Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite

ordinanza 5 febbraio 2016, n. 2276

Svolgimento del processo

E.A. ha chiesto la separazione giudi­ziale dalla moglie A.P., con affidamento condiviso dei figli minori, offrendo un contributo mensile di Euro 4.000 per il loro mantenimento. Costituitasi in giudizio, A.P. ha chiesto il mantenimento anche per sé e ha eccepito il di­fetto di giurisdizione del giudice italiano «per quanto attiene il regime di affidamento, colloca­zione, frequentazione e contributo al mantenimento dei minori», dovendo riconoscersi la giurisdizione del giudice inglese ai sensi del Reg. CE 2201/2003, «dal momento che i coniugi hanno sempre vissuto a Londra, dove pure sono nati e risiedono i figli mi­nori».
Nell’assumere i provvedimenti provvisori, il presi­dente del tribunale adito, indiscussa la giurisdi­zione del giudice italiano sulla domanda di separa­zione personale, ha riconosciuto invece la giuri­sdizione del giudice inglese sulle domande relative alla responsabilità genitoriale sui minori, cui è accessoria la domanda di regolazione del loro man­tenimento, essendo l’Inghilterra lo Stato in cui essi abitualmente risiedono.
A sostegno della giurisdizione del giudice italia­no, E.A. ha proposto ricorso per rego­lamento preventivo, affidato a un solo motivo, poi ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso A.P..
Con ordinanza del 25 febbraio 2014 questa corte ha chiesto alla Corte di Giustizia della Unione Euro­pea di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle que­stioni di interpretazione dei Regolamenti 2201/2003 e 4/2009 rilevanti ai fini della determinazione della giurisdizione.
Con ordinanza del 16 luglio 2015 la Corte di giu­stizia ha così deciso: «l’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, al­la legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, dev’essere interpretato nel senso che, qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di un’azione relati­va alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori di un figlio minore e un giudice di un altro Stato membro sia chiamato a pronunciarsi su un’azione per responsabilità geni­toriale riguardante detto figlio, una domanda rela­tiva a un’obbligazione alimentare nei confronti di quello stesso figlio è unicamente accessoria all’azione relativa alla responsabilità genitoria­le, ai sensi dell’articolo 3, lettera d), di tale regolamento».
In conformità alle conclusioni già rassegnate dal Procuratore generale, si deve dunque concludere di­chiarando la giurisdizione del Regno Unito sulla domanda relativa alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori. Tale domanda risulta infatti accessoria alla controversia relativa alla responsabilità genitoriale, anziché alla controver­sia relativa alla separazione giudiziale dei coniu­gi.
Le spese possono essere compensate in considerazio­ne della oggettiva incertezza della questione.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice del Regno Unito sulla domanda relativa alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori del­le parti. Compensa le spese.

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