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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 maggio 2014, n. 9945. La responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 cod. civ., la quale impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. Se è vero che l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva e che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente o delle condizioni di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, è altresì vero che, ove il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza  8 maggio 2014, n. 9945 Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Roma, I.F. agiva, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore S.A. , per ottenere la condanna della soc. Ericsson Telecomunicazioni, quale responsabile ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., al risarcimento...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 maggio 2014, n. 9864. L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione; l'esistenza di un contratto di mutuo, infatti, non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa. La circostanza che il convenuto ammetta di aver ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova; con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo a carico dell'attore l'onere di dimostrare che la consegna del denaro è avvenuta in base ad un titolo (mutuo) che ne imponga la restituzione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  7 maggio 2014, n. 9864 Svolgimento del processo 1. Sb.Ro. propose opposizione, davanti al Tribunale di Roma, avverso due decreti con i quali gli era stato ingiunto il pagamento, rispettivamente, di L. 316.274.726 e di L. 35.953.210, in favore di S.M. , a titolo di prestiti non restituiti....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 aprile 2014, n. 15119. Il sequestro preventivo disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall'articolo 640 quater c.p., puo' avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo ma anche al profitto del reato, in quanto la citata disposizione richiama l'intero articolo 322 ter c.p.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 2 aprile 2014, n. 15119 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente Dott. AMORESANO Silvio – rel. Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 2 aprile 2014, n. 7612. I coniugi dichiaranti, con la volontaria e libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, hanno accettato anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell'istituto e, in particolare, per quanto interessa la fattispecie, quelli connessi sia alla previsione della notifica al solo marito degli "accertamenti in rettifica" sia alle conseguenze (sostanziali e processuali) proprie delle obbligazioni solidali; di conseguenza, per effetto della scelta in questione, l'insorgenza della responsabilita' solidale della moglie "codichiarante" non richiede che sia notificato anche ad essa l'avviso di accertamento, essendo sufficiente la notifica effettuata al solo marito; detta responsabilita' solidale vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi, in quanto conseguenti ad atti di accertamento in rettifica condotti esclusivamente nei confronti di uno solo di essi" ed opera anche nel caso in cui i redditi accertati nei confronti del marito siano costituiti da proventi derivanti da reato, atteso che il su citato articolo 17, comma 1 Legge 13 aprile 1977, pone chiaramente sullo stesso piano i coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta, dichiarandoli entrambi responsabili in solido per il pagamento delle imposte

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 2 aprile 2014, n. 7612 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente Dott. DI IASI Camilla – Consigliere Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere Dott. CRUCITTI Roberta...