattualmente previsti della “prestazione continuativa”, della “responsabilità di un servizio” e del “vincolo di dipendenza”. In materia di lavoro giornalistico la subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla quotidiana permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni, essendo invece determinante che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell’editore

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza  9 gennaio 2014, n. 290 Svolgimento del processo D.F.F. chiedeva al Tribunale di Roma di ingiungere all’ANSA il pagamento di crediti a suo avviso conseguenti l’intercorso rapporto di lavoro con la detta società per due anni circa. Il Tribunale di Roma emetteva il decreto ingiuntivo n.2189/2002, con il...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 gennaio 2014, n. 147. In tema di beni condominiali ex art. 1117 c.c. (impianto elettrico e portono d’ingresso)

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 gennaio 2014, n. 147 Svolgimento del processo 1.- Con sentenza n. 148 del 2000 il Tribunale di Ancona sez. distaccata di Jesi, in accoglimento della domanda proposta da C.P. e P.R. nei confronti di A.C. , dichiarava beni condominiali ex art. 1117 cod.civ. l’impianto elettrico di illuminazione...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza sentenza 16 dicembre 2013, n. 28015. Il consorzio con attività esterna è imprenditore e, come tale, soggetto al fallimento – che non si estende però ai consorziati

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 16 dicembre 2013, n. 28015 Ritenuto in fatto e in diritto 1.- Con la sentenza impugnata – depositata il 7.4.2011 -la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto da S.C. contro la sentenza dichiarativa di fallimento della s.r.l. “Syntesi”, emessa su ricorso della stessa società,...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 gennaio 2014, n. 304. L’assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 gennaio 2014, n. 304 Fatto e diritto In un procedimento di divorzio tra P.G. e S.S. , la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza in data 13 maggio 2011 i confermava la sentenza del Tribunale di Macerata, che determinava in Euro. 270,00 l’assegno in favore della moglie....

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 gennaio 2014, n. 294. Le espressioni utilizzate nei rapporti informativi possono essere ingiuriose e diffamatorie e tendere a porre in cattiva luce il soggetto leso quando veine definito presuntuoso, arrogante e sleale nonché solito ad agire in modo abnorme

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 9 gennaio 2014, n. 294 Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Monza M.R. , funzionario in servizio presso l’Ufficio delle imposte dirette di quella città, chiedeva l’annullamento dei rapporti informativi relativi agli anni 1996 e 1997, redatti dal reggente di detto Ufficio, Ma.Do. , e la...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 dicembre 2013, n. 28573. Qualora le parti con riferimento al versamento di una somma di denaro, effettuato al momento della conclusione del contratto, abbiano adoperato la locuzione “caparra confirmatoria”, la dazione della somma deve ritenersi avvenuta a tale titolo in consonanza con l’elemento interpretativo letterale fornito dalla specifica qualificazione contrattuale, potendo, al di là delle parole e delle espressioni adoperate dalle parti, la ricerca della comune volontà delle stesse essere diversamente consentita soltanto in presenza di altri elementi interpretativi, quali circostanze e situazioni all’uopo utilizzabili di segno diverso, che evidenzino l’uso improprio di una tale espressione, la non aderenza di essa a situazioni oggettive, la superfetazione della medesima, e quindi la sua inidoneità a manifestare, in modo chiaro e sufficientemente preciso, la comune intenzione dei contraenti

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 20 dicembre 2013, n. 28573 Svolgimento del processo 1. La Costruzioni Meccaniche Dalla Verde esponeva che : con scrittura privata del 10/10/1991 la F.lli Boschetti s.p.a. si era impegnata a venderle, per il prezzo di L. 3.432.000.000, un immobile di sua proprietà, costituito dal vecchio stabilimento della ditta...