La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con la Sentenza del 5 marzo 2026, n. 4937, è intervenuta per delineare con precisione la linea di demarcazione dottrinale e pratica tra le tutele concesse al proprietario vittima di abusi edilizi da parte del vicino, distinguendo i regimi giuridici dell'azione ripristinatoria e di quella risarcitoria.
La Suprema Corte ha confermato che l'azione promossa ai sensi dell'articolo 872 del codice civile, mirante ad ottenere l'eliminazione dei manufatti altrui edificati in palese violazione delle norme sulle distanze legali o sulla volumetria e la conseguente riduzione in pristino dello stato dei luoghi, possiede una natura reale. Questa azione, infatti, non si propone di accertare o rivendicare il diritto di proprietà dell'attore, bensì è strutturata sul modello tipico dell'actio negatoria servitutis. Il suo scopo essenziale è quello di tutelare il fondo dell'attore, respingendo l'imposizione di illegittime limitazioni di fatto che, se tollerate nel tempo, sarebbero suscettibili di dare luogo alla costituzione di una vera e propria servitù prediale a carico del proprio immobile. Come logico corollario della sua natura reale e della sua funzione a difesa della pienezza del dominio, tale azione è da considerarsi imprescrittibile, fatti salvi unicamente gli effetti derivanti da un eventuale acquisto per usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore da parte del confinante.
Di contro, i giudici di legittimità hanno evidenziato che l'azione volta ad ottenere il risarcimento del danno patito a causa della medesima violazione edilizia risponde a una logica del tutto differente, possedendo una natura squisitamente obbligatoria. Questa seconda tutela è soggetta alle ordinarie regole della prescrizione e mira a ristorare il pregiudizio economico subito dal proprietario durante il tempo in cui si è protratto l'abuso.
Infine, sotto il profilo processuale, la Sentenza n. 4937/2026 ribadisce una fondamentale facoltà in capo al proprietario del fondo leso: egli non è costretto a scegliere un'unica via di tutela, ma può legittimamente decidere di azionare la richiesta di risarcimento del danno in via alternativa oppure in via cumulativa rispetto alla domanda reale di riduzione in pristino, ottenendo così sia l'abbattimento dell'opera abusiva sia il ristoro monetario dei danni subiti.









