Con l'ordinanza n. 1301 del 21 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto fondamentale riguardante la liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, con particolare riferimento al D.M. n. 55 del 2014.
Il punto centrale della decisione riguarda la fase di trattazione, che per legge include anche la fase istruttoria. La Suprema Corte ha stabilito che il compenso previsto dai parametri forensi per questa fase ha natura unitaria. Ciò significa che, nel momento in cui viene calcolato l'onorario spettante al legale, la voce relativa alla trattazione deve comprendere obbligatoriamente anche l'indennizzo per l'attività istruttoria, e ciò deve avvenire a prescindere dal fatto che tale attività sia stata concretamente espletata nel corso del giudizio.
In termini pratici, anche se una causa viene decisa senza l'assunzione di testimoni, l'espletamento di consulenze tecniche d'ufficio o altri atti istruttori tipici, l'avvocato ha comunque diritto alla liquidazione del compenso per la fase istruttoria in quanto assorbita e fusa unitariamente con quella di trattazione. La Cassazione sottolinea quindi che l'onere economico non può essere decurtato sulla base di una valutazione "atomistica" delle singole attività, ma deve seguire la struttura tabellare del decreto ministeriale che vede le due fasi come un unico blocco inscindibile ai fini del calcolo








