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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza del 3 giugno 2014, n. 12385. In caso di deposito bancario intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza del 3 giugno 2014, n. 12385 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente – Dott. BENINI Stefano – Consigliere – Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere – Dott. DE CHIARA Carlo...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 2 aprile 2014, n. 15162. La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante la pendenza dei termini per la stesura della motivazione opera anche in relazione all'eventuale periodo di proroga, purchè il giudice procedente emetta un'ulteriore ordinanza

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 2 aprile 2014, n. 15162 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE ROBERTO Giovanni – Presidente Dott. CONTI Giovanni – Consigliere Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna – rel. Consigliere Dott. DE...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 maggio 2014, n. 10253. L'azione risarcitoria per la mancata attuazione di una direttiva europea va promossa nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Questa regola generale non può ritenersi derogata dalla previsione del decreto legislativo di recepimento della direttiva stessa che rimanda ad un decreto ministeriale per l'individuazione di alcuni criteri specifici di attuazione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 maggio 2014, n. 10253   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria –...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza del 3 giugno 2014, n. 22899. La cessione di materiali e prodotti dell'industria lapidea non risulta inclusa tra quelle per le quali, nell'ambito delle tabelle del D.P.R. n. 633 del 1972, sono previste aliquote Iva diverse da quella ordinaria: il richiamato n. 80 della parte 2^ della tabella A del D.P.R. n. 633 del 1972, non risulta, infatti, vigente.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza del 3 giugno 2014, n. 22899 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente – Dott. SAVINO Mariapia Gaeta – Consigliere – Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere – Dott....

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Corte Costituzionale, sentenza n. 162 del 10 giugno 2014. Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all’art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili

Sentenza  162/2014 Giudizio Presidente SILVESTRI – Redattore TESAURO Udienza Pubblica del 08/04/2014    Decisione  del 09/04/2014 Deposito del 10/06/2014   Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Artt. 4, c. 3°, 9, c. 1° e 3°, e 12, c. 1°, della legge 19/02/2004, n. 40. Massime: Atti decisi: ordd. 135, 213 e 240/2013 SENTENZA N. 162 ANNO 2014  ...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 27 maggio 2014, n. 21598. Il risarcimento per ingiusta detenzione non può essere negato sulla base di elementi fattuali vaghi e privi di univoco fondamento probatorio, dovendo al contrario fondarsi su comportamenti concreti o specifici rivelatori di grave o macroscopica negligenza

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 27 maggio 2014, n. 21598 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere Dott. SERRAO...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza del 3 giugno 2014, n. 23002. Il divieto di sequestrare presso i difensori "carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato", previsto dall'art. 103 c.p.p., comma 2, non è limitato all'ipotesi in cui il sequestro è disposto nell'ambito dello stesso procedimento in cui si svolge l'attività difensiva o all'ipotesi in cui questa sia ancora in corso, ed opera, quindi, anche nel caso in cui tale attività concerne un procedimento diverso. Inoltre, mentre per le ispezioni e per le perquisizioni la "garanzia" prevista dal citato articolo è collegata ai locali dell'ufficio, per i sequestri (così come avviene anche per le intercettazioni e per il controllo della corrispondenza) la lettera del secondo comma, con le parole iniziali ("presso i difensori"), mostra che la garanzia è collegata direttamente alle persone (difensori e consulenti tecnici), sicchè il divieto opera anche quando l'attività diretta al sequestro si svolge in luogo diverso dall'ufficio. Dunque, essendosi in presenza di documentazione afferente ad assistenza legale

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza del 3 giugno 2014, n. 23002 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente – Dott. BLAIOTTA Rocco Mar – rel. Consigliere – Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere – Dott. IANNELLO...