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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 26 ottobre 2015, n. 21711. Ribaditi i criteri generali cui l’intermediario è tenuto ad uniformarsi nei rapporti con il cliente in sede di prestazione di servizi di investimento. In materia di contratti di intermediazione finanziaria, ove risulti accertata la responsabilita’ contrattuale per danni subiti dall’investitore, va acclarato se l’intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni del contratto di negoziazione, nonche’ a tutte le obbligazioni poste a suo carico dai predetti testi normativi, cosi’ disciplinando il riparto dell’onere della prova: l’investitore deve allegare l’inadempimento delle obbligazioni, nonche’ fornire la prova del danno e del nesso di causalita’ tra esso e l’inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l’intermediario, a sua volta, deve provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 26 ottobre 2015, n. 21711 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 novembre 2015, n. 44670. Se l’imputato è assistito da due difensori, l’avviso della data di udienza deve essere dato ad entrambi, con la conseguenza che l’omesso avviso ad uno dei difensori determina una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita a opera dell’altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all’eccezione I due difensori (art.96 cod. proc. pen.)costituiscono il “difensore” di cui tratta il titolo VII del Libro I del codice di procedura penale, ossia un unico soggetto processuale , che si contrappone in tale unitarietà, agli altri soggetti e segnatamente al pubblico ministero : pertanto quando l’avviso sia stato dato ad uno dei difensori, questi, anche se non compaia in udienza, formalmente è come se fosse presente.In conseguenza non si potrà parlare di “assenza” della difesa (la sola che darebbe luogo a nullità insanabile ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen.) per il mancato avviso all’altro difensore

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 6 novembre 2015, n. 44670 In fatto e in diritto l. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Torino confermava l’ordinanza del GIP del Tribunale di quella città, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a B. Rosario per il reato di...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 9 novembre 2015, n. 44874. Integra il reato di falso materiale l’alterazione di un certificato medico mediante l’aggiunta di una annotazione, ancorché vera (il che priva di rilievo l’argomentazione difensiva incentrata sulla buona fede dell’imputato), in un contesto cronologico successivo e, pertanto, diverso da quello reale, a nulla rilevando che il soggetto agisca per ristabilire la verità effettuale, in quanto la certificazione medica del Pronto Soccorso acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità dei suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata, laddove l’annotazione clinica oggetto dell’alterazione in questione è successiva alla redazione dello stesso certificato dei Pronto Soccorso. La diagnosi riportata nel referto ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale, che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica. L’atto pubblico fidefacente è caratterizzato – oltre che dall’attestazione di fatti appartenenti all’attività dei pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione – dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova e cioè precostituito a garanzie della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell’esercizio di una speciale funzione certificatrice

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 9 novembre 2015, n. 44874 Ritenuto in fatto Con sentenza deliberata il 13/12/2013, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza dei Tribunale di Camerino 22/01/2013 con la quale N.M.P. – assolto con altri quattro coimputati dal reato di omicidio colposo in danno di P.S. –...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 novembre 2015, n. 45038. Per il disposto dell’art.12 della legge 31 maggio 1995 n.218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l’utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata a autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicchè in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della “lex loti”, occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell’ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell’identità dei sottoscrittore

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  10 novembre 2015, n. 45038 Ritenuto in fatto 1.II Tribunale di Cagliari, con ordinanza in data 23/09/2014, dichiarava inammissibile la richiesta di riesame, proposta nell’interesse di P. Director Limited, avverso il decreto del G.i.p. dei Tribunale di Cagliari, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo dell’imbarcazione...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 novembre 2015, n. 22890. Sussiste la responsabilità solidale della Camera di Commercio che abbia rilasciato un certificato di origine di merce italiana senza verificare di fatto l’esistenza della merce stessa. In particolare, tale condotta negligente si configura come concausa del danno lamentato dalla società che, facendo affidamento su tale documento (in quanto rilasciato da un ente pubblico certificatore accreditato), abbia acquistato della merce senza ottenerne mai la fornitura. Per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l’art. 2055 comma primo cod. civ. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l’unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 novembre 2015, n. 22890 Svolgimento del processo 1.- Con sentenza del 17 maggio 2012 la Corte d’Appello di Genova, pronunciando nel giudizio di rinvio riassunto a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 23841/2008, ha confermato le statuizioni di condanna contenute nella sentenza della Corte d’Appello...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 ottobre 2015, n. 20440. Gli artt. 2, 3 e 4, L. 20 maggio 1970, n. 300, impongono modi d’impiego, da parte del datore di lavoro, delle guardie giurate, del personale di vigilanza e di impianti ed attrezzature per il controllo a distanza. I relativi divieti riguardano il controllo sui modi di adempimento dell’obbligazione lavorativa ma non anche comportamenti del lavoratore lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale. Non sono perciò vietati i cosiddetti controlli difensivi, intesi a rilevare mancanze specifiche e comportamenti estranei alla normale attività lavorativa nonchè illeciti. Controlli eseguibili anche mediante agenzie investigative private. Ciò tanto più vale quando il lavoro dev’essere eseguito, come nel caso di specie, al di fuori dei locali aziendali, ossia in luoghi in cui è più facile la lesione dell’interesse all’esatta esecuzione della prestazione lavorativa e dell’immagine dell’impresa, all’insaputa dell’imprenditore

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO sentenza 12 ottobre 2015, n. 20440 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente – Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere – Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere – Dott. NAPOLETANO Giuseppe –...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 novembre 2015, n. 22701. In materia di interpretazione del contratto, il criterio fondamentale è l’interpretazione letterale dei termini utilizzati dalle parti nella stesura dell’accordo; deve ritenersi esclusa, perciò, l’indagine in merito alla reale intenzione delle parti, ove le espressioni usate nel contratto abbiano natura chiara ed inequivocabile

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 6 novembre 2015, n. 22701 Ritenuto in fatto Con atto notificato il 3.3.2004 l’architetto D.G. citava a comparire innanzi al tribunale di Firenze la “Vista” s.r.l.. Esponeva che la società convenuta, come da lettera di incarico datata 20.10.1998, gli aveva conferito mandato di provvedere alla progettazione di una...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 ottobre 2015, n. 20533. Una corretta interpretazione dell’art. 2087 c.c., induce a ritenere che essa sia riconducibile alla particolare natura del contratto di lavoro, il quale non si configura quale contratto di semplice scambio fra prestazione e retribuzione, implicando anche l’insorgenza di obblighi di natura non patrimoniale, quale quello di tutela dell’integrità fisica e morale del lavoratore. Della norma in esame deve darsi una interpretazione conforme ai fondamentali principi costituzionalmente garantiti, quali quelli dell’art. 32 Cost., che tutela la salute come fondamentale diritto del cittadino, e dell’art. 41 Cost., che pone precisi limiti all’esplicazione dell’iniziativa privata, con lo stabilire, fra l’altro, che la stessa non può svolgersi “in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”, la sicurezza del lavoratore costituendo un bene di rilevanza costituzionale che impone a chi si avvalga di una prestazione lavorativa eseguita in stato di subordinazione, di anteporre al proprio interesse imprenditoriale, la sicurezza di chi tale prestazione esegua. Nella prospettiva innanzi descritta, deve dunque, ritenersi fermo il principio giurisprudenziale alla cui stregua, ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio subito dal dipendente o per la tecnopatia contratta, grava su quest’ultimo l’onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, dell’infortunio o della malattia ed il nesso causale tra l’utilizzazione del macchinario o la nocività dell’ambiente di lavoro e l’evento dannoso, e grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all’attivitàl svolta nonchè di aver adottato, ex art. 2087 c.c., tutte le misure che – in considerazione della peculiarità dell’attività e tenuto conto dello stato della tecnica – siano necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza, mentre il comportamento del lavoratore è idoneo ad escludere il rapporto causale tra inadempimento del datore di lavoro ed evento, esclusivamente quando esso sia autosufficiente nella determinazione dell’evento, cioè se abbia il carattere dell’abnormità per essere assolutamente anomalo ed imprevedibile .

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Sentenza 13 ottobre 2015, n. 20533 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente – Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere – Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni –...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 ottobre 2015, n. 43712. Chi, occasionalmente e sia pure per una sola volta, ha aperto un locale per consentirvi lo svolgimento di uno spettacolo pubblico, senza l’osservanza delle prescrizioni previste a tutela dell’incolumità pubblica, deve ritenersi responsabile ai sensi dell’art. 681 c.p.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 29 ottobre 2015, n. 43712   Rilevato in fatto   Con sentenza emessa il 27/03/2014 il Tribunale di Milano giudicava S.I. responsabile dei reato di cui all’art. 681 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi uno di arresto e 200,00 euro di ammenda, oltre alle pene accessorie di...