Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI
sentenza 13 febbraio 2014, n. 7087

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO’ Antonio – Presidente
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere
Dott. CITTERIO Carlo – rel. Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 44/2013 TRIB. LIBERTA’ di TRANI, del 11/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Eugenio SELVAGGI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. (OMISSIS) che ha insistito per l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Investito dell’appello avverso ordinanza collegiale del Tribunale ordinario che aveva respinto l’istanza di dissequestro di sette beni immobili destinatari di decreto di sequestro preventivo (emesso dal GIP il 10.4.2007 e finalizzato a confisca Decreto Legge n. 306 del 1992, ex articolo 12 sexies), dopo che la sentenza di primo grado aveva deliberato condanna per i soli reati ex articoli 321, 377 e 644 c.p. e disposto contestualmente la “confisca di quanto in sequestro” (con esplicito riferimento nella motivazione anche a tali beni), il Tribunale di Trani, quale giudice dell’impugnazione cautelare, rigettava l’impugnazione, cosi’ argomentando:
– ai sensi dell’articolo 323 c.p.p. solo la sentenza pur non irrevocabile di proscioglimento imponeva la restituzione immediata delle cose sequestrate;
– l’articolo 323 c.p., comma 3 andava interpretato nel senso che la cessazione di efficacia della misura cautelare reale conseguiva solo alla sentenza definitiva di condanna non disponente la confisca delle cose sottoposte a sequestro preventivo;
– nel caso concreto la confisca dei beni in sequestro era stata disposta gia’ con la sentenza di primo grado, deliberazione che costituiva autonomo titolo legittimante la prosecuzione del sequestro preventivo in atto;
– ogni questione relativa alla disposta confisca apparteneva alla cognizione del giudice dell’impugnazione.
2. Nell’interesse dell’imputato, (OMISSIS), ricorre il difensore enunciando unico motivo di inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 125 c.p.p., articolo 321 c.p.p., comma 3, articolo 323 c.p.p., comma 3 e Decreto Legge 8 giugno 1992, articolo 12 sexies. Ricordato che la richiesta di dissequestro era stata proposta dopo la sentenza di primo grado, in relazione alla comprovata assenza dei requisiti della sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito ed all’attivita’ svolta, nonche’ alla fornita prova della legittima provenienza di tali beni, il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe sovrapposto le tematiche della misura cautelare e della misura di sicurezza/confisca che, per se’, non potrebbe giustificare il vincolo di indisponibilita’ prima della sua definitivita’. Non vi sarebbe stata pertanto alcuna novazione del titolo della cautela reale.
In particolare, secondo il ricorrente il combinato disposto dell’articolo 321, comma 3 e dell’articolo 323 c.p.p., comma 3 dovrebbe essere interpretato nel senso che la confisca non definitiva non potrebbe impedire la discussione sulla legittima permanenza del sequestro preventivo, in relazione alla sopravvenuta mancanza dei suoi presupposti. In altri termini, la difesa non avrebbe contestato il contenuto del provvedimento di confisca ma la legittimita’ della permanenza del sequestro (rispetto al titolo originario), essendo stata data prova della legittimita’ dell’acquisizione degli immobili (aspetto non oggetto della motivazione nell’ordinanza impugnata). In assenza di una previsione normativa di conversione del titolo del sequestro, il Tribunale avrebbe dovuto rispondere nel merito senza arrestarsi sulla soglia dell’inammissibilita’.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso deve essere rigettato.
3.1 La fattispecie all’esame della Corte e’ la seguente: disposto nella fase delle indagini preliminari il sequestro preventivo di beni immobili finalizzato alla confisca Decreto Legge n. 306 del 1992, ex articolo 12 sexies conv. Legge n. 356 del 1992, all’esito del giudizio di primo grado vi e’ condanna per reati ex articoli 321, 377 e 644 c.p., con la deliberazione di confisca dei medesimi beni quali profitto di reato.
Secondo il ricorrente vi sarebbe stata una non consentita immutazione del titolo del sequestro, essendo venuti meno i presupposti anche solo indiziari per il mantenimento della misura cautelare originariamente disposta.
3.2 Va preliminarmente rilevato che secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ il rapporto tra sequestro preventivo e sentenza si pone in via generale in questi termini:
– la revoca per sopravvenuta mancanza delle condizioni di applicabilita’, disciplinata dall’articolo 321 c.p.p., comma 3 si applica anche al caso della confisca, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, ancorche’ la lettera del comma 3 richiami il solo caso del pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, previsto dal comma 1 (per tutte, Sez. 3, sentenze n. 17439/2005 e n. 1298/1992);
– solo la sentenza di proscioglimento o non luogo a procedere, ancorche’ soggetta ad impugnazione, e solo nei casi di confisca non obbligatoria, impone al giudice di ordinare la restituzione delle cose sequestrate all’avente diritto (articolo 323 c.p.p., comma 1);
– solo la sentenza definitiva di condanna che abbia disposto la confisca consente, per se’, la permanenza degli effetti del sequestro preventivo (sez. 6, sent. 40388/2009) (tale permanenza, nel caso di confisca obbligatoria, essendo conseguenza della mera condanna esecutiva che pur non abbia gia’ provveduto espressamente sul punto: Sez. 1, sent. 8533/2013);
– conseguentemente, va escluso che la sentenza di condanna non definitiva che disponga la confisca di un bene costituisca, per se’, titolo autonomo che giustifichi l’apprensione originaria del bene medesimo;
– anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca puo’ essere revocato quando siano cessate le esigenze cautelari che hanno giustificato il vincolo (Sez. 6, sent. 40388/2009 cit.).
3.3 Con tali premesse, va quindi condivisa la prospettazione sistematica della difesa, laddove viene evidenziata la tendenziale permanente autonomia dell’aspetto cautelare proprio del sequestro rispetto al punto della fondatezza della decisione di confisca: appartenenti alla competenza il primo del giudice della procedura incidentale di cautela reale, il secondo del giudice dell’impugnazione della procedura principale.
L’originaria richiesta di restituzione dei beni sequestri, e conseguentemente l’odierno ricorso, sono pertanto ammissibili, afferendo aspetto diverso dal merito della disposta confisca, oggetto del giudizio di appello.
3.4 Orbene, e’ vero che questa Corte ha gia’ ripetutamente insegnato che la radicale diversita’ delle ragioni giustificatrici di un sequestro preventivo determina l’illegittimita’ del provvedimento, per violazione del contraddittorio (Sez. 6, sent. 30109/2012) Sez. 1, sent. 23908/2010).
Ma nella fattispecie si e’ di fronte non ad un mutamento del titolo, ma ad una sua riduzione, sempre nell’ambito dell’esigenza di assicurare il bene per finalita’ di confisca. Dalla valutazione originaria di sussistenza di due elementi fondanti quell’esigenza (la pendenza di procedimento per reati il cui titolo costituisce contesto di possibile acquisizione di proventi illeciti e la sproporzione tra redditi leciti e beni) si e’ passati ad una valutazione in cui la medesima esigenza e’ stata ritenuta sussistente in ragione di un collegamento diretto dei beni con reato il cui titolo rientra nel contesto richiamato, senza che abbia piu’ rilievo l’ulteriore elemento della sproporzione.
Non sussistono pertanto le violazioni di legge enunciate nei motivi.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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