Con l’ordinanza della Corte di Cassazione, civile, del 9 aprile 2026, n. 8989, i giudici di legittimità sono intervenuti a chiarire gli effetti della cosiddetta decisione della “terza via” o “sentenza a sorpresa”, ovvero quel caso in cui il giudice fondi la propria decisione su una questione rilevata d’ufficio senza prima averla sottoposta al contraddittorio delle parti.
La Suprema Corte traccia una netta distinzione basata sulla natura della questione sollevata d’ufficio dal giudice:
Questioni di puro diritto: Se il giudice decide in base a una questione esclusivamente giuridica, l’omessa segnalazione alle parti per consentire la discussione non determina la nullità automatica della sentenza. In questo caso, l’assenza di contraddittorio preventivo genera solo un vizio di giudizio (error in iudicando o error in iudicando de iure procedendi). Pertanto, in sede di Cassazione, la sentenza potrà essere annullata soltanto se si dimostra che il giudice ha, in concreto, commesso un errore nell’applicazione o nell’interpretazione della norma giuridica. Se la soluzione in diritto è corretta, il vizio procedurale non invalida la decisione.
Questioni di fatto o miste (fatto e diritto): La situazione cambia radicalmente se la questione rilevata d’ufficio attiene a elementi di fatto. In questa circostanza, la mancata segnalazione preclude attivamente il diritto di difesa. La parte soccombente è quindi legittimata a impugnare la decisione, lamentando che l’omissione le ha impedito di esercitare prerogative fondamentali, come la facoltà di richiedere nuove prove, articolare difese basate sui fatti emersi o, eventualmente, chiedere una rimessione in termini. In tal caso, la violazione del principio del contraddittorio vizia la pronuncia.
In sintesi, il dovere del giudice di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio ha conseguenze diverse a seconda che la “sorpresa” riguardi la pura interpretazione della legge (dove conta la correttezza finale della decisione) o l’accertamento dei fatti (dove è essenziale garantire alle parti la possibilità di difendersi provando il contrario).
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 aprile 2026| n. 8989.
Sentenza a sorpresa valida per questioni di diritto
Massima: La sentenza che decida su una questione di puro diritto, rilevata d’ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (cd. terza via), non è nulla, in quanto da tale omissione può solo derivare un vizio di error in iudicando, ovvero di error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato; qualora, invece, ad essere officiosamente rilevate siano state questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini.
Sentenza Integrale
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REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta da
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere
Dott. PENTA Andrea – Consigliere Rel.
Dott. CORTESI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 3593/2021 proposto da:
Ma.Ca., rappresentato e difeso dall’Avv. An.Fi., come da procura su foglio separato;
– ricorrente –
contro
Lo.Pi. E C. Snc, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Da.Ma., come da procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 653/2020 emessa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta in data 02/12/2020 e notificata il 14/12/2020;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Andrea Penta.
Sentenza a sorpresa valida per questioni di diritto
FATTI DI CAUSA
1. Ma.Ca., ai sensi dell’art. 650 c.p.c., proponeva opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 408/2009, emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 07/08/2009, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della Lo.Pi. E C. Snc, della somma complessiva di euro 11.040,00 per la fornitura ed il montaggio di serramenti ed infissi di alluminio e ferro. La causa veniva proposta dal Ma.Ca. dopo che la società Lo.Pi., al fine di recuperare il credito azionato con il decreto ingiuntivo, aveva avviato la procedura esecutiva iscritta al RG n. 643/2010 con la notifica effettuata in data 11/10/2010 dell’atto di pignoramento presso terzi.
Il giudizio veniva riunito a quello instaurato con l’opposizione all’esecuzione avverso la medesima società Lo.Pi.
2. Con sentenza n. 408/2013 del 07/05/2013, il Tribunale di Caltanissetta dichiarava inammissibile sia l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo (per essere stata proposta oltre il termine di dieci giorni dal primo atto di esecuzione) che l’opposizione alla esecuzione.
3. Sull’impugnazione di Ma.Ca., la Corte d’Appello di Caltanissetta rigettava il gravame, affermando che, prevedendo l’art. 650 c.p.c., al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la proposizione dell’opposizione tardiva decorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e distintamente, al terzo comma, il termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione, il termine stabilito dal terzo comma del succitato articolo non esclude l’operatività di quello previsto dal primo comma, sicché, nella fattispecie, occorreva per l’opponente tenere conto del termine di cui al primo comma (di 40 giorni). Al Ma.Ca., nella specie, era stata consegnata da parte dell’agente postale, non essendo lo stesso presente di persona, alla di lui moglie, la CAD (Comunicazione avviso deposito); che, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, la notificazione doveva intendersi per eseguita nei confronti del notificato decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso delle modalità eseguite dall’operatore postale; che a nulla rilevava che il plico dovesse rimanere giacente presso l’Ufficio postale per il termine di 180 giorni; che, pertanto, l’opposizione era stata tardivamente proposta; che non essendo stata dedotta un’ipotesi di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo (e, comunque, vertendosi in ipotesi di irregolarità, o, a tutto concedere, anche di nullità, della notifica stessa), unico mezzo esperibile era proprio quello della opposizione tardiva ex art 650 del codice di rito.
Sentenza a sorpresa valida per questioni di diritto
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ma.Ca. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.
La Lo.Pi. E C. Snc ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 183, comma 4, c.p.c. e 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non avere la Corte territoriale considerato che con l’appello egli aveva invocato l’errore del primo giudice nel non applicare il principio della postalizzazione e dello sdoppiamento del termine tra notificante e notificato, mentre la Corte aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., giacché non era stata proposta entro 40 giorni dal 18.3.2010 e per avere, una volta rilevata d’ufficio la questione, riservato la causa in decisione senza prima assegnare alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.
1.1. Il motivo non è fondato.
Avuto riguardo all’asserita violazione del contraddittorio a fronte della questione (il mancato rispetto del termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva a d.i. ex art. 650, comma 1, c.p.c.), è sufficiente evidenziare che, da un lato, la questione era già stata sollevata sin dal primo grado (cfr. pagg. 7-8 del controricorso), sicché sulla stessa si era già formato il contraddittorio, e, dall’altro lato, che la stessa è di puro diritto.
Sentenza a sorpresa valida per questioni di diritto
È giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio secondo cui la sentenza che decida su una questione di puro diritto, rilevata d’ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (cd. terza via), non è nulla, in quanto da tale omissione può solo derivare un vizio di error in iudicando, ovvero di error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato; qualora, invece, ad essere officiosamente rilevate siano state questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15037 del 08/06/2018).
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 156, comma 2, c.p.c.), con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per aver la Corte di merito reso una motivazione manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa ed incomprensibile.
3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 650, commi 1 e 3, 116 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la Corte di merito considerato che egli di fatto era stato privato di 27 giorni su 40 per proporre opposizione al d. i. e, quindi, per non aver ritenuto ammissibile l’opposizione tardiva ex art. 650, comma 3, c.p.c.
4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 156, comma, 2 c.p.c.) e 111 Cost., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la Corte d’Appello tenuto conto della incidenza della indisponibilità del plico sul termine ad impugnare ex art. 650, comma 1, c.p.c.
5. I motivi secondo, terzo e quarto, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, sono tutti privi di fondamento.
Rappresenta un principio ormai consolidato quello secondo cui, nel caso di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l’art. 650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizione decorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e distintamente, al terzo comma, il termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione; ne consegue che il termine stabilito dal terzo comma non esclude l’operatività di quello previsto dal primo comma (Cass., Sez. L, Sentenza n. 17759 del 29/08/2011; conf. (Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7560 del 08/03/2022).
Al contempo, è incontestato che, nel caso di specie, trovi applicazione la regola dettata dall’art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l’impugnazione dell’atto notificato. In particolare, allorché dall’avviso di ricevimento prodotto risulti che l’ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l’avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l’atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l’invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l’ufficio, così determinando la compiuta giacenza. In tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l’ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l’ufficio postale, opera la presunzione di cui all’art. 1335 c.c. (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8895 del 18/03/2022).
Sentenza a sorpresa valida per questioni di diritto
Nella fattispecie in esame, l’iter, sul piano cronologico, può essere ricostruito nei seguenti termini:
a) in data 18.9.2009 il plico, contenente il d.i. opposto, è giunto all’ufficio postale competente;
b) l’8.3.2010 la CAD è stata recapitata nelle mani della moglie del destinatario;
c) il 30.3.2010 il plico è stato restituito al mittente;
d) il 27.4.2010 è scaduto il termine ordinario di cui all’art. 650, comma 1, c.p.c.;
e) l’11.10.2010 è stato notificato al Ma.Ca. l’atto di pignoramento presso terzi;
f) in data 29.10.2010 il Ma.Ca. ha notificato l’atto di opposizione a D.L. ex art. 650 c.p.c.
Questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16003 del 13/06/2008) ha già chiarito in passato che l’art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nel prevedere che la notifica si ha per eseguita decorso il termine di dieci giorni dal deposito, prima della modifica da parte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dalla spedizione dell’avviso, in epoca successiva, implicitamente esclude la sussistenza di una nullità nel caso di restituzione del plico al mittente dopo detto termine, ma prima del decorso di quello di giacenza, nel qual caso l’eventuale pregiudizio subito dal destinatario per la conseguente impossibilità di avere effettiva conoscenza del contenuto dell’atto notificatogli, può essere fatto valere, in sede processuale, mediante richiesta di rimessione in termini.
Si rivela, pertanto, congrua dal punto di vista logico-formale e corretta sul piano giuridico l’affermazione della Corte d’Appello a tenore della quale nel caso di specie, “non avendo il Ma.Ca., nonostante la consegna della CAD, ritirato l’atto, una volta decorso il termine di dieci giorni (dalla consegna della cad medesima alla di lui moglie), si può certamente affermare che la notifica si è comunque perfezionata sia per il notificante che per il notificato. A nulla invece rileva quanto affermato dall’appellante che il plico doveva rimanere giacente presso l’Ufficio postale per il termine di 180 gg. (avendo l’Ente poste rinviato al mittente il plico alla fine di marzo), e che lo stesso non ha potuto godere di detto termine in quanto restituito prima, e ciò considerato che il dies a quo perché lo stesso potesse o meno impugnare l’atto oggetto di notifica, decorre sempre e comunque per il notificato dal decimo giorno successivo a quello di consegna della cad”.
Del resto, ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all’art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto (laddove, nel caso di specie, per sua stessa ammissione – cfr. pag. 2 della memoria illustrativa -“all’epoca era possibile prendere cognizione del solo decreto monitorio”) e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta solo ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l’atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20850 del 21/08/2018). Circostanza pacificamente esclusa nel caso in esame.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Sentenza a sorpresa valida per questioni di diritto
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 2.000 per compensi ed Euro 200 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 per cento, IVA e CAP.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 18 marzo 2026.
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2026.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
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