L’Ordinanza n. 8854 dell’8 aprile 2026 della Corte di Cassazione, sezione civile, ha fornito un importante chiarimento in merito alla ripartizione dell’onere della prova nelle controversie relative ai contratti di appalto. La Suprema Corte ha stabilito che, qualora l’appaltatore agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito, e il committente sollevi l’eccezione generale di inadempimento, spetta all’appaltatore l’onere di provare l’avvenuto e corretto adempimento della propria obbligazione. La Corte ha argomentato che l’esecuzione dell’opera secondo le prescrizioni stabilite costituisce il fatto costitutivo del diritto di credito dell’appaltatore, oggetto della sua pretesa. Di conseguenza, nel momento in cui il committente contesta l’esecuzione, spetta all’appaltatore dimostrare di aver adempiuto, non al committente dimostrare l’inadempimento.
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 aprile 2026| n. 8854.
Prova adempimento appalto spetta all’appaltatore
Massima: In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall’appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l’eccezione generale di inadempimento, spetta all’appaltatore l’onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, ossia di aver eseguito l’opera secondo le prescrizioni stabilite, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito, oggetto della sua pretesa.
Sentenza Integrale
Tag/parola chiave: Contratti – Appalto – Pagamento del corrispettivo – Azione dell’appaltatore – Eccezione generale di inadempimento sollevata dal committente – Onere probatorio dell’appaltatore – Contenuto – Individuazione
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. TRAPUZZANO Cesare – Rel. Consigliere
Dott. PENTA Andrea – Consigliere
Dott. CORTESI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 656/2021) proposto da: Ma.Ra., rappresentato e difeso dall’Avv. Fr.Tr., con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
– ricorrente –
contro
To.Pi., rappresentato e difeso dall’Avv. Gi.Ni. Solimando, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 262/2020, pubblicata il 4 maggio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2026 dal Consigliere relatore Cesare TRAPUZZANO.
Prova adempimento appalto spetta all’appaltatore
FATTI DI CAUSA
1.- Con atto di citazione notificato il 3 dicembre 1998, Ma.Ra. conveniva, davanti al Pretore di Potenza (Sezione distaccata di Viggiano), To.Pi., chiedendo che il convenuto, nella qualità di committente, fosse condannato al pagamento, in favore dell’attore, nella qualità di appaltatore, in forza dell’esecuzione dell’appalto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione in località Omissis del Comune di Paterno, della somma residua dovuta di vecchie Lire 7.085.000, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio To.Pi., il quale concludeva per il rigetto della domanda avversaria e chiedeva l’autorizzazione a chiamare in causa il direttore dei lavori Ni.Di. e i proprietari dei lotti edificabili e beneficiari dei lavori Mi.Fi., Ge.La. e Gi.Ba..
Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano in giudizio Gi.Ba., Mi.Fi. e Ge.La.
All’esito era autorizzata la chiamata in causa di Maria Lotierzo, che rimaneva contumace.
In corso di causa il convenuto rinunciava alle azioni proposte verso i proprietari terzi chiamati ed era assunta la prova per interpello e testimoniale.
Quindi, il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 1109/2011, depositata il 4 ottobre 2011, rigettava la domanda proposta dall’appaltatore verso il committente.
2.- Con atto di citazione notificato il 2 marzo 2012, Ma.Ra. proponeva appello, lamentando: – che dalla lettura complessiva del contratto si ricavava che i lavori realizzati erano
stati indicati in linea di massima; – che per i lavori eccedenti le opere previste il relativo compenso era a carico del committente sulla base del computo metrico redatto dal direttore dei lavori; -che l’istruttoria svolta aveva confermato tale ricostruzione.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione To.Pi., il quale instava per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’Appello di Potenza, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarava l’inammissibilità del gravame, con l’assorbimento della richiesta di integrazione del contraddittorio verso Ni.Di..
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava, per quanto di interesse in questa sede: a) che le doglianze mosse dall’appellante non scalfivano il punto nodale su cui si fondava la pronuncia del Tribunale, ossia il difetto di prova della conformità delle opere al progetto, in conseguenza della mancata produzione del progetto stesso; b) che il computo metrico non dimostrava alcunché circa la conformità delle opere e neppure circa l’importo richiesto, poiché il totale esposto di vecchie Lire 20.135.151 non coincideva con quello prospettato dall’appellante di vecchie Lire 38.078.000, oltre IVA; c) che la testimonianza di Bi.Fo., quale dipendente del direttore dei lavori, non era significativa, poiché questi non aveva quantificato l’importo dei lavori ulteriori, né riferito della loro conformità al progetto; d) che dall’interrogatorio formale del To.Pi. non si ricavava alcuna ammissione in favore dell’appellante; e) che il progetto non era stato prodotto neanche in sede di gravame, sicché non poteva compiersi lo scrutinio in ordine alla conformità delle opere.
3.- Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, Ma.Ra..
Ha resistito, con controricorso, l’intimato To.Pi. .
Prova adempimento appalto spetta all’appaltatore
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Anzitutto deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, come sollevata dal controricorrente, per asserita violazione del principio di autosufficienza, quanto alla mancata indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta di cassazione della sentenza di merito.
1.1.- L’eccezione è infondata.
E questo perché il ricorso individua sufficientemente le ragioni poste a fondamento di ogni motivo, in dinamica correlazione alle argomentazioni della pronuncia impugnata.
2.- Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dal committente, l’appaltatore non avesse assolto all’onere di provare l’esatto adempimento della propria prestazione, mentre, per converso, l’assuntore, nel corso del giudizio di primo grado, avrebbe dimostrato di avere effettuato lavori ulteriori e, in particolare, di avere eseguito i lavori di realizzazione di un muretto di recinzione, di allacciamento della rete idrica e fognante e di costruzione di un muretto di sostegno, sebbene detti lavori non fossero previsti nel progetto iniziale ma fossero stati commissionati dal direttore dei lavori, in conformità al dettato contrattuale.
Osserva l’istante che, sebbene all’art. 1 del contratto fosse previsto che l’esecuzione dei lavori avrebbe dovuto essere subordinata alla piena e incondizionata osservanza dei disegni e delle disposizioni impartite dal progetto, gli ulteriori articoli del contratto avrebbero previsto la possibilità di effettuare ulteriori lavori, rispetto a quelli stabiliti in linea di massima nell’art. 3, che dunque non avrebbero potuto essere contemplati nel progetto iniziale.
Il che avrebbe reso inutile l’esibizione di tale progetto nel procedimento, stante che non sarebbe stata necessaria una verifica in ordine alla conformità dei lavori realizzati rispetto alle prescrizioni contenute nel contratto, avendo lo stesso contratto fatto riferimento alla possibilità di effettuare lavori ulteriori.
Prova adempimento appalto spetta all’appaltatore
2.1.- Il motivo è infondato.
In primo luogo, correttamente si è ritenuto che, a fronte dell’eccezione del committente in ordine alla difformità dei lavori realizzati rispetto al contratto e al progetto, fosse onere dell’appaltatore, che ha agito in giudizio per chiedere il pagamento del saldo dovuto, dimostrare l’esatta esecuzione dei lavori.
Ed invero, in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall’appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l’eccezione generale di inadempimento, spetta all’appaltatore provare l’esatto adempimento della propria obbligazione, mentre, ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell’opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi (azioni di risoluzione, riduzione del prezzo ed eliminazione delle difformità e vizi),
spetta allo stesso appaltante dimostrare l’esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1701 del 23/01/2025).
Sicché, allorché il committente eccepisca l’inadempimento dell’esecutore, l’appaltatore ha l’onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del 23/09/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 16312 del 12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 1634 del 24/01/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3472 del 13/02/2008).
Siffatta distribuzione dell’onere probatorio non riguarda specificamente la garanzia speciale per i vizi dell’opera appaltata, ma risponde all’esigenza di assicurare, in tema di condanna all’adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, che la parte la quale chieda in giudizio l’esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non sia, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l’onere di offrire l’esecuzione della propria prestazione, se le prestazioni debbano essere eseguite contestualmente, ovvero l’onere di dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione, se essa – come avviene per l’appaltatore – preceda l’adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15287 del 31/05/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024).
Ebbene, l’applicazione di tale regola al contratto di appalto, cui pacificamente si estende la disciplina generale
dell’inadempimento del contratto, implica che l’appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto abbia l’onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, ossia di aver eseguito l’opera secondo le prescrizioni stabilite, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito, oggetto della sua pretesa.
Nella specie, è stato escluso che l’assuntore avesse offerto la prova della conformità delle opere al progetto, in conseguenza della mancata produzione del progetto stesso, senza che il computo metrico prodotto dimostrasse alcunché circa la conformità delle opere e neppure circa l’importo richiesto.
Il fatto che il contratto prevedesse la facoltà di realizzare lavori ulteriori (ossia integrativi), in tesi poi realizzati (quali i lavori di realizzazione di un muretto di recinzione, di allacciamento della rete idrica e fognante e di costruzione di un muretto di sostegno), non esonerava affatto l’appaltatore dall’onere di dimostrare la conformità delle opere contemplate nel contratto, nel loro complesso, al progetto iniziale.
E tanto secondo lo stesso dettato del contratto, come evocato, secondo cui l’esecuzione dei lavori avrebbe dovuto essere subordinata alla piena e incondizionata osservanza dei disegni e delle disposizioni impartite nel progetto redatto dal direttore dei lavori, con la possibilità di realizzazione di lavori di quantità (e non già di qualità) ulteriore rispetto a quanto inizialmente pattuito.
Prova adempimento appalto spetta all’appaltatore
3.- Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, in violazione degli artt.
132 c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte territoriale rigettato il gravame senza avere esposto, neppure concisamente, le ragioni di fatto e di diritto che avevano condotto a tale rigetto, rappresentando gli argomenti e l’iter logico seguito per addivenire alla relativa decisione.
Obietta, in proposito, l’istante che l’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi avrebbe reso meramente apparente la motivazione adottata.
3.1.- Il motivo è infondato.
Le argomentazioni esposte dalla sentenza impugnata superano pienamente la soglia del “minimo costituzionale”, consentendo il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020; Sez. 65, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017).
Segnatamente, il rigetto della domanda di condanna al pagamento del compenso residuo preteso è dipeso dall’accertato difetto di prova della conformità delle opere al progetto, in conseguenza della mancata produzione del progetto stesso, oltre che della carenza di alcun riscontro in ordine all’importo aggiuntivo preteso, non supportato neanche dal richiamato computo metrico.
4.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto storico decisivo, per avere la Corte distrettuale mancato di prendere in considerazione quanto indicato nel contratto all’art. 1, da cui sarebbe emerso che i lavori erano stati indicati in linea di massima nel contratto, con la precisazione che, qualora le opere da realizzare fossero risultate di quantità superiore a quella prevista, all’impresa sarebbe stata corrisposta una somma aggiuntiva.
E tanto all’esito della valutazione del computo metrico redatto a cura del direttore dei lavori.
4.1.- Il motivo è infondato.
Si premette che la censura è ammissibile, pur ricadendosi in un’ipotesi di “doppia conforme” ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. vigente ratione temporis (norma ora ripresa dall’art. 360, quarto comma, c.p.c.), poiché il giudizio d’appello è stato instaurato prima dell’11 settembre 2012.
Nondimeno, non sussiste alcuna omissione di fatti decisivi, stante che il giudice dell’impugnazione non ha affatto trascurato che il contratto prevedesse la facoltà di realizzare lavori aggiuntivi, ma ha negato, a monte, la spettanza del compenso integrativo preteso dall’appaltatore alla stregua del difetto di alcun elemento probatorio da cui si potesse ricavare che le opere realizzate fossero conformi al progetto assentito, onere che sarebbe ricaduto sull’assuntore.
Nei termini esposti la censura mira, piuttosto, ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa debitamente esaminati per giungere ad una conclusione diversa, rivalutazione preclusa in sede di legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
5.- In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
Prova adempimento appalto spetta all’appaltatore
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 18 marzo 2026.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2026.
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