L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Civile, del 2 marzo 2026, n. 4600 affronta un tema di forte rilevanza pratica nel contenzioso civile: il regime temporale e preclusivo per la produzione della documentazione relativa alle spese processuali, con particolare riferimento ai costi sostenuti dalla parte per le prestazioni del proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP).
Con questa pronuncia, la Suprema Corte ha enunciato un chiaro principio di diritto secondo cui i documenti che dimostrano le spese processuali — categoria in cui rientrano a pieno titolo gli esborsi necessari a remunerare il CTP per l’attività svolta nel corso del giudizio — non sono soggetti alle rigide preclusioni istruttorie previste per i documenti di merito (ovvero quelli volti a dimostrare i fatti costitutivi, modificativi o estintivi della pretesa).
Nel caso specifico, la Corte d’Appello (corte territoriale) aveva rigettato il motivo di gravame proposto dal ricorrente, il quale mirava a ottenere la condanna della controparte alla rifusione delle spese sostenute per il proprio consulente nel primo grado di giudizio. I giudici d’appello avevano ritenuto tale documentazione “inutilizzabile” perché prodotta tardivamente, nello specifico all’atto del deposito della memoria di replica.
La Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, giudicando errato l’assunto del giudice di merito. La natura delle spese processuali, infatti, ne consente la rendicontazione e la prova documentale fino al momento in cui il giudice deve liquidarle (quindi anche nelle fasi conclusive del giudizio, come le memorie finali), in modo da permettere alla parte l’effettivo recupero di quanto legittimamente esborsato per l’esercizio del proprio diritto di difesa.
La decisione si inserisce all’interno di un consolidato e pluridecennale orientamento giurisprudenziale richiamato dalla stessa ordinanza, che vede precedenti analoghi a partire dagli anni ’60 e ’70 (es. Cass. n. 1504/1967 e Cass. n. 1592/1970) fino ad arresti più recenti del 2019 (Cass. n. 34006/2019) e del 2021 (Cass. n. 24188/2021)
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 marzo 2026| n. 4600
Documenti spese CTP liberi da preclusioni istruttorie
Massima: I documenti dimostrativi delle spese processuali, tra le quali rientrano le spese sostenute per dotarsi di un consulente tecnico di parte, non soggiacciono alle preclusioni istruttorie. (Nel caso di specie, in applicazione dell’enunciato principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, la corte territoriale, nel rigettare il motivo di appello con cui l’odierno ricorrente intendeva ottenere la condanna dei convenuti alla rifusione anche delle spese sostenute per remunerare il consulente tecnico di parte nominato nel primo grado di giudizio, aveva ritenuto inutilizzabile il documento dimostrativo della relativa spesa, in quanto prodotto tardivamente in sede di deposito della memoria di replica). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 8 settembre 2021 n. 24188; Cassazione, sezione civile T, ordinanza 19 dicembre 2019 n. 34006; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 febbraio 2012 n. 3023; Cassazione, sezione civile I, sentenza 13 maggio 2011 n. 10663; Cassazione, sezione civile I, sentenza 7 febbraio 2006, n. 2605; Cassazione, sezione civile I, sentenza 25 marzo 2003 n. 4357; Cassazione, sezione civile L, sentenza 29 giugno 1985 n. 3897; Cassazione, sezione civile III, sentenza 19 settembre 1970 n. 1592; Cassazione, sezione civile III, sentenza 22 giugno 1967 n. 1504).
Sentenza Integrale
Tag/parola chiave: Spese processuali – Consulente tecnico di parte – Documenti di spesa – Produzione in giudizio – Limite delle preclusioni istruttorie – Applicabilità – Esclusione – Fondamento
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati
Dott. RUBINO Lina – Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Relatore
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 21779/22 proposto da
-) St.Ma., domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato Da.Pi.;
– ricorrente –
contro
-) Un.As. Spa, Intorno Casa di Ie.Cl. E C. Snc; Ie.Cl., St.Re.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma 9 febbraio 2022 n. 907;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2026 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
Documenti spese CTP liberi da preclusioni istruttorie
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2007 St.Ma. rimase vittima d’un sinistro stradale che gli causò lesioni personali.
Cinque anni dopo (2012) convenne dinanzi al Tribunale di Viterbo il conducente del veicolo indicato come responsabile (St.Re.), il proprietario del mezzo (la società “Intorno Casa di Ie.Cl. E C. Snc”) e l’assicuratore della r.c.a. del veicolo (Mi., postea Un. Spa) chiedendone la condanna al risarcimento del danno.
2. Con sentenza 26.4.2017 n. 369 il Tribunale di Viterbo accolse la domanda, attribuendo alla vittima un concorso di colpa del 20%.
La sentenza fu appellata da St.Ma.
3. Con sentenza 9.2.2022 n. 907 la Corte d’Appello di Roma rigettò il gravame. La Corte territoriale ritenne che
-) corretta fu la valutazione del primo giudice circa il riparto delle responsabilità;
-) infondata era la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno; St.Ma. infatti non aveva dimostrato che, dopo l’infortunio ed a causa di esso, avesse subìto una riduzione di reddito o fosse rimasto disoccupato;
-) infondata era la domanda di rifusione delle spese sostenute per remunerare il consulente di parte e l’assistenza legale stragiudiziale, in quanto non dimostrate;
-) inammissibile era l’istanza di correzione di errore materiale, intesa a far valere l’errore commesso dal Tribunale e consistito nel calcolare il danno patrimoniale applicando una percentuale di riduzione della capacità di lavoro del 30%, in luogo di quella del 35% indicata dal c.t.u.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da St.Ma. con ricorso fondato su quattro motivi.
Nessuna delle controparti ha resistito al ricorso.
Documenti spese CTP liberi da preclusioni istruttorie
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
Col primo motivo è denunciata la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente ravvisa tale contraddittorietà nella circostanza che la Corte d’Appello da un lato ha confermato la sentenza di primo grado, la quale accolse la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno; nello stesso tempo però ha ritenuto indimostrata l’esistenza di tale danno.
1.1. Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte d’Appello, infatti, non poteva certo riformare in pejus per il danneggiato la sentenza di primo grado, in mancanza di appello da parte del danneggiante. Non v’è pertanto alcuna contraddizione tra il rigettare il gravame dichiarando non provato il quantum del (maggior) danno richiesto dall’appellante, e lasciare immutata la liquidazione di esso compiuta dal primo giudice.
2. Il secondo motivo di ricorso.
Col secondo motivo è denunciata la violazione del giudicato interno.
Secondo la prospettazione della difesa del ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe violato il giudicato per aver ritenuto inesistente il danno patrimoniale, già accertato e liquidato dal primo giudice, in assenza di impugnazione.
2.1. Il motivo rasenta la temerarietà, dal momento che non si vede come possa violare il giudicato una sentenza d’appello che confermi quella di primo grado.
3. Il terzo motivo di ricorso.
Col terzo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1223, 1226, 2056 c.c. e 137 cod. ass.
Nell’illustrazione del motivo la difesa del ricorrente deduce che l’art. 137 cod. ass. sarebbe stato violato dalla Corte d’Appello per avere quest’ultima preteso dal danneggiato la dimostrazione della perdita reddituale effettiva, nonostante l’art. 137 cit. stabilisca che il danno da riduzione della capacità di guadagno vada liquidato sulla base del reddito più elevato percepito dalla vittima nel triennio precedente il sinistro.
3.1. Il motivo è infondato.
La difesa del ricorrente confonde la prova del danno col criterio di liquidazione di esso.
L’art. 137 cod. ass. è norma che disciplina il criterio di liquidazione, ma non deroga affatto ai princìpi generali in tema di onere della prova.
Che il reddito da lavoro sia andato perduto o ridotto a causa del sinistro è circostanza che spetta al danneggiato dimostrare, ed andrà dimostrata di norma documentando lo scarto fra il reddito goduto prima del sinistro e quello percepito dopo.
Solo una volta che sia stata fornita tale dimostrazione soccorre l’articolo 137 codice delle assicurazioni, stabilendo che il minuendo della suddetta operazione sia sempre rappresentato dal reddito più elevato goduto dalla vittima nel triennio anteriore al sinistro.
4. Il quarto motivo di ricorso.
Col quarto motivo è denunciata la violazione degli articoli 91 e 115 c.p.c.
La censura investe il capo di sentenza col quale è stato rigettato il motivo di appello inteso ad ottenere la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese sostenute per remunerare il consulente tecnico di parte nominato nel primo grado di giudizio.
Il ricorrente deduce che erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto inutilizzabile il documento dimostrativo della relativa spesa, in quanto prodotto solo con la memoria di replica depositata in primo grado. Deduce che il deposito dei documenti comprovanti le spese processuali non soggiace alle preclusioni istruttorie.
4.1. Il motivo è fondato.
Secondo quanto riferito dal ricorso, in primo grado St.Ma. nominò un consulente di parte ai sensi dell’art. 201 c.p.c.
All’esito di quel grado di giudizio, unitamente alla memoria di replica, depositò la fattura emessa dal suddetto ausiliario, chiedendo che fosse addebitata alle parti convenute unitamente alle spese di soccombenza.
Mentre il primo giudice liquidò le spese di lite senza tener conto di quelle rappresentate dall’onorario del consulente di parte, il giudice d’appello prese in esame tale richiesta e la respinse, osservando che “la fattura da cui dovrebbe evincersi il costo della c.t.p. non può essere presa in considerazione in quanto prodotta solo in sede di conclusionale e, dunque, tardivamente”.
Tale statuizione viola l’art. 91 c.p.c.
4.2. Le spese che la parte ha sostenuto o dovrà sostenere per remunerare il proprio consulente tecnico di parte rientrano tra le “spese” processuali di cui all’art. 91, primo comma, c.p.c. esattamente come le spese sostenute per remunerare il difensore.
Da ciò discendono tre corollari.
4.3. Il primo corollario è che il giudice deve accertare d’ufficio se la parte si sia avvalsa d’un consulente tecnico, e se il relativo costo debba essere posto a carico del soccombente ex art. 91 c.p.c., debba essere escluso per superfluità o debba essere compensato, ex art. 92 c.p.c.
La regolazione delle spese di lite infatti va compiuta dal giudice d’ufficio, a prescindere da una domanda di parte, sia dal deposito della nota spese di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c.
Tale principio viene costantemente ribadito da questa Corte da tempo a far data almeno da Cass. Sez. 3, 22/06/1967, n. 1504, seguita ex permultis da Cass. Sez. 3, 19/09/1970, n. 1592; Cass. Sez. 1, 13/05/2011, n. 10663; Cass. Sez. 6, 28/02/2012, n. 3023, Sez. 5, Ordinanza n. 34006 del 19/12/2019.
4.4. Il secondo corollario è che, dovendo le spese di lite essere liquidate d’ufficio anche in assenza tanto d’una domanda, quanto della nota spese, è irrilevante la circostanza che la parte vittoriosa non abbia documentato la spesa di cui chieda il rimborso; così come è irrilevante che non abbia nemmeno chiesto un rimborso.
Quel che è necessario è che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato ancora effettuato al momento della sentenza (Sez. 2, Sentenza n. 24188 del 08/09/2021; Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897).
Del resto, nessuno esige – ed il farlo sarebbe contrario all’art. 91 c.p.c. – che il cliente, per ottenere la rifusione delle spese legali, dimostri di avere remunerato l’avvocato e lo stesso sarà a dirsi per le spese rese necessarie dalla nomina del consulente di parte.
Se dunque la parte documentasse il costo sostenuto per remunerare il consulente di parte, le spetterà la rifusione del relativo importo, salvo che il giudice non lo ritenga superfluo od eccessivo ai sensi dell’art. 92, primo comma, c.c.
Se la parte non documentasse il costo sostenuto per remunerare il consulente di parte, la liquidazione potrà essere compiuta dal giudice d’ufficio, applicando le tariffe professionali se esistenti, ovvero in via analogica le tariffe previste dal D.M. 30.5.2002 in tema di compensi dovuti ai consulenti d’ufficio.
4.5. Il terzo corollario è che eventuali documenti dimostrativi del costo sostenuto per remunerare il consulente di parte sfuggono alle preclusioni istruttorie. Essi non sono fatti probatori del diritto o dell’eccezione dedotto in giudizio, ma atti a corredo dell’istanza di regolazione delle spese.
È ben vero che la produzione di tali documenti unitamente alla memoria di replica impedisce alla controparte di contestarne il contenuto (ad es., di eccepire la superfluità o l’eccessività della spesa).
Tuttavia, una volta esclusa l’esistenza di preclusioni, la scelta di produrre documenti concernenti le spese di lite solo in articulo mortis, precludendone l’esame alla controparte, è condotta processuale che potrà esporre la parte alle conseguenze di cui all’art. 88 c.p.c., ma non avrà per effetto l’inutilizzabilità del documento.
4.6. In conclusione il quarto motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in differente composizione, in applicazione del seguente principio di diritto
“i documenti dimostrativi delle spese processuali, tra le quali rientrano le spese sostenute per dotarsi di un consulente tecnico di parte, non soggiacciono alle preclusioni istruttorie”.
5. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio.
Documenti spese CTP liberi da preclusioni istruttorie
P.Q.M.
(-) rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso;
(-) accoglie il quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma l’8 gennaio 2026.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2026.
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