cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 14 febbraio 2014, n. 3433

Svolgimento del processo

1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 17 dicembre 2007, il Tribunale di Bergamo ha accolto l’appello proposto da B.R. nei confronti della società s.a.s. Elcod di Delasa Giampietro & C. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Almenno San Salvatore, con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta dalla B. contro il decreto ingiuntivo emesso a suo carico ad istanza della società per la somma di Euro 1.572,00, corrispondente al prezzo di un computer. L’opponente aveva dedotto di essere estranea alla compravendita per non avere mai ordinato né ricevuto il computer, avendo assunto soltanto il ruolo di intermediario tra la Elcod ed un suo vicino di casa, tale signor F.F. , che sarebbe stato il vero destinatario della merce indicata nella fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo. Il Giudice di Pace, nel rigettare l’opposizione, aveva confermato il decreto ingiuntivo ed aveva rigettato la domanda avanzata dall’opponente ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., con compensazione delle spese giudiziali.
2.- Proposto appello da parte della B. , ed appello incidentale da parte della Elcod (quest’ultimo avverso la compensazione delle spese di lite), il Tribunale ha, come detto, accolto il gravame; ha revocato il decreto ingiuntivo opposto; ha rigettato l’appello incidentale; ha condannato la società appellata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
3.- Avverso la sentenza la Elcod di Delasa Giampietro & C. sas propone ricorso affidato a tre motivi.
B.R. si difende con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o l’erronea “disapplicazione” dell’art. 1705 cod. civ. La ricorrente censura la sentenza perché il Tribunale, pur avendo ricostruito i fatti negli stessi termini del giudice di pace (secondo cui la Elcod non aveva mai trattato col vicino di casa della B. – tale F. – e ne aveva scoperto l’identità soltanto al momento della consegna del computer), e pur avendo accertato che la B. aveva contattato la Elcod chiedendo di inviarle via fax un’offerta da girare al vicino, comunicando poi l’accettazione di quest’ultimo, ha concluso nel senso che, “alla stregua della corretta interpretazione della volontà dei soggetti coinvolti”, si doveva escludere che la B. avesse “a qualunque titolo comprato il computer dalla s.a.s. Elcod”, cioè che avesse mai assunto il ruolo di contraente in proprio.
La ricorrente deduce che non si sarebbe trattato di interpretare la volontà delle parti, quanto piuttosto di valutare obiettivamente, alla stregua degli schemi negoziali applicabili, i comportamenti tenuti nella vicenda in esame. Secondo la ricorrente, escluso che vi fosse stato un mandato con rappresentanza, nella possibile alternativa tra lo schema della rappresentanza indiretta e quello del nuncius, il giudice avrebbe dovuto escludere anche quest’ultimo e ritenere, invece, che la B. avesse agito nella qualità di rappresentante del vicino di casa, poiché avrebbe contrattato nell’interesse di quest’ultimo senza spenderne il nome.
La norma di riferimento sarebbe costituita dall’art. 1705 cod. civ. perché, pur avendo la B. dichiarato sin dall’inizio di agire nell’interesse del vicino, non ne avrebbe fornito le generalità se non nella fase esecutiva del contratto; quindi, avrebbe reso edotta la controparte dell’esistenza del mandato (non essendo ciò incompatibile con la rappresentanza indiretta, per quanto si evince dall’ultima parte del primo comma dell’art. 1705 cod. civ.), ma non avrebbe agito come nuncius, perché questo non potrebbe prescindere dall’indicazione delle generalità del dichiarante.
Per di più, secondo la ricorrente, la B. avrebbe svolto un’attività gestoria anche dopo la consegna del computer all’effettivo destinatario, in quanto si sarebbe interessata per rinegoziare il prezzo del computer; inoltre non sarebbe stata esigibile dalla Elcod l’esatta individuazione del soggetto nell’interesse del quale la signora B. aveva contrattato, perché il preventivo era stato intestato alla B. , ma era stato sottoscritto dalla moglie del F. e perché sia quest’ultimo che la moglie, signora M.L. , avevano inviato alla società ricorrente “due lettere di ripensamento”.
Ha quindi concluso nel senso che il Tribunale avrebbe dovuto applicare il richiamato art. 1705 cod. civ., individuando nella B. il soggetto legittimato passivamente rispetto alla pretesa del pagamento del prezzo avanzata dalla società venditrice.
1.1.- Col secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di insufficiente motivazione per non avere il Tribunale considerato che al momento della conclusione del contratto, vale a dire quando la Elcod era venuta a conoscenza dell’accettazione del preventivo trasmesso alla B. , questa non aveva comunicato le generalità dell’acquirente. Quindi, non si sarebbe potuta qualificare come nuncius o intermediario perché la dichiarazione altrui, che avrebbe trasmesso, sarebbe stata mancante di un elemento essenziale costituito dal nominativo del soggetto dichiarante.
2.- I motivi, che, in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.
Il Tribunale non ha omesso di considerare che la Elcod conobbe le generalità dell’acquirente soltanto al momento della consegna del computer, ma ha espressamente motivato su questo punto affermando che “…trattandosi di cliente non identificato, ma identificabile e successivamente identificato senza la benché minima difficoltà, l’ignoranza del nome non può essere invocata per ravvisare la controparte contrattuale nella B. , che, a semplice titolo di cortesia, si era intromessa nell’affare”. Sulla scorta di questa considerazione, e ritenute provate le circostanze di fatto richiamate in ricorso, il Tribunale ha escluso in radice la qualità di contraente in capo alla B. .
3.- Si tratta allora di verificare se questa conclusione sia corretta in diritto.
La differenza sostanziale tra la figura del rappresentante indiretto e quella del nuncius è data dall’assunzione della qualità di parte sostanziale e formale del contratto, cioè del soggetto cui vanno imputati gli effetti del contratto (parte sostanziale) e che rende le dichiarazioni contrattuali (parte formale). Il rappresentante indiretto è parte in senso formale e in senso sostanziale, sia pure, quanto a questo secondo aspetto, con talune limitazioni (perché alcuni effetti del contratto stipulato dal rappresentante indiretto si producono direttamente in capo al rappresentato, per come si evince dagli artt. 1705, comma secondo, secondo inciso, e 1706, comma primo, cod. civ.). Il nuncius non è mai parte né in senso sostanziale né in senso formale.
Nel caso di specie, va accertato chi sia obbligato nei confronti del venditore ad eseguire la prestazione del pagamento del prezzo, rispondendo per l’eventuale inadempimento, cioè va individuato il contraente sostanziale, ma questa individuazione passa necessariamente attraverso l’accertamento di chi sia stato il contraente formale, essendo incontestato che nel caso di specie non vi sia stata la spendita di nome altrui – quindi che non ricorra un’ipotesi di rappresentanza diretta (in cui contraente sostanziale è il rappresentato e contraente formale il rappresentante). Occorre, allora, verificare se la B. abbia agito come rappresentante indiretto assumendo la qualità di contraente formale in proprio, cioè rendendo nel proprio nome le dichiarazioni contrattuali costitutive del contratto di compravendita, oppure abbia agito come nuncius, cioè come semplice strumento formale di trasmissione della dichiarazione di volontà altrui.
3.1.- Salve ipotesi particolari appositamente disciplinate, le parti sostanziali del contratto devono essere determinate o determinabili, al momento della conclusione del contratto; cioè, in tale momento, deve essere possibile l’identificazione del soggetto che sarà parte sostanziale del rapporto. L’identificazione presuppone che sia conosciuta (o, come si dirà, conoscibile) l’identità giuridica del soggetto contraente sostanziale.
Di norma, questo soggetto è anche l’autore formale del contratto, cioè colui che emette la dichiarazione contrattuale, il quale si identifica nel momento in cui la rende. Nei contratti formali, ed in specie quelli stipulati per atto pubblico, l’identificazione dei contraenti, cioè l’accertamento della loro identità, è fatta necessariamente in atto, da parte del pubblico ufficiale rogante.
Tuttavia, nei contratti per i quali non vi è onere di forma, può darsi che il contraente non sia identificato al momento della stipulazione del contratto, ma sia identificabile, anche in un momento successivo.
Nel caso in cui la dichiarazione contrattuale non sia resa personalmente, ma venga comunicata per il tramite di un nuncio rileva che questi faccia presente che la dichiarazione che rende non è espressione della sua volontà, ma della volontà di un’altra persona; ciò evidentemente presuppone che il dichiarante effettivo, cioè l’autore formale della dichiarazione contrattuale, già in tale momento, sia, se non identificato, quanto meno identificabile.
Per pervenire a tale identificazione, è necessario che il nuncius indichi alla controparte contrattuale, cui comunica la dichiarazione del contraente effettivo, elementi idonei alla individuazione dello stesso, anche ai fini dell’esecuzione del contratto.
In conclusione, va ribadito che la figura del nuncius prescinde dall’esistenza di un qualsiasi potere di rappresentanza, limitandosi egli a trasmettere una dichiarazione altrui, già completa nei suoi elementi, cosicché è necessario solo che egli sia in grado di riferire quella dichiarazione e non anche che egli rappresenti alcuna delle parti interessate (Cass. n. 10720/97).
Va tuttavia precisato che, con riferimento ai contratti non formali, il nuncius non assume la qualifica di parte contrattuale, né in senso formale né in senso sostanziale, quando faccia presente al proponente che l’accettazione della proposta proviene da altro soggetto, così trasmettendone la dichiarazione, anche se non indichi le generalità del contraente effettivo, purché fornisca alla controparte elementi idonei alla sua identificazione.
4.- Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che si sia verificata proprio quest’ultima eventualità.
In primo luogo, ha accertato le circostanze – non contestate nemmeno dalla ricorrente – che la B. ricevette il preventivo di spesa, lo comunicò al vicino di casa che l’approvò e quindi fece presente alla Elcod che il preventivo era stato da quest’ultimo accettato. Così comportandosi, la B. ha manifestato alla Elcod la volontà contrattuale, senza in alcun modo riferirla a sé stessa (sia pure nell’interesse altrui), ma riferendola ad altro soggetto, quale autore della dichiarazione contrattuale, e senza trattare, in tutto o in parte, per definire il contenuto del contratto: è quindi corretta la conclusione del giudice secondo cui la B. non contrattò in proprio.
Inoltre, il giudice ha motivato nel senso che la Elcod era a conoscenza del fatto che il computer avrebbe dovuto essere consegnato nell’abitazione dell’effettivo destinatario e che così accadde, tanto che, alla consegna, la moglie del F. , che ricevette la merce, sottoscrisse il preventivo, per accettazione. Così comportandosi, la Elcod ha dimostrato, non solo di conoscere che il contratto riguardava soggetto diverso dalla B. , ma anche di essere in grado di identificare l’effettivo contraente: è quindi corretta la conclusione del giudice nel senso che quest’ultimo, pur non identificato al momento della comunicazione dell’accettazione della proposta, era tuttavia identificabile e venne effettivamente identificato al momento della consegna della merce.
Per di più, occorre rilevare che tale ultimo momento non si caratterizzò tanto e soltanto come fase esecutiva di un contratto già perfetto, ma anche come momento integrativo del suo contenuto, essendo stato individuato, mediante la consegna, il bene mobile oggetto della compravendita (facente parte del genere di prodotti in serie); occorre altresì sottolineare che questa individuazione non venne compiuta dalla B. , ma dalla moglie del F. , e che risulta che questa sottoscrisse, non una bolla di consegna, ma il preventivo, così accettando anche l’obbligazione del pagamento del prezzo da questo risultante.
4.1.- D’altronde, essendo la società Elcod parte attrice sostanziale, rispetto all’azione di adempimento del contratto di compravendita, esercitata con la richiesta del decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo, su di essa gravava l’onere probatorio di dimostrare di avere contrattato direttamente con la B. , in proprio, e di avere individuato in quest’ultima l’unica propria controparte, come tale tenuta anche al pagamento del prezzo. Quanto emerso in sede processuale (peraltro a seguito di prove addotte dalla opponente, la quale, come detto, non era certo gravata dall’onere di provare di non aver assunto il ruolo di contraente), e sopra sintetizzato, non consente di ritenere assolto da parte della Elcod l’onere probatorio di cui sopra. Né appaiono utili allo scopo le ulteriori circostanze di fatto addotte in ricorso, quali, in particolare, i rapporti intercorsi successivamente alla consegna del computer tra la stessa Elcod ed i coniugi M. – F. (che, anzi, ne corroborano il coinvolgimento nell’acquisto, quali effettivi contraenti), tenuto conto altresì di quanto riportato in controricorso – senza che vi sia contestazione sul punto da parte della ricorrente – circa il riconoscimento da parte del F. , sentito come testimone, di essere tenuto all’obbligazione di pagamento del prezzo del computer nei confronti della ditta venditrice.
Non può perciò ritenersi che la motivazione sia insufficiente per avere trascurato elementi di fatto idonei a diversamente concludere circa la mancanza, in capo, alla B. , della qualità di parte contrattuale.
In conclusione, il primo ed il secondo motivo di ricorso vanno rigettati.
Il terzo, riguardante le spese di lite, e subordinato all’accoglimento dei primi due, resta assorbito.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida nell’importo di Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

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