Risoluzione per recesso unilaterale di una parte ed ammissibilità di una successiva sentenza di risoluzione per inadempimento anteriore
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Risoluzione per recesso unilaterale di una parte ed ammissibilità di una successiva sentenza di risoluzione per inadempimento anteriore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 giugno 2024| n. 16856.

La sentenza di accertamento della risoluzione di un contratto ad esecuzione continuata per recesso unilaterale di una parte, ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile, non preclude la pronuncia, in un successivo e distinto giudizio, di una sentenza di accoglimento della domanda, avente contenuto e presupposti diversi, di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento anteriormente verificatosi: tale pronuncia, avendo carattere costitutivo ma efficacia retroattiva al momento dell'inadempimento, prevale, infatti, rispetto alle altre cause di risoluzione del medesimo rapporto contrattuale per la priorità nel tempo dell'operatività dei suoi effetti.

Responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazione del feto
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Responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazione del feto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 giugno 2024| n. 16967.

In tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazione del feto, il danno conseguente all'impossibilità di prepararsi psicologicamente al parto (ad es., mediante la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio ovvero il ricorso a una psicoterapia) integra un pregiudizio diverso da quello correlato alla mancata interruzione della gravidanza, stante l'autonoma rilevanza dell'informazione allo scopo di evitare o mitigare la sofferenza indotta dal suddetto evento, indipendentemente da qualsivoglia profilo di strumentalità rispetto all'eventuale scelta abortiva della donna.

La contestazione della titolarità attiva o passiva e le preclusioni processuali dell’introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa
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La contestazione della titolarità attiva o passiva e le preclusioni processuali dell’introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 giugno 2024| n. 16814.

La contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere.

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In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 giugno 2024| n. 16755.

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti, in solido tra loro, la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione della prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310, comma 1, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso previsto ex art. 2055 c.c..

L’assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi comprende non solo l’immobile ma anche l’intero mobilio al suo interno
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L’assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi comprende non solo l’immobile ma anche l’intero mobilio al suo interno

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 giugno 2024| n. 16691.

L'assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, comprende non solo l’immobile, ma anche l’intero mobilio al suo interno, ciò al fine di tutelare l'interesse del minore alla conservazione dell'ambiente familiare. Ai fini dell’assegnazione della casa familiare è sufficiente che il figlio mantenga un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, seppur non quotidiana, ma compatibile con assenze giustificate da motivi riconducibili al suo percorso formativo. Pertanto, è necessario accertare che la casa familiare sia luogo nel quale è conservato il proprio habitat domestico. Tra gli indici probatori, rileva la circostanza che l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo.

Il prezzo della compravendita deve ritenersi inesistente allorché esso sia destinato a non essere pagato
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Il prezzo della compravendita deve ritenersi inesistente allorché esso sia destinato a non essere pagato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 giugno 2024| n. 16422.

Il prezzo della compravendita deve ritenersi inesistente, con conseguente nullità del contratto per mancanza di un elemento essenziale (ex articoli 1418 e 1470 del Cc), allorché esso sia programmaticamente destinato, nella comune intenzione delle parti, a non essere pagato. Tale programmatica esclusione del pagamento deve emergere dal testo negoziale (ossia dalla comune intenzione delle parti come estrinsecata nel contratto), affinché possa ingenerarne l'invalidità per mancanza dell'elemento essenziale del prezzo, e non già da elementi esterni o postumi, ipoteticamente incidenti sui diversi istituti della simulazione, della remissione del debito o semplicemente dell'inadempimento.

L’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda
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L’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 giugno 2024| n. 16332.
L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'articolo 2697 del codice civile, gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova.

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L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|12 giugno 2024| n. 16329.

L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’articolo 50-quater cod. proc. civ. al successivo articolo 161, comma primo, un’autonoma causa di nullità della decisione, con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione, senza rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell’impugnazione sia anche giudice del merito. Il giudice d’appello non deve, pertanto, limitarsi a decidere sui motivi di gravame ma, decidendo quale giudice unico di merito, è investito dell’intera controversia e deve decidere su tutte le domande ed eccezioni proposte dalle parti

Un caso particolare di deposito di cosa altrui
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Un caso particolare di deposito di cosa altrui

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 giugno 2024| n. 16589.

Va qualificato come deposito di cosa altrui il contratto concluso dall'ormeggiatore che - avvalendosi d'una clausola del contratto atipico di ormeggio - tira in secco il natante non ritirato dal proprietario dopo la scadenza del contratto e lo affida ad un terzo affinché ne assuma - anche solo per facta concludentia - la custodia.

Il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese
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Il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 giugno 2024| n. 16526.

Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.