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Suprema Corte di Cassazione

sezione IV
sentenza 12 febbraio 2014, n. 6791

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antonio – Presidente
Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
inoltre:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1469/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GROSSETO, del 20/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette le conclusioni del PG Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Grosseto in data 20.07.2013, con la quale, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., e’ stata applicata la pena concordata dalle parti, nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in ordine ai delitti di naufragio ed omicidio colposo plurimo, in caso di morte di piu’ persone e di lesioni, verificatisi in (OMISSIS), la notte tra il (OMISSIS), ascritti agli odierni imputati, secondo i termini delle rispettive imputazioni.
Il ricorrente, con unico motivo, denuncia violazione di legge e vizio motivazionale, in ordine all’articolo 62 bis c.p.. La parte premette che le pene applicate agli imputati risultano particolarmente miti, rispetto alla estrema gravita’ dei fatti. E rileva che la sentenza in esame viene impugnata con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche. L’esponente richiama quindi i passaggi motivazionali, con i quali il G.i.p. ha giustificato il riconoscimento delle attenuanti generiche nei confronti degli odierni imputati, osservando che dette attenuanti sono state concesse ai fini della gradazione della pena in relazione al diverso contributo causale delle condotte poste in essere dai prevenuti e per il positivo comportamento processuale. Cio’ posto il deducente considera che il G.i.p. non ha indicato sotto quali profili il comportamento processuale degli imputati debba essere valutato positivamente; e che neppure sia stata espressa la motivazione, in ordine al ridotto apporto causale delle condotte poste in essere dai medesimi prevenuti. Il Procuratore Generale territoriale ritiene, conclusivamente, che la concessione delle attenuanti generiche sia avvenuta in violazione di legge.
2. Il Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. La parte rileva che, per le sentenze rese ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., la motivazione puo’ essere contenuta in termini enunciativi. E rileva che in tema di dosimetria della pena, salvo le ipotesi di illegalita’ della pena o di determinazione arbitraria della stessa, alle parti e’ preclusa la possibilita’ di ricorrere adducendo censure che involgono il consenso prestato dalla medesima parte all’accordo processuale. Il Procuratore Generale evidenzia che l’illogicita’ motivazionale deducibile avverso la sentenza di patteggiamento e’ limitata alle aporie di macroscopica evidenza, che certamente non ricorre nel caso di specie, ove lo stesso ricorrente ammette che il diverso grado di responsabilita’ degli odierni imputati emerge gia’ dal tenore delle imputazioni.
3. Le parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), con memoria depositata il 13.01.2014, rilevano che la richiesta di declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, presentata dal Procuratore Generale presso la Suprema Corte, non puo’ essere condivisa, tenuto conto dei poteri che deve esercitare il giudice a fronte della richiesta di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p..
4. In data 15.01.2014 hanno depositato memoria le parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella loro qualita’ di genitori esercenti la potesta’ sulle minori (OMISSIS) e (OMISSIS). Dopo aver rimesso al Collegio la valutazione su eventuali obblighi di citazione per l’udienza camerale, osservano che l’imputazione risulta erronea, laddove risulta mancante la contestazione relativa alla fattispecie di lesioni ex articoli 582 e 585 c.p., articolo 61 c.p., n 3. Rilevano, inoltre, che il giudicante ha omesso di condizionare il beneficio della sospensione condizionale della pena ad obblighi riparatori.
5. Gli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in data 15.01.2014, a mezzo dei difensori, hanno depositato memoria. Le parti chiedono che la Suprema Corte voglia dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso presentato dalla Procura Generale di Firenze.
6. Le parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), con memoria depositata il 22.01.2014, chiedono l’accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale territoriale, aderendo alle censure afferenti alla concessione delle attenuanti generiche ed alla entita’ della pena.
7. Le parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con memoria pervenuta in data 25.01.2014, dopo aver replicato alle considerazioni espresse dal Procuratore Generale presso la Suprema Corte, chiedono l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
8. Si osserva, primieramente, che le costituite parti civili, rispetto alla presente fase del procedimento, non sono titolari di un interesse giuridicamente rilevante, di talche’ del tutto legittimamente non e’ stato disposto l’avviso, nei loro confronti, della odierna udienza camerale. Ed invero, il ricorso in esame e’ affidato, unicamente, a censure che involgono i contenuti penalistici della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, afferenti alla intervenuta concessione delle attenuanti generiche ed alla entita’ della pena, mentre il capo della sentenza relativo alla condanna degli imputati alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite, non e’ attinto da doglianze promananti dalle parti private.
Deve allora richiamarsi l’insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimita’, laddove si e’ chiarito – nell’affermare il principio in base al quale nell’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari non e’ consentita la costituzione di parte civile – che l’interesse della parte civile, a contrastare, come nel caso di specie, la richiesta di pena patteggiata, costituisce un interesse di mero fatto; e che la scelta dell’imputato di optare per il rito speciale di applicazione della pena risulta impermeabile rispetto alle aspettative del danneggiato dal reato in quanto tale, tenuto conto del favore riservato dal codice di rito penale alla separazione dell’azione civile spettante al danneggiato dal reato, rispetto al processo penale a carico del soggetto che, con il reato, tale danno ha provocato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 47803 del 27/11/2008, dep. 23/12/2008, Rv. 241356 e in motivazione).
9. Tanto chiarito, si viene ad esaminare il contenuto del ricorso proposto dal Procuratore Generale territoriale.
Si tratta di ricorso inammissibile.
Come noto, questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio in forza del quale l’obbligo della motivazione della sentenza non puo’ non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative, cioe’, e’ necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Cio’ implica che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 129 c.p.p., deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilita’, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che e’ stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p. (Cass. Sez. U, sentenza n. 5777 del 27.03.1992, dep. 15.05.1992, Di Benedetto, Rv. 191135; Cass. Sez. U, sentenza n. 10372 del 27.09.1995, dep. 18.10.1995, Serafino, Rv. 202270). E si tratta di orientamento che e’ stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva.
Anche per cio’ che riguarda gli altri tratti significativi della decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto, la continuazione, l’esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruita’ della pena e la sua sospensione, la costante giurisprudenza di legittimita’, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni Unite, ha affermato che la motivazione puo’ ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purche’ risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Ed ha chiarito che le parti non hanno interesse a impugnare una siffatta motivazione, censurandola come insufficiente e sollecitandone una piu’ analitica, laddove la statuizione del giudice coincide esattamente con la volonta’ cristallizzata nell’accordo processuale.
D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, l’imputato che chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facolta’ di contestare l’accusa; e questa Suprema Corte ha piu’ volte avuto modo di affermare che il medesimo imputato non puo’ prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato.
9.1 Approfondendo il tema di interesse, occorre rilevare che la Corte regolatrice ha declinato i principi ora richiamati, con specifico riferimento al caso in cui ricorrente avverso la sentenza di patteggiamento sia la parte pubblica, che si duole della entita’ della pena.
Si e’ infatti chiarito che, qualora il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso alla applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l’impugnazione della sentenza che tale accordo abbia recepito, ad opera della parte pubblica rappresentata dal Procuratore Generale territoriale – come avvenuto nel caso di specie – e’ consentita solo qualora esso si configuri come illegale; con la precisazione che per qualificare come illegale la pena, non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicitato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena concordata dalle parti, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme alla legge (cfr. Cass. Sez. 5, sentenza n. 5210 del 28.10.1999, dep. 4.02.2000, Rv. 215467; Cass. Sez. 4, sentenza n. 38286, in data 8.07.2002, dep. 15.11.2002, Rv. 222959; Cass. Sez. 6, sentenza n. 18385 del 19.02.2004, dep. 21.04.2004, Rv. 228047). La Corte regolatrice ha cioe’ ripetutamente affermato che la parte pubblica non puo’ dedurre il vizio di motivazione, in riferimento al trattamento sanzionatorio applicato in sentenza resa ex articolo 444 c.p.p., qualora lo stesso trattamento risulti conforme al patto, in quanto con la prestazione del consenso le parti esonerano il giudice dall’obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione; e cio’ anche con riferimento all’intervenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o di altre circostanze attenuanti previste dalla legislazione speciale e del relativo giudizio di bilanciamento.
9.2 Tanto considerato, e’ poi appena il caso di osservare che il percorso argomentativo sviluppato dal G.i.p. di Grosseto soddisfa pienamente lo specifico obbligo motivazionale, che viene in considerazione nel caso di sentenza di patteggiamento, nei termini sopra delineati. Ed invero, il giudicante, in primo luogo, ha considerato che gli imputati risultavano meritevoli delle attenuanti generiche, al fine di graduare la pena al concreto apporto fornito a ciascun imputato nella causazione del naufragio, oltre che in considerazione della positiva valutazione del comportamento processuale. Il G.i.p., quindi, ha chiarito che le condotte degli odierni imputati, se pur di non minima importanza, assumevano un rilievo evidentemente ridotto rispetto alla condotta del coimputato che rivestiva la posizione di comando sulla nave; cio’ in quanto la complessa organizzazione servente alla navigazione ed al governo di una motonave da crociera di enorme dimensione, quale la Costa Concordia, risultava comunque caratterizzata da una struttura di comando verticistica, in cui le singole possibilita’ di intervento da parte dei titolari di posizioni di responsabilita’ cedono il passo a fronte alle scelte decisionali adottate dal titolare del comando. Ed il G.i.p. ha conclusivamente rilevato che la graduazione delle pene, come concordata dalle parti, risultava logica e coerente, rispetto alle singole posizioni ed al rapporto fra le medesime.
10. Per mera completezza argomentativa, si osserva poi che le considerazioni espresse dalle parti civili con le richiamate memorie, impingendo i capi della sentenza che applicano le pene nei confronti degli odierni imputati, risultano inammissibili (cfr. Cass. Sez. 2, sentenza n. 12613 in data 8.10.1999, dep. 5.11.1999, Rv. 214409).
11. Il ricorso, per quanto detto, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

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