Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 10 luglio 2014, n. 15824

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del controricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
e nei confronti di:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio dell’Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);
– controricorrente –
e sul ricorso proposto:
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del controricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e nei confronti di:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio dell’Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);
– controricorrente –
e sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio dell’Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);
– ricorrente in via incidentale –
nei confronti di:
(OMISSIS) LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore; (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 622 del 3 maggio 2011.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 30 maggio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
uditi gli Avv. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso incidentale (OMISSIS) e per il rigetto degli altri tre ricorsi, previa correzione o integrazione della motivazione della sentenza impugnata con riferimento al terzo motivo del ricorso (OMISSIS) e al settimo motivo del ricorso (OMISSIS) (tenuto conto di Cass. n. 5273 del 2008).

RITENUTO IN FATTO
1. – Con atto di citazione notificato in data 8 aprile 2005 la s.p.a. (OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Asti la s.p.a. (OMISSIS), esponendo di essere da lungo tempo in rapporti di affari con la convenuta, dalla quale era solita acquistare spezie da utilizzare nella propria attivita’ di produzione di alimenti su scala industriale; che, nel quadro di tale attivita’, nel corso degli anni 2002 e 2003, la convenuta le aveva fornito un quantitativo complessivo di Kg. 5.514 di peperoncino rosso; che la normativa italiana ed internazionale esplicitamente proibiva, nelle sostanze alimentari, l’impiego di coloranti artificiali Sudan 1, 2 e 3 e 4, in quanto classificati come sostanze cancerogene; che – poiche’ in data 23 maggio 2003 si era diffusa, ad opera della Francia, un’allerta alimentare riguardante la presenza, in prodotti alimentari contenenti peperoncino rosso di provenienza indiana, di colorante Sudan 1 – essa aveva chiesto alla convenuta garanzie circa l’assenza di tale componente nel peperoncino acquistato, ricevendone assicurazione che il componente non veniva utilizzato. Era pero’ avvenuto – prosegui l’attrice – che, siccome i NAS – Nuclei antisofisticazioni e sanita’ di Trento avevano prelevato una confezione di olive verdi al peperoncino, prodotto dalla (OMISSIS), e vi avevano riscontrato la presenza del colorante in questione, da un lato essa aveva ritirato dal territorio nazionale tutte le partite di prodotto “olive verdi alle erbe aromatiche e peperoncino” e dal mercato francese e britannico i propri prodotti di provenienza (OMISSIS), mentre l’ASL (OMISSIS) di Asti aveva provveduto al sequestro di tutti i prodotti (OMISSIS) contenenti il peperoncino (OMISSIS).
L’attrice chiese pertanto la condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificandolo in euro 2.990.510,24.
Si costitui’ la convenuta, resistendo. Al riguardo dedusse di avere acquistato prodotto accompagnato da regolare documentazione e che, prima dell’allerta comunitaria del giugno 2003, il Sudan 1 era del tutto sconosciuto agli operatori del settore nonche’ del tutto trascurato dagli organi di controllo. Solo a seguito di tale allerta – preciso’ la convenuta – l’attrice aveva chiesto garanzie sul prodotto, mentre tutti i prelievi documentati dall’attrice si riferivano a prodotti confezionati con peperoncino rosso alla medesima consegnato in data antecedente al giugno 2003, quando nessuno cercava il Sudan 1 ed il componente non era determinabile analiticamente. La convenuta preciso’ quindi di essere esente da responsabilita’, dovendo la presenza del Sudan 1 nel proprio peperoncino ascriversi ad un fattore del tutto accidentale; chiese comunque che, in caso di accoglimento della domanda, fosse preso in considerazione soltanto il danno emergente corrispondente al valore delle forniture di peperoncino, o che il risarcimento fosse diminuito nella misura del concorso del fatto colposo nella produzione del danno.
Poiche’ (OMISSIS) aveva chiamato in causa la propria compagnia assicurativa, si costitui’ in giudizio (OMISSIS), contestando il fondamento della domanda e la copertura assicurativa per i danni in questione e deducendo l’esistenza, per gli stessi rischi, di altra assicurazione in primo rischio, prestata da (OMISSIS).
Paramenti chiamata, si costitui’ in giudizio (OMISSIS), contestando l’operativita’ della garanzia assicurativa, la responsabilita’ esclusiva della convenuta (perche’ la (OMISSIS), utilizzando la polvere di peperoncino acquistata, aveva assunto la qualifica di produttore, con i conseguenti obblighi ed oneri), la sussistenza dei lamentati danni e la loro quantificazione.
La causa venne istruita mediante produzioni documentali, assunzione di testi ed espletamento di consulenza tecnica d’ufficio. All’esito, con sentenza in data 9 giugno 2009, il Tribunale di Asti rigetto’ la domanda attrice, dichiarando assorbite le questioni in tema di garanzia assicurativa e compensando le spese tra le parti.
A tal fine, il primo giudice considero’ l’impossibilita’ per un’azienda di “tenere sotto controllo tutti i rischi” e la necessita’ di selezionarne alcuni, i piu’ probabili; e poiche’, fino alla allerta comunitaria del 2003, il rischio di contaminazione da Sudan 1 non era fra i piu’ probabili, e comunque, proprio per questo, non esisteva un metodo accreditato per la rilevazione della contaminazione in parola, osservo’ che la convenuta non era tenuta ad effettuare indagini e controlli periodici (o su campione) mirati, si’ da scoprire eventuali anomalie dei prodotti forniti, la contaminazione da Sudan 1 non potendosi considerare un evento prevedibile.
2. – Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 3 maggio 2011, la Corte d’appello di Torino, in riforma dell’impugnata pronuncia, ha condannato (OMISSIS) s.p.a. a rifondere a (OMISSIS) s.p.a. i danni ad essa arrecati e per cui e’ causa, liquidati in euro 2.614.424,09, oltre ad interessi legali dalla decisione al saldo; ha condannato (OMISSIS) a tenere indenne (OMISSIS) dalla predetta condanna, fino a concorrenza dell’importo di euro 2.446.194,55; ha assolto (OMISSIS) s.p.a. dalle domande nei suoi confronti proposte; ha regolato le spese processuali e quelle di c.t.u..
2.1. – Avvalendosi delle conclusioni della c.t.u. disposta in sede di gravame, la Corte d’appello ha rilevato che per stabilire se un prodotto alimentare presenti o meno adulterazioni, non e’ pensabile che ci si possa limitare a cercare solo adulteranti noti, con procedure di analisi codificate, ed ha affermato che la ricerca deve riguardare anche componenti non noti, tanto piu’ che nella specie le percentuali di contaminazione erano cosi alte da rendere non particolarmente difficile l’individuazione del componente.
La Corte di Torino ha poi giudicato di “lampante illogicita’ ed erroneita’” “la tesi per cui di solito non si mette colorante cancerogeno nel peperoncino, cosicche’ se invece c’e’ il venditore non ne risponde, almeno fino a quando la contaminazione non diventa frequente e tutto e’ talmente chiaro che il controllo e’ diventato routinario”.
I giudici di secondo grado hanno quindi ritenuto sussistente la responsabilita’ dell’appellata (OMISSIS) per i danni causati all’appellante per avere venduto alla stessa un prodotto alimentare contaminato: e cio’, sia sotto il profilo contrattuale, essendosi (OMISSIS) impegnata a vendere ovviamente un prodotto utilizzabile e non dannoso per la salute del consumatore finale, sia sotto il profilo extracontrattuale, perche’ la vendita di un simile prodotto contaminato costituisce un illecito penale, oltre che civile. E sussiste – hanno proseguito i giudici della Corte d’appello – la colpa del venditore: sotto il profilo contrattuale, perche’ non ne ha provato l’assenza; e sotto il profilo extracontrattuale, stante l’assenza di validi e necessari controlli sul prodotto che veniva venduto.
La Corte d’appello ha escluso il concorso del fatto colposo del creditore, giacche’ (OMISSIS) aveva il diritto di ottenere una fornitura regolare e non viziata, laddove (OMISSIS), che garantiva la bonta’ di quanto forniva, era tenuta a verificare che quanto affermava corrispondeva a verita’, non esistendo alcun obbligo dell’acquirente, nei confronti del venditore, di non fidarsi e controllare. “Sacla’ sara’ anche in colpa, quale produttore, ma nei confronti del consumatore, al quale non interessa certo come si sia articolato il meccanismo di acquisizione del prodotto e di sua produzione”.
In ordine alla quantificazione del danno, la Corte di Torino ha rilevato che le conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento eccedono il mero valore del peperoncino, essendo questo stato utilizzato quale componente di prodotti di ovvio, maggior valore (perche’ il peperoncino ne era un mero, minimo ingrediente), che hanno dovuto essere ritirati dal mercato e distrutti, e comprendono il danno all’immagine.
Secondo la Corte territoriale, (OMISSIS) deve tenere indenne, nei limiti del massimale, l’assicurata (OMISSIS) della richiesta risarcitoria della (OMISSIS): infatti, l’evento in questione e’ proprio un danneggiamento a cose (ovvero, i prodotti della (OMISSIS)) non derivante da un fattore causale estraneo, trovante il suo presupposto nel fatto dell’assicurato “consumatosi” con la consegna del bene difettoso, ed il danno all’immagine e’ una conseguenza del danneggiamento a cose.
La condanna del primo assicuratore – ha infine rilevato la Corte distrettuale – copre l’intero danno indennizzabile a termini di contratto subito da (OMISSIS), sicche’ non e’ necessario esaminare altresi’ la domanda nei confronti di (OMISSIS), la cui garanzia riguarda una polizza “a secondo rischio”, destinata a subentrare solo nell’ipotesi di incapienza della prima assicurazione.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello, notificata il 7 luglio 2011, ha proposto ricorso (OMISSIS), con atto notificato il 13 ottobre 2011, sulla base di sette motivi.
Hanno controricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Autonomo ricorso e’ stato proposto, con atto notificato il 13 ottobre 2011, da (OMISSIS), che ha articolato tre mezzi di censura.
Hanno presentato separati atti di controricorso (OMISSIS), (OMISSIS).
Quest’ultima ha interposto, a sua volta, ricorso incidentale, sulla base di tre motivi.
Anche la ricorrente in via principale (OMISSIS), ricevuta la notifica del ricorso di (OMISSIS), ha proposto ricorso incidentale, affidato a quattro mezzi.
In prossimita’ dell’udienza del 1 ottobre 2013 tutte le parti hanno depositato memorie illustrative.
Disposto un rinvio della causa per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di merito, in prossimita’ della nuova udienza, fissata per il 30 maggio 2014, hanno depositato una seconda memoria la (OMISSIS) e (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Va dichiarata, preliminarmente, l’inammissibilita’ del ricorso incidentale proposto da (OMISSIS), con atto notificato il 15 novembre 2011, a seguito del ricorso proposto da (OMISSIS). Contro la sentenza della Corte d’appello, infatti, (OMISSIS) aveva gia’ proposto autonomo ricorso per cassazione, con atto notificato il 13 ottobre 2011; e la rituale introduzione del ricorso esclude che la stessa parte, ricevuta la notificazione del ricorso di altro contendente, possa denunciare altri vizi o, come nella specie, ripetere in parte le stesse censure con un nuovo ricorso (Cass., Sez. lav., 3 giugno 1986, n. 3727; Cass., Sez. 3, 28 luglio 2005, n. 15813; Cass., Sez. 3, 21 dicembre 2011, n. 27898).2. – Con il primo motivo del ricorso, (OMISSIS) denuncia violazione dell’articolo 134 cod. proc. civ., per la mancata motivazione in ordine alla necessita’ di disporre in appello una nuova c.t.u. avente un quesito sostanzialmente coincidente con quello della c.t.u. esperita in primo grado. Nel caso di specie – deduce la ricorrente – la Corte d’appello ha disposto la rinnovazione della c.t.u. esperita in primo grado limitandosi ad affermare “ritenuta la necessita’ di disporre c.t.u. in merito al seguente quesito”; ma “ritenuta la necessita’” – si sostiene – non sarebbe una motivazione, tanto piu’ in un caso in cui non si tratta di disporre ex novo una perizia, ma di rinnovare una perizia gia’ fatta in modo del tutto esauriente e coerente con le prove assunte.
2.1. – Il motivo e’ inammissibile, per un duplice ordine di considerazioni.
Innanzitutto perche’ il mezzo, benche’ proposto formalmente contro la sentenza, tende nella sostanza ad ottenere l’annullamento, per mancanza di motivazione, dell’ordinanza con cui il collegio della Corte d’appello ha disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio esperita in primo grado, senza considerare che un tale provvedimento, avendo carattere istruttorio, non e’ in grado di pregiudicare direttamente la decisione della causa, avuto riguardo alla possibilita’ di essere revocato o modificato dallo stesso giudice che ebbe ad emetterlo, al suo carattere del tutto mediato e strumentale rispetto alla successiva decisione di merito ed al fatto che in quest’ultima rimangono assorbite le violazioni di legge e gli errori eventualmente commessi in istruttoria (Cass., Sez. 2, 22 febbraio 2011, n. 2602; Cass., Sez. 3, 18 aprile 2006, n. 8932).
In secondo luogo perche’ la censura non tiene conto del fatto che la necessita’ di disporre la rinnovazione della c.t.u. non e’ semplicemente affermata e declamata nell’ordinanza ammissiva della Corte d’appello, ma – come osservato dalla sentenza impugnata – rinviene una spiegazione, nello stesso provvedimento ordinatorio, per il tramite del quesito posto al c.t.u. prof. (OMISSIS), con il quale il collegio ha posto l’esigenza di approfondire, sul piano tecnico, se, in relazione all’epoca di stipula e di esecuzione del 17/1 a contratto concluso tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) per la vendita di prodotto alimentare “peperoncino” da parte della seconda alla prima, esistessero uno o piu’ metodi di analisi scientificamente validi che consentissero l’individuazione, nel prodotto, di contaminazione da additivo Sudan 1. In questo senso, la necessita’ per la Corte d’appello di disporre di altro parere tecnico, integrativo delle proprie conoscenze, prende le mosse – implicitamente, ma chiaramente – dalle censure rivolte alla sentenza di primo grado dall’appellante (OMISSIS), la quale aveva dedotto l’esistenza di un metodo scientificamente valido per individuare il detto componente negli alimenti, internazionalmente riconosciuto gia’ prima del 2003.
3. – Con il secondo motivo (violazione dell’articolo 61 cod. proc. civ. e segg.) (OMISSIS) denuncia l’errata impostazione scientifico – giuridica della seconda c.t.u., posta a fondamento della sentenza di secondo grado. Ad avviso della ricorrente in via principale, la c.t.u. sarebbe nella sostanza, invece che descrittiva della situazione sul piano scientifico e con riguardo alle modalita’ di comportamento osservate dai fornitori nel settore alla stregua dell’ordinaria diligenza professionale, indicativa di standard ai quali il consulente vorrebbe commisurare l’impegno di controllo, ricerca e valutazione. L’indagine e le conclusioni del c.t.u. si presenterebbero come ispirate a concezioni e programmi di politica del diritto, in contrasto con le posizioni della giurisprudenza, tuttora connotate da un atteggiamento di comprensibile equilibrio nel disegnare la materia ed i limiti del rischio di impresa e la quantita’ ed estensione delle condotte a cui il fornitore di una sostanza e’ tenuto nei confronti del produttore, ed altresi’ la distribuzione di rischi ed oneri tra i vari soggetti di fatto intervenuti nel processo produttivo. La Corte d’appello si sarebbe limitata a tradurre in formule giuridiche il pensiero e i dubbi del consulente tecnico, trasfondendo nella propria sentenza i vizi di cui e’ affetta la c.t.u..
3.1. – La censura e’ inammissibile.
Il controllo di legittimita’ compiuto dalla Corte di cassazione non consente di riesaminare e di valutare il merito della causa, ma consiste nella verifica sotto il profilo formale e della correttezza giuridica dell’esame e della valutazione compiuti dal giudice d’appello.
Da tanto deriva che nel caso in cui il giudice del merito si basi, in un giudizio di responsabilita’ per la fornitura di prodotto alimentare adulterato o contraffatto, sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, affinche’ i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio della sentenza denunciabile in cassazione e’ necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze nell’analisi tecnica, o affermazioni illogiche o scientificamente errate.
Nullo di tutto questo si verifica nella specie.
La Corte d’appello ha evidenziato che, poiche’ le percentuali di contaminazione erano cosi alte da rendere possibile l’individuazione del colorante cancerogeno (una vernice rossa) nel peperoncino, la ricerca del componente era, oltre che rientrante nello stato delle conoscenze tecniche, doverosa proprio allo scopo di individuare le nuove frodi alimentari; e a tale riguardo ha aderito alle conclusioni del c.t.u. che, nella propria relazione, ha elencato, con puntuali riscontri, le tecniche, di uso ultratrentennale, prima fra tutte la spettrometria di massa come rivelatore cromatrografico, impiegate per ottenere una ricerca dei contaminanti non noti, dopo avere sottolineato la possibilita’ di individuare contaminazioni non prevedibili e fonte di rischio per la salute pubblica, stante la presenza massiccia di componenti incogniti, approfondendo lo studio dei composti estranei alla matrice alimentare.
Ora, a fronte di tale argomentazione, che risolve la questione dibattuta traendo gli elementi di supporto dai dati tecnici offerti, nell’ambito e nei limiti del compito che puo’ essere demandato all’ausiliario del giudice, dalla relazione del c.t.u., il motivo di ricorso – che pure denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge – si risolve, in realta’, nell’esposizione di un mero dissenso di merito, che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice.
4. – Con il terzo mezzo, la ricorrente (OMISSIS) denuncia violazione delle norme relative alla complessiva valutazione di tutte le prove assunte (articoli 115 e 116 cod. proc. civ.), sul rilievo che la sentenza impugnata non spiegherebbe le ragioni per le quali ha ritenuto di doversi conformare alle conclusioni cui e’ giunto il solo perito nominato in secondo grado, anziche’ alle risultanze diametralmente opposte di tutte le prove e della prima consulenza. Le prove testimoniali raccolte nel processo, la relazione di consulenza tecnica svoltasi in primo grado e l’esito di giudizi analoghi al presente sarebbero cospiranti nell’escludere ogni responsabilita’ nella fornitura del peperoncino per la presenza dell’additivo di cui sino all’allerta comunitaria si ignorava l’uso negli alimenti ed in relazione al quale non erano state approntate metodiche di accertamento e di contrasto.
Il quarto mezzo del medesimo ricorso lamenta contraddittoria motivazione in relazione alle ragioni per le quali debbano essere preferite le conclusioni cui e’ giunto il perito nominato in secondo grado rispetto a quelle formulate dal perito di primo grado. La Corte d’appello non si sarebbe confrontata con le conclusioni della perizia di primo grado, secondo cui prima del 9 maggio 2003 (data in cui la Francia ha notificato per la prima volta alla Comunita’ europea l’individuazione della presenza del colorante in peperoncini rossi provenienti dall’India) non esistevano conoscenze o casistiche che facessero presumere la presenza del Sudan 1 nel peperoncino, sicche’, in mancanza di precedenti segnalazioni di contaminazione, il predetto colorante non era ritenuto un fattore di rischio e, di conseguenza, non era mai stato oggetto di controlli.
Con il quinto mezzo la ricorrente compagnia assicuratrice denuncia violazione degli articoli 1476, 1490 e 1494 cod. civ., nonche’ errata interpretazione delle norme sugli obblighi e sulla responsabilita’ del venditore. La Corte d’appello avrebbe fondato la propria decisione su una errata interpretazione in chiave oggettivistica della responsabilita’ gravante sul venditore per i vizi della cosa e non si sarebbe posta il problema della mancata conoscenza del vizio da parte del venditore e se tale mancata conoscenza fosse imputabile a colpa o meno del venditore. In particolare, la sentenza impugnata avrebbe omesso qualunque riferimento motivazionale alla diligenza del venditore di prodotti alimentari, trascurando la metodologia HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), cioe’ il sistema (utilizzato dalle imprese operanti nel settore alimentare ed introdotto in Europa nel 1993 con la direttiva 93/43/CEE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155) che consente di applicare l’autocontrollo in maniera razionale e organizzata nell’industria del settore alimentare. Ad avviso della ricorrente, la sentenza della Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che e’ stato provato in modo inconfutabile che prima del giugno 2003 la presenza del Sudan rosso 1 negli alimenti e, in particolare, nel peperoncino, non costitutiva un rischio potenziale ne’, quindi, prevedibile, non essendoci mai state segnalazioni della presenza di tale colorante negli alimenti, posto che il Sudan rosso 1 e’ (ora come prima del giugno 2003) normalmente utilizzato nell’industria delle vernici, per i lucidi per le scarpe, per candele, per gli oli minerali e in altri settori comunque diversi da quello alimentare.
4.1. – Motivi in parte analoghi sono articolati nel ricorso di (OMISSIS) s.p.a..
Con il primo motivo (insufficiente e contraddittoria motivazione ex articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5), (OMISSIS) censura infatti che dalle motivazioni della sentenza d’appello non si ricaverebbero ne’ le ragioni per cui la Corte d’appello non ha ritenuto di considerare quanto argomentato dal primo consulente tecnico d’ufficio Dott.ssa (OMISSIS) alla luce del principio logico-giuridico della pregressa conoscenza e prevedibilita’ dei rischi tipici del settore alimentare su cui e’ basata la metodologia HACCP, ne’ conseguentemente le ragioni del dissenso dal convincimento espresso dal primo giudice sulla scorta delle citate considerazioni del c.t.u. Dott.ssa (OMISSIS), tutte incentrate sulla giusta valutazione ed applicazione del suddetto principio, oltreche’ sulla inesistenza, all’epoca dei fatti, di metodi scientifici validati, e quindi dimostrati idonei all’impiego, per la rilevazione di tracce di Sudan 1 negli alimenti e nel peperoncino in particolare.
Il secondo motivo del ricorso (OMISSIS) e’ volto a denunciare la contraddittorieta’ della motivazione della sentenza d’appello, la quale, nel pervenire alla conclusione circa il dovere del fornitore di cercare anche contaminanti non noti sulla base di metodologie ampiamente sperimentate, si porrebbe in contrasto con il rilievo, dello stesso consulente di secondo grado, secondo cui fino al maggio 2003 la contaminazione del peperoncino con il Sudan 1 non era prevedibile e che per questo non vi erano metodi mirati alla sua ricerca, non essendo tale colorante noto agli operatori del settore alimentare. Di qui “l’incoerenza fra il convincimento della Corte d’appello e le conclusioni rassegnate dal c.t.u. dalla stessa incaricato”.
(OMISSIS), con il terzo motivo (falsa applicazione degli articoli 1494 e 2043 cod. civ., nonche’ contraddittoria motivazione), sostiene che l’accidentalita’, l’imprevedibilita’ e la straordinarieta’ della presenza del Sudan 1 nel peperoncino (mai rinvenuto su un prodotto alimentare prima dei fatti di causa) impedirebbero di affermare la responsabilita’ per colpa a carico del venditore, il quale non era in condizione di prevedere l’evento, sicche’ non potrebbe per questo essergli imputata la mancata adozione di opportune cautele volte ad impedirlo.
4.2. – I motivi ora esposti di entrambi i ricorsi – che possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione – sono infondati.
Occorre premettere che, in tema di vizi della cosa venduta, ai sensi dell’articolo 1494 cod. civ., il rivenditore e’ responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare la qualita’ della merce ed a controllare in modo adeguato l’assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della merce stessa, giacche’ i doveri professionali del rivenditore impongono senz’altro, secondo l’uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione (Cass., Sez. 2, 30 agosto 1991, n. 9277; Cass., Sez. 2, 26 novembre 1997, n. 11845; Cass., Sez. 2, 5 marzo 2008, n. 6007).
A questa principio si e’ attenuta, correttamente, la Corte territoriale, la quale – lungi dal ricorrere all’istituto della responsabilita’ oggettiva per fondare la responsabilita’ del rivenditore (OMISSIS) – ha riscontrato la colpa di questo per avere fornito peperoncino rosso adulterato con il colorante cancerogeno Sudan, ovviamente non compreso nella lista dei coloranti autorizzati dal Ministero della salute, senza avere previamente sottoposto le partite di spezie vendute a controllo attraverso metodi di analisi tecnicamente possibili e doverosi, e quindi esigibili, in presenza, da un lato, di percentuali di contaminazione cosi alte da rendere non particolarmente difficile l’individuazione nel prodotto di sostanze estranee alla composizione del peperoncino, e, dall’altro, della ipotizzabilita’ dell’aggiunta di colorante (“vietato in utilizzo alimentare, e da gran tempo”) per l’esaltazione della caratteristica organolettica cromatica.
A siffatta conclusione la Corte del merito e’ pervenuta argomentatamente spiegando le ragioni della propria adesione ai risultati della consulenza tecnica esperita in sede di appello e della non condivisione della tesi alla base della perizia svolta dinanzi al Tribunale, e fatta propria dal primo giudice.
La Corte di Torino ha, evidentemente, avuto ben presente che l’epoca di stipula e di esecuzione del contratto di fornitura del peperoncino rosso dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS) va dall’aprile 2002 al gennaio 2003, ed e’ quindi anteriore alla decisione 2003/460/CE del 20 giugno 2003, con cui la Commissione delle Comunita’ europee – premesso: (a) che il 9 maggio 2003 la Francia aveva notificato attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti l’individuazione del colorante Sudan rosso 1 in peperoncini rossi originari dell’India; (b) che in base ai dati sperimentali disponibili il colorante Sudan rosso 1 puo’ essere considerato una sostanza cancerogena genotossica; (c) che l’adulterazione individuata e notificata dalla Francia comporta un grave rischio della salute – ha disposto che le partite di peperonicino rosso e dei prodotti derivati, importati nella Comunita’ in qualsiasi forma e destinati al consumo umano, siano accompagnati da una relazione analitica presentata dall’importatore o dall’operatore del settore alimentare interessato, dalla quale risulti che la partita non contiene il colorante in questione, al contempo imponendo agli Stati membri di effettuare campionamenti ed analisi su partite di peperoncini e di prodotti derivati in fase di importazione o gia’ presenti sul mercato.
Ma – ferme le misure amministrative disposte dalla Comunita’ – la Corte d’appello, muovendosi sul piano della disciplina civilistica della vendita di prodotto alimentare adulterato e della conseguente responsabilita’, ha giudicato errata la tesi secondo cui, poiche’ “all’epoca dei fatti nessuno cercava il Sudan 1 nel peperoncino e non esistevano procedimenti di analisi consacrato in un disciplinare”, “a chi commerciava tale sostanza alimentare non si poteva chiedere di verificarne la commestibilita’ sotto tale profilo”.
La Corte d’appello ha ritenuto, al contrario, che, onde individuare la contaminazione di alimenti da parte di inquinanti non codificati, la diligenza professionale richiede di affiancare alle analisi mirate di routine (da svolgersi con metodiche accreditate) anche ulteriori analisi di controllo – ad es., attraverso la spettrometria di massa come rilevatore cromatografico, di uso ultratrentennale – volte a escludere la presenza di talora massicce, contaminazioni e sofisticazioni alimentari identificabili. Su questo punto la Corte di Torino, aderendo alle conclusioni del c.t.u. nominato in appello, ha infatti sottolineato che “se e’ ignoto il componente estraneo, e’ ben noto invece quello che ci deve essere; se, individuato questo, risulta che c’e’ anche dell’altro, e’ su questo altro incognito che le ricerche si devono appuntare per stabilire di cosa si tratti”, tanto piu’ in una vicenda nella quale “le percentuali di contaminazione erano cosi alte da rendere non particolarmente difficile l’individuazione del componente” “vietato” e dal “potenziale tossico … ben noto”.
La Corte del merito ha quindi accertato – con motivazione congrua, ed esente da mende logiche – che sussiste in capo al rivenditore (OMISSIS) la colpa consistita nell’avere fornito un prodotto alimentare contaminato da un colorante cancerogeno senza avere previamente sottoposto le partite di merce a procedimenti di analisi non ancora consacrati in un disciplinare, e tuttavia esigibili, nell’ambito del patrimonio di conoscenze del settore, al fine della verifica della sussistenza di composti estranei alla matrice.
Si tratta di conclusione corretta in punto di diritto, essendo fondata sull’accertamento che lo stato delle conoscenze tecniche al momento della rivendita del prodotto permetteva di scoprire la contraffazione (“mediante una procedura scientificamente ineccepibile l’individuazione del componente era possibile”; “il metodo per accertare che nell’alimento esiste qualcosa che non ci dovrebbe essere, e poi a quel punto per individuarne la natura … esisteva ed era scientificamente valido e noto da tempo”), e che, dandosi analiticamente e criticamente carico del diverso punto di vista tecnico elaborato dall’ausiliario nominato dal giudice in primo grado, resiste a tutte le censure articolate dalle ricorrenti, divenendo non decisiva la circostanza, pure emergente dalla prove orali esperite in primo grado, che, all’epoca dei fatti per cui e’ causa (aprile 2002 – gennaio 2003), nessuno cercasse la presenza negli alimenti del Sudan rosso 1.
5. – Con il sesto motivo, (OMISSIS) si duole della violazione dell’articolo 1227 cod. civ. e della contraddittoria motivazione in relazione alla valutazione della colpa in capo a due diverse parti. La ricorrente denuncia l’incoerenza della impugnata sentenza nel valutare la condotta dei due soggetti – fornitore ed acquirente – circa il contesto della presenza nel prodotto venduto dell’additivo in questione (sulla inesatta premessa che gia’ esistessero tecniche scientificamente valide, e prima ancora che quella presenza fosse prevedibile). Inoltre la Corte d’appello non avrebbe valutato il mancato assolvimento, da parte della societa’ acquirente, del dovere di evitare il danno.
5.1. – Il motivo e’ fondato.
Occorre premettere che l’articolo 1227 cod. civ., sotto la rubrica “concorso del fatto colposo del creditore”, regola due ipotesi di riduzione del risarcimento del danno: nell’ipotesi di cui al primo comma si prevede un concorso di cause nella produzione del fatto dannoso dovuto alla cooperazione del danneggiato; nell’ipotesi di cui al secondo comma il danno e’ eziologicamente imputabile soltanto al debitore, senza il profilarsi di concause, e tuttavia il risarcimento non e’ dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare, impedire o attenuare usando l’ordinaria diligenza (Cass., Sez. 3, 9 gennaio 2001, n. 240; Cass., Sez. 2, 6 giugno 2007, n. 13242).
In questa prospettiva, si tratta di stabilire se l’acquirente dell’alimento adulterato, operatore professionale e produttore, mediante l’utilizzazione del componente acquistato, della sostanza alimentare finale destinata al consumo umano, abbia un onere di diligenza che gli imponga di effettuare, a sua volta, controlli a campione volti ad escludere la presenza dell’additivo adulterante nella spezia acquistata prima del suo impiego nel prodotto finale.
A tale quesito la Corte d’appello ha dato una risposta negativa, sia richiamando la disciplina della vendita (era (OMISSIS) il soggetto tenuto a garantire la bonta’ di quanto forniva), sia sul rilievo che una corresponsabilita’ della (OMISSIS) e’ configurabile esclusivamente nei confronti del consumatore, ma “non e’ il venditore a potersi dolere nei confronti dell’acquirente che il controllo che ad esso spettava, per rispettare il proprio obbligo contrattuale verso costui, non lo abbia fatto, in sua vece, l’acquirente”, “non esistendo alcuna violazione contrattuale dell’acquirente, che non era tenuto nei confronti del venditore a controllare la merce che questi gli vendeva”.
Ma si tratta di conclusione che non tiene conto di tre elementi essenziali:
– del fatto che gli accorgimenti diretti ad elidere, in quanto possibile, le conseguenze negative della mancanza di qualita’ essenziali nelle cose consegnategli sono riconducibili al dovere di cooperazione che ciascun contraente e’ tenuto a rispettare nell’interesse comune per la corretta esecuzione del contratto, dall’articolo 1227 cod. civ., comma 2, sorgendo, appunto, l’onere di doverosa cooperazione della parte creditrice per evitare l’aggravamento del danno indotto dal comportamento inadempiente del debitore;
– della circostanza che si intendono comprese nell’ambito dell’ordinaria diligenza di cui all’articolo 1227 cod. civ., comma 2, quelle attivita’ che non siano gravose o eccezionali, o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici;
– infine, del rilievo che, particolarmente nel settore alimentare, dove la circolazione di alimenti sicuri e sani e’ un aspetto fondamentale che contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei consumatori, il produttore, onde garantire la sicurezza degli alimenti, ha un obbligo, quale operatore professionale, di attenersi al principio di precauzione e di adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione al consumo umano, verificando, attraverso controlli a campione, che il componente acquistato risponda ai requisiti di sicurezza previsti e non contenga additivi vietati e pericolosi, prima di ulteriormente impiegarlo quale parte o ingrediente nella preparazione di un alimento finale.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, proprio la sussistenza di un obbligo di sicurezza alimentare del produttore nei confronti del consumatore finale avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello: (a) per un verso, a ritenere configurabile un onere di diligenza della (OMISSIS) traducentesi nel controllo di genuinita’, sia pure a campione, del prodotto poi usato su scala industriale, anche se da altri acquistato, senza che detta societa’ potesse fare esclusivo affidamento sull’osservanza dell’obbligo del rivenditore di fornire un prodotto non adulterato ne’ contraffatto, a meno che avesse ricevuto, prima dell’impiego del peperoncino, una precisa e circostanziata garanzia che il componente Sudan 1 non era stato utilizzato; (b) per l’altro verso, ad escludere la traslazione sul rivenditore (OMISSIS) dell’intero danno, senza previamente valutare l’incidenza di questo onere di diligenza, e del conseguente dovere di cooperazione, sull’entita’ (o sulla stessa addebitabilita’ a (OMISSIS)) di talune voci di danno che sono state risarcite per l’intero (costi di produzione, distribuzione e ritiro del prodotto in cui e’ presente il peperoncino oggetto della fornitura; lesione dell’immagine).
6. – Il settimo motivo e’ rivolto a denunciare la violazione dell’articolo 1362 cod. civ. e segg., nonche’ l’errata interpretazione del contratto assicurativo. Con esso la ricorrente afferma l’inoperativita’ della garanzia, mancando il requisito dell’accidentalita’, richiesta dall’articolo 20 delle condizioni speciali. I vizi del prodotto venduto da (OMISSIS) sarebbero riconducibili esclusivamente alla attivita’ imprenditoriale della societa’ venditrice, con conseguente esclusione della riconducibilita’ del sinistro ad un evento accidentale. (OMISSIS) ritiene inoltre che la Corte d’appello sia incorsa in errore di applicazione delle norme sull’interpretazione del contratto anche la’ dove ha ritenuto rientrare nella garanzia assicurativa il danno all’immagine, posto che il danno all’immagine e’ un danno indiretto, mentre il contratto assicurativo prevede la copertura per i soli danni che siano immediata e diretta conseguenza del fatto dannoso.
6.1. – Il motivo e’, in parte, infondato; in parte, invece, lo scrutinio della censura e’ assorbito dall’accoglimento del sesto mezzo.
Per un verso, infatti, la censura mira ad ottenere una diversa lettura della clausola negoziale relativa alla portata della garanzia prestata dalla compagnia di assicurazioni, a fronte di una interpretazione che il giudice del merito ha condotto nel rispetto dei canoni ermeneutici e con motivazione logica ed esaustiva. Invero, quanto al significato da attribuire alle parole “fatto accidentale”, correttamente la Corte d’appello – in conformita’ della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, 28 febbraio 2008, n. 5273; Sez. 3, 26 febbraio 2013, n. 4799) – ha ritenuto che la garanzia e’ destinata ad operare anche in caso di colpa dell’assicurato, e quindi in un caso – come quello di specie – nel quale “era possibile trovare il Sudan 1, ma quantomeno non era tanto facile”.
L’accoglimento del sesto motivo determina l’assorbimento dell’esame dell’ulteriore censura, veicolata con questo stesso mezzo, se il danno all’immagine sia o meno ricompreso nella garanzia assicurativa prestata dalla compagnia e se sia corretta l’interpretazione della clausola operata al riguardo dalla Corte territoriale.
7. – Sono inammissibili i primi due motivi del ricorso incidentale della (OMISSIS): il primo motivo (violazione e falsa applicazione della legge processuale in tema di valutazione delle prove ed in particolare dell’articolo 115 cod. proc. civ.), con cui ci si duole che la Corte d’appello non abbia valutato il quadro istruttorio in maniera omnicomprensiva, in relazione alle consulenza tecnica rassegnata nel giudizio di primo grado ed ai diversi elementi di prova gia’ in atti, tra cui, in particolare, la testimonianza del Dott. (OMISSIS) e del Dott. (OMISSIS), ed il parere rilasciato dal primo ricercatore dell’Istituto superiore di sanita’, su richiesta del consulente di parte della (OMISSIS) prof. (OMISSIS); e il secondo motivo, denunciante “violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 1494 cod. civ., nonche’ contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in merito alla ritenuta sussistenza della responsabilita’ della (OMISSIS)”.
La ricorrente in via incidentale e’, infatti, priva di interesse a proporre le articolate doglianze, posto che la Corte d’appello ha assolto (OMISSIS) dalle domande nei suoi confronti proposte, avendo rilevato che la condanna del primo assicuratore copre l’intero danno indennizzabile a termini di contratto.
8. – Il terzo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 cod. proc. civ., perche’ la sentenza impugnata, dopo avere assolto (OMISSIS) dalla domanda di garanzia formulata da (OMISSIS), l’ha comunque onerata del pagamento, in solido con la stessa (OMISSIS) e con (OMISSIS), delle spese di consulenza liquidate nei due gradi di giudizio.
8.1. – Il motivo va disatteso, non incorrendo nel vizio denunciato l’aver posto a carico di tutte le parti appellate in solido – compresa (OMISSIS) – le spese di c.t.u. dei due gradi di giudizio, avendo la Corte di merito non irragionevolmente valutato la posizione, risultata infondata, assunta da questa compagnia in merito alle questioni affrontate dalla c.t.u.
9. – Il ricorso principale di (OMISSIS) e’ accolto limitatamente al sesto motivo, mentre e’ rigettato nel resto ed e’ dichiarato assorbito, in parte, con riguardo al settimo motivo.
Il ricorso incidentale della stessa (OMISSIS) e’ inammissibile.
E’ respinto il ricorso di (OMISSIS).
E’ del pari respinto il ricorso di (OMISSIS).
La sentenza e’ cassata limitatamente alla censura accolta, che – in quanto proposta dalla sola (OMISSIS) – e’ destinata a spiegare effetto, benche’ riguardi l’entita’ della responsabilita’ della parte convenuta nei confronti dell’attrice, soltanto nell’ambito del rapporto processuale di garanzia impropria vertente tra (OMISSIS) e (OMISSIS), non avendo il garantito, appunto, sollevato analoga doglianza in tema di concorso del fatto colposo del creditore nei confronti dell’attrice (OMISSIS). Infatti, in tema di garanzia impropria, l’azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi e le relative cause sono scindibili, con la conseguenza che il terzo chiamato puo’ impugnare la sentenza anche rispetto alla statuizione sul rapporto principale, ma soltanto nei limiti in cui questa abbia incidenza sul diverso rapporto che intercorre tra garante e garantito (Cass., Sez. 3, 17 novembre 1999, n. 12738; Cass., Sez. 3, 23 luglio 2003, n. 11454; Cass., Sez. 2, 27 giugno 2006, n. 14813; Cass., Sez. 3, 4 febbraio 2010, n. 2557; Cass., Sez. 3, 7 febbraio 2012, n. 1680).
La causa di garanzia impropria tra (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Torino, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Tra tutte le altre parti le spese del giudizio di cassazione sono compensate, data la complessita’ delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte cosi provvede:
– accoglie il sesto motivo del ricorso principale di (OMISSIS), e rigetta il ricorso nel resto, salvo l’assorbimento, in parte, del settimo motivo;
– dichiara inammissibile il ricorso incidentale di (OMISSIS);
– rigetta il ricorso di (OMISSIS);
– rigetta il ricorso di (OMISSIS);
– cassa, nel rapporto tra (OMISSIS) e (OMISSIS), la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la medesima causa di garanzia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’ appello di Torino;
– compensa integralmente tra le altri parti le spese del giudizio di cassazione.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *