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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 26 gennaio 2016, n. 1372. La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l’incompetenza territoriale, non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull’opposizione, ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e revoca del decreto: nel riconoscersi incompetente nel merito, infatti, il giudice dell’opposizione implicitamente, ma necessariamente, revoca il decreto ingiuntivo emesso sul presupposto di tale competenza

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 26 gennaio 2016, n. 1372 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere Dott. ACIERNO Maria – Consigliere Dott. NAZZICONE...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 gennaio 2016, n. 1322. La norma di cui all’art. 2048 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva né per gli allievi né per i precettori, ma richiede che il danno sia conseguenza del fatto illecito di uno studente, ed ulteriormente esige che la scuola non abbia predisposto le misure atte a consentire che l’insegnante sotto la cui guida il gioco si svolge sia in grado di evitare il fatto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 gennaio 2016, n. 1322 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 8 febbraio 2016, n. 4990. Non causa nullità l’errore nell’indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio, nella specie d’appello, ove sia pienamente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 8 febbraio 2016, n. 4990 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Milano, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente, con sentenza del 18.2.2015 confermava la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Busto Arsizio aveva condannato M. A., concessegli le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 febbraio 2016, n. 4947. Il difensore della costituita parte civile non può proporre impugnazione nell’interesse di detta parte se non munito di apposita procura speciale, la quale pur non richiedendo formule sacramentali e potendo essere contenuta nella procura conferita per la costituzione in giudizio, deve essere tuttavia formulata in modo espresso. Ne consegue che non può attribuirsi il valore di procura speciale ai fini della proposizione della impugnazione al mandato difensivo conferito dalla parte civile al proprio avvocato con ‘ogni facoltà prevista dalla legge, compresa quella di assisterla, difenderla in udienza, presentare domande, richieste di risarcimenti e conclusioni, sostituire a sè altri con uguali o più limitati poteri, fare quanto altro necessario per la migliore e più corretta esecuzione della presente procura, in special modo quella di presentare e depositare la dichiarazione di costituzione presso la cancelleria del giudice competente. Il principio di immanenza della costituzione di. parte civile, che, in forza di quanto previsto dall’art. 76 comma 2 cod. proc. pen., attribuisce al difensore della parte civile il diritto di resistere all’impugnazione dell’imputato, non comprende anche il potere di impugnare la sentenza, per il quale è necessario un mandato specifico; difatti non vi è alcuna possibilità di assimilare la procura alle liti prevista dall’art. 100 cod. proc. pen. con la procura finalizzata alla costituzione di parte civile cui fanno riferimento gli artt. 76 e 122 cod. proc. pen.; specificamente, mentre la prima conferisce al professionista un valido mandato’ defensionale finalizzato a fare valere in giudizio le pretese della parte, la seconda, invece, attribuisce al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale. In conclusione, quindi, deve escludersi la possibilità di riconoscere valore di procura speciale ai fini della proposizione dell’impugnazione al mondato difensivo conferito dalla, parte civile al proprio difensore, in quanto nello stesso è carente qualsiasi indicazione in ordine al conferimento dello specifico potere di proporre impugnazione.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 febbraio 2016, n. 4947 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 21/10/2014, la Corte d’Appello di Salerno, pronunciando in sede di rinvio in seguito ad annullamento da parte della Corte di Cassazione della senza pronunciata dalla Corte d’Appello di Potenza dei 5/10/2012, in riforma della sentenza...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 3 febbraio 2016, n. 2055. Sussiste la giurisdizione dei giudice ordinario riguardo all’impugnazione proposta dal direttore generale di una azienda sanitaria locale in relazione alla risoluzione del contratto di lavoro

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 3 febbraio 2016, n. 2055 Svolgimento del processo 1. Con ricorso al Tribunale di P.A.S. esponeva: che aveva svolto funzioni di direttore generale della Azienda Sanitaria 1 di Paola in virtù di un contratto di durata triennale stipulato con la Regione Calabria in data 8 aprile 2004; con...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 5 febbraio 2016, n. 2276. L’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, al­la legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, dev’essere interpretato nel senso che, qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di un’azione relati­va alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori di un figlio minore e un giudice di un altro Stato membro sia chiamato a pronunciarsi su un’azione per responsabilità geni­toriale riguardante detto figlio, una domanda rela­tiva a un’obbligazione alimentare nei confronti di quello stesso figlio è unicamente accessoria all’azione relativa alla responsabilità genitoria­le, ai sensi dell’articolo 3, lettera d), di tale regolamento

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza 5 febbraio 2016, n. 2276 Svolgimento del processo E.A. ha chiesto la separazione giudi­ziale dalla moglie A.P., con affidamento condiviso dei figli minori, offrendo un contributo mensile di Euro 4.000 per il loro mantenimento. Costituitasi in giudizio, A.P. ha chiesto il mantenimento anche per sé e ha eccepito...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 8 febbraio 2016, n. 2490. In tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi è l’unico esperibile contro l’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ., non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l’hanno preceduta, ma pure quando si intenda confutare l’interpretazione che il giudice dell’esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito, nonché quando si contesti la misura del credito assegnato, assumendosi che l’ordinanza sia stata emessa per un importo inferiore al dovuto. E’ stato disatteso l’assunto del resistente secondo cui l’opposizione proposta contro l’ordinanza di assegnazione dovesse essere qualificata come opposizione all’esecuzione. Si è trattato invece, nel caso di specie, di opposizione agli atti esecutivi, così qualificabile alla stregua del principio di cui sopra.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 8 febbraio 2016, n. 2490 Svolgimento del processo l. – Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente l’opposizione proposta dalla A. S.r.l., ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., avverso l’ordinanza di assegnazione pronunciata del giudice dell’esecuzione nel processo di espropriazione presso terzi promosso...