Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 giugno 2024| n. 16856.
La sentenza di accertamento della risoluzione di un contratto ad esecuzione continuata per recesso unilaterale di una parte, ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile, non preclude la pronuncia, in un successivo e distinto giudizio, di una sentenza di accoglimento della domanda, avente contenuto e presupposti diversi, di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento anteriormente verificatosi: tale pronuncia, avendo carattere costitutivo ma efficacia retroattiva al momento dell'inadempimento, prevale, infatti, rispetto alle altre cause di risoluzione del medesimo rapporto contrattuale per la priorità nel tempo dell'operatività dei suoi effetti.