Cassazione 3
Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza  10 novembre 2015, n. 45038

Ritenuto in fatto

1.II Tribunale di Cagliari, con ordinanza in data 23/09/2014, dichiarava inammissibile la richiesta di riesame, proposta nell’interesse di P. Director Limited, avverso il decreto del G.i.p. dei Tribunale di Cagliari, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo dell’imbarcazione “Dana” di proprietà di S. Investiments Limited, a carico di R.C., indagato per il reato di cui agli artt.70 DPR 633/1972, 295 e 216 DPR 43/1973.
Rilevava il Tribunale che la richiesta di riesame era stata proposta da soggetto privo di legittimazione: la nomina del difensore ed il rilascio di procura speciale per la proposizione della richiesta di riesame provenivano, invero, da persona giuridica (P. Directors Limited) non rappresentata da una persona fisica. Nell’atto non vi era, infatti, alcuna indicazione del soggetto che interveniva per conto della P..
Per di più l’atto non presentava i requisiti di forma di cui all’art.122 cod.proc.pen. in relazione all’art.2703 cod.civ., non potendo considerarsi una scrittura privata autenticata (mancava la previa identificazione di tale “S.F.”, apparentemente intervenuto nella sottoscrizione, non essendo indicate le generalità e la fonte dei poteri di rappresentanza).
2.Ricorre per cassazione il difensore di P. Directors Limited, denunciando la violazione di legge, la violazione dell’art.24 Costituzione, la violazione dei principi generali di diritto internazionale privato (L.218/85), la violazione del diritto di difesa, il vizio di motivazione.
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto nulla la nomina del difensore, dichiarando inammissibile la richiesta di riesame senza esaminare il merito.
Il Direttore di S. Investiment Limited, proprietaria dell’imbarcazione sequestrata, è una persona giuridica, P. Directors Limited, di cui è direttore S.F., come si evince dalla documentazione già prodotta in sede di riesame.
Il Tribunale ha violato un principio generale di diritto internazionale privato e cioè che le società sono disciplinate dalla legge dello Stato di appartenenza. Nel caso di specie la norma di riferimento è la Legge delle Isole Vergini Britanniche che prevede la rappresentanza della società da parte degli amministratori.
Il Tribunale, inoltre, incorre in altro errore laddove afferma, contraddicendosi per di più (individua in “S.F.” il soggetto intervenuto per conto della P.), che il soggetto non risulti identificato. Quando un soggetto rilascia una procura davanti ad un’Autorità estera la identificazione dei firmatario è attività presupposta che non necessariamente deve essere riportata nell’atto di autentica.
E’ quindi sufficiente dimostrare che “S.F.” sia direttore della P. ed investito dei poteri di rappresentanza.
Il pubblico ufficiale deve soltanto dare atto che la sottoscrizione sia stata apposta in sua presenza; la previa identificazione dei firmatario è attività presupposta.
Il Tribunale ha inoltre ignorato l’istituto di diritto internazionale di “Direttore Corporate”, secondo cui una persona giuridica possa svolgere il ruolo di legale rappresentante di altra persona giuridica.
Il Tribunale, pertanto, dichiarando la nullità della nomina, ha violato i diritti di difesa, omettendo di pronunciarsi nel merito del ricorso presentato da S. Investments Limited, rappresentata dalla P., quale terzo estraneo al procedimento penale nei confronti del C., mero dipendente e comandante della imbarcazione.
Vengono riportati quindi i motivi della richiesta di riesame.

Considerato in diritto

1. II ricorso è fondato.
2.I1 Tribunale ha omesso di pronunciarsi sui motivi della richiesta di riesame, rilevando, preliminarmente, il difetto di legittimazione della P. Director Limted.
Assume, infatti, che la nomina del difensore e la relativa procura speciale per la proposizione della richiesta di riesame debbano ritenersi nulli perché provenienti da una persona giuridica, la P. Directors Limted, non rappresentata da una persona fisica.

Inoltre, secondo il Tribunale, l’atto in questione non presenta i requisiti di cui alI’art.122 cod.proc.pen. in relazione all’art.2703 cod.civ., non risultando la previa identificazione di tale “S.F.”, apparentemente intervenuta alla sottoscrizione.
2.1. A norma dell’art. 122 cod.proc.pen., quando la legge consente che un atto sia compiuto, per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce.
L’autenticazione della scrittura, poi, a norma dell’art.2703 cod.civ. richiamato dallo stesso Tribunale, consiste “nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve preventivamente accertare l’identità della persona che sottoscrive”.
Risulta chiaramente dal dettato normativo, quindi, che il pubblico ufficiale deve attestare soltanto che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza.
La identità della persona che sottoscrive deve essere verificata preliminarmente, essendo tale accertamento un presupposto della sottoscrizione; non si richiede, invece, la eventuale verifica dei poteri di rappresentanza (ove il soggetto che sottoscrive l’atto sia rappresentante legale di una persona giuridica).
In relazione alla validità della procura rilasciata all’estero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la decisione n.10312 dei 05/05/2006, hanno affermato, sia pure con riferimento ad un giudizio civile, il seguente principio di diritto: “Per il disposto dell’art.12 della legge 31 maggio 1995 n.218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l’utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata a autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicchè in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della “lex loti”, occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell’ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell’identità dei sottoscrittore”.
2.2. La procura speciale in atti ha, sia sotto il profilo del contenuto che della forma, i requisiti richiesti.
Nell’atto, invero, la P. Directors Limited, nella qualità di legale rappresentante della S. Investiments Limited nomina quale suo difensore di fiducia l’avv.Luca De Angelis in relazione al procedimento pen. n.8818/14, conferendogli procura speciale per (tra l’altro) impugnare “sentenze anche contumaciali, ordinanze, decreto di sequestro ed ogni altro provvedimento giudiziale impugnabile..”.
E’ quindi specificamente indicato l’oggetto della procura speciale ed i fatti ai quali si riferisce, come richiesto dall’art.122 cod.proc.pen.
L’atto in questione, poi, risulta sottoscritto da “S.F.”, in presenza del pubblico ufficiale, che attesta l’autografia ed autenticità della firma (“Signature certified as authentic’!
2.3. Altra cosa è accertare se il soggetto che ha sottoscritto la procura speciale abbia i poteri di rappresentanza della “P. Directors Limited”.
Il Tribunale, pur riconoscendo che la procura speciale risulta sottoscritta da “tale Sara F., apparentemente intervenuto alla sottoscrizione”, ritiene poi contraddittoriamente che essa debba ritenersi nulla essendo stata rilasciata da una persona giuridica “non rappresentata da alcuna persona fisica”.
Dalla documentazione prodotta emerge, però, che la P. Directors Limited è rappresentante legale della società proprietaria dell’imbarcazione sequestrata (la S. Investiments Limited) e che essa è legittimamente rappresentata da “S.F.”, vale a dire il soggetto che ha sottoscritto la procura speciale.
Tanto risulta dal Certificato of Incumbency in atti, nel quale si dà atto che ~~S.F.” (così correttamente deve leggersi la sottoscrizione della procura speciale) è “Current Director” della P. Directors Limited.
Erroneamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che la richiesta di riesame sia stata proposta da soggetto non legittimato.
2.4.L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio.
Gli atti vanno rimessi al Tribunale di Cagliari, perché si pronunci nel “merito” della richiesta di riesame.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, con trasmissione atti al Tribunale di Cagliari.

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