L'Ordinanza della Corte di Cassazione, sezione civile, dell'11 marzo 2026, n. 5485, interviene per chiarire in modo netto chi debba risarcire i danni provocati a terzi (ad esempio a un vicino di casa o al condominio) quando l'immobile da cui origina il danno è dato in affitto.
Il nodo centrale della questione ruota attorno all'articolo 2051 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità per i danni cagionati dalle "cose in custodia". Secondo l'impianto giurisprudenziale confermato dall'ordinanza, la figura del "custode" coincide con chi possiede la disponibilità giuridica e materiale del bene, ovvero il potere di controllarlo, gestirlo e intervenire attivamente per evitare che causi danni ad altri.
Quando un immobile viene concesso in locazione, questa custodia si "sdoppia" e la Suprema Corte fissa un criterio di ripartizione rigoroso, basato sull'effettivo controllo delle diverse componenti del bene:
La responsabilità esclusiva del proprietario (locatore): Il proprietario, firmando il contratto d'affitto, non si spoglia totalmente della custodia del bene. Egli conserva la responsabilità esclusiva per tutti i danni provocati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati (ad esempio, la rottura di una tubatura idrica condominiale incassata nel muro o un cedimento strutturale). Questo perché, nonostante la presenza dell'inquilino, solo il proprietario mantiene il potere giuridico e materiale di eseguire interventi di manutenzione straordinaria o modifiche strutturali su questi elementi.
La responsabilità esclusiva dell'inquilino (conduttore): Su chi abita materialmente l'appartamento grava invece la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile acquisite alla sua diretta e quotidiana disponibilità. Se il danno deriva, ad esempio, dalla rottura del flessibile esterno di un lavandino, da un elettrodomestico malfunzionante o dalla caduta di un vaso dal balcone, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ricade sul conduttore, che ha il controllo diretto su tali oggetti e il dovere di vigilarne l'uso.









