Con l’ordinanza della Corte di Cassazione, civile, n. 8938 del 9 aprile 2026, i giudici di legittimità hanno stabilito una regola cruciale per quanto riguarda il deposito dei ricorsi per cassazione. La Suprema Corte ha chiarito che il deposito dell’atto di ricorso tramite corriere privato, che pervenga alla cancelleria dopo la scadenza del termine di legge indicato dall’art. 369 del Codice di Procedura Civile, deve essere dichiarato improcedibile.
La Corte ha motivato questa decisione specificando che le disposizioni speciali che agevolano la trasmissione di atti tramite il servizio postale ufficiale, e in particolare l’art. 3 della legge n. 59 del 1979, non sono estensibili ad altri mezzi di consegna. Tale articolo, infatti, stabilisce una deroga importante per cui la data di spedizione postale (il timbro) si ha per avvenuta come data di deposito, garantendo l’onere tempestivo anche se l’atto arriva fisicamente dopo la scadenza. La Cassazione ha escluso categoricamente l’applicazione di questa regola ai corrieri privati, per i quali, invece, l’effettivo deposito si perfeziona solo con la ricezione fisica dell’atto da parte della cancelleria. Se tale ricezione avviene oltre il termine, l’adempimento è tardivo e il ricorso è improcedibile.
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 aprile 2026| n. 8938.
Niente “data spedizione” se il ricorso è via corriere privato
Massima: Il ricorso per cassazione, che sia inoltrato a mezzo di corriere privato e pervenga alla cancelleria dopo il decorso del termine indicato dall’art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile poiché le disposizioni in materia di trasmissione di atti a mezzo del servizio postale e, in particolare, l’art. 3 della l. n. 59 del 1979, secondo cui il deposito si ha per avvenuto alla data della spedizione, non sono estensibili agli altri strumenti di consegna.
Sentenza Integrale
Tag/parola chiave: Niente “data spedizione” se il ricorso è via corriere privato-Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) – Deposito di atti – Del ricorso inoltro degli atti a mezzo di corriere privato – Data della spedizione – Irrilevanza – Ricezione di tali atti da parte della cancelleria dopo il decorso del termine ex art. 369 c.p.c. – Procedibilità del ricorso – Esclusione.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. RUBINO Lina – Presidente
Dott. GIRALDI Laura Irene Emilia – Consigliera
Dott. TASSONE Stefania – Consigliera
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Relatore
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 3090-2022 proposto da
CO.ED. A.R.L., in persona del Presidente e legale rappresentate “pro tempore”, con domicilio eletto in Roma, in via Pl.7., presso lo studio legale dell’Avvocato Gi.VI., ma domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Sa.TR.;
– ricorrente –
contro
Ta.It.;
– intimato –
Avverso la sentenza n. 982/2021, della Corte d’Appello di Palermo, depositata in data 17/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/10/2025 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.
Niente “data spedizione” se il ricorso è via corriere privato
FATTI DI CAUSA
1. La.Co. A.r.l. (d’ora in poi, “Co.Ed.”) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 982/21, del 17 giugno 2021, della Corte d’Appello di Palermo, che – accogliendone solo in parte il gravame avverso la sentenza n. 1044/14, del 30 giugno 2014, del Tribunale di Agrigento – ha rideterminato nella minor somma di Euro 13.649,50 l’importo del credito riconosciuto ad Ta.It. verso la Co.Ed., dalla quale pure egli era stato escluso, per inadempienza, con delibera assembleare del 4 ottobre 2002, la cui legittimità è risultata confermata dal giudice amministrativo.
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio da Ta.It. (al quale, stante l’immediata esecutività “ope legis” della suddetta delibera di esclusione, era stato intimato – invano, fino al 21 ottobre 2014, data di esecuzione coattiva del rilascio – di rilasciare l’immobile provvisoriamente assegnatogli), assumendo il medesimo di vantare crediti, verso la Co.Ed., per gli importi di Euro 39.719,60, per la restituzione di ratei di mutuo bancario afferenti l’immobile, di Euro 15.545,34, per il rimborso delle spese anticipate per la costruzione dell’edificio e di Euro 4.145,05, per spese relative a migliorie che asseriva essere state apportate all’immobile.
Si costituiva in giudizio la Co.Ed., innanzitutto per resistere all’avversaria domanda, in particolare deducendo l’irripetibilità dei ratei di mutuo (giacché corrisposti da Ta.It. non in buona fede, ma solo per dimostrare il proprio comportamento adempiente nella pendenza del giudizio amministrativo di impugnazione della delibera di esclusione), oltre che delle spese per migliorie, in quanto statutariamente escluse, al pari di quelle per il funzionamento della Cooperativa. In via di riconvenzione, essa chiedeva, invece, la condanna dell’attore a risarcire il danno da occupazione senza titolo dell’immobile, oltre che al ripristino dello stesso, perché danneggiato.
Istruita la causa anche mediante lo svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio, il primo grado di giudizio si concludeva con una compensazione giudiziale dei rispettivi crediti delle parti. In particolare, in forza della stessa, la Co.Ed. – alla quale il pur riconosciuto risarcimento dei danni, per il mancato utilizzo dell’immobile, era stato denegato, in relazione al periodo nel quale il giudice amministrativo aveva cautelarmente sospeso l’efficacia della delibera di esclusione del socio – veniva condannata a corrispondere a Ta.It. la somma di Euro 28.903,57, oltre ad interessi legali dalla data della sentenza.
Esperito gravame dalla già convenuta, il giudice d’appello l’accoglieva solo in parte, rideterminando in misura minore, rispetto a quanto statuito dal primo giudice, l’importo spettante a Ta.It. Esito al quale perveniva riconoscendo che, nella quantificazione del danno da occupazione “sine titulo”, dovesse tenersi conto del protrarsi della stessa fino all’esecuzione coattiva del rilascio, confermando, invece, la necessità di escludere il periodo nel corso del quale l’efficacia della delibera era stata sospesa dal giudice amministrativo di primo grado.
Niente “data spedizione” se il ricorso è via corriere privato
3. Avverso la sentenza della Corte panormita ha proposto ricorso per cassazione la Co.Ed., sulla base – come detto – di tre motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 cod. civ., in ragione dell’errata e non corretta applicazione del principio di arricchimento senza causa.
Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato l’esclusione, dal computo del danno da occupazione “sine titulo” dell’immobile, del periodo in cui la delibera di esclusione del socio era stata cautelarmente sospesa.
Evidenzia, infatti, la ricorrente che tale delibera era “un atto lecito e legittimo e lo hanno confermato le decisioni delle autorità amministrative” prima, nonché del giudice amministrativo poi; la circostanza che essa non potesse essere eseguita, durante il periodo di sospensione, “non esclude che il Ta.It. ha continuato ad occupare l’immobile in presenza di un atto legittimo che ne escludeva la qualità di socio”. Egli, quindi, “ha continuato ad occuparlo senza titolo”, sicché “ha l’obbligo di indennizzare il proprietario”, altrimenti “si arricchirebbe ingiustificatamente in danno della cooperativa cioè la legittima proprietaria che non ha potuto disporre liberamente del suo bene”.
3.2. Pure il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 cod. civ., in ragione dell’errata e non corretta applicazione del principio di arricchimento senza causa.
Si censura, in questo caso, la sentenza impugnata nella parte in cui “ha confermato l’obbligo della ricorrente di restituire al Ta.It. i ratei di mutuo che egli aveva corrisposto alla banca in pendenza del giudizio dinanzi al TAR”.
Osserva, infatti, la ricorrente che se Ta.It. “avesse pagato alla scadenza i singoli ratei e ciò prima di essere escluso da socio”, la Cooperativa sarebbe stata tenuta a “restituire le somme non potendosi locupletare illegittimamente di un pagamento effettuato in modo corretto ed in buona fede”. Non altrettanto, però, potrebbe dirsi per il pagamento effettuato “in pendenza di un giudizio nel quale si decide della sua morosità e del suo inadempimento”, giacché esso concerneva “ratei arretrati di mutuo di un appartamento” non più suo, che egli aveva l’obbligo di rilasciare e che continuava ad occupare “sine titulo”.
3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. – violazione dell’art. 1590 cod. civ., lamentando omessa pronuncia in relazione alla domanda di riduzione in pristino, ovvero omessa motivazione in relazione ad essa o, comunque, alla richiesta istruttoria di integrazione della consulenza tecnica d’ufficio.
4. È rimasto solo intimato Ta.It.
5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
6. Il ricorrente ha presentato memoria.
7. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
8. Il ricorso è improcedibile.
8.1. Non risulta, infatti, rispettato il termine di venti giorni per il deposito del ricorso, decorrente dalla sua notificazione, stabilito a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 1, cod. proc. civ.
8.1.1. Al riguardo deve, innanzitutto, precisarsi che il deposito del presente ricorso risultava ancora da compiersi “presso la Cancelleria della Corte”, e dunque nelle forme cartacee, ai sensi del previgente testo dell’art. 369, comma 1, cod. proc. civ., vale a dire quello anteriore alle modificazioni apportate dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149. Difatti, tale testo risulta applicabile “ratione temporis” al presente giudizio, in base al combinato disposto dei commi 1 e 5 dell’art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 149 del 2022, essendo stato il presente ricorso notificato in data precedente al 1 gennaio 2023.
Ciò premesso, dalla nota d’iscrizione a ruolo, la data del deposito del ricorso risulta indicata nel 7 febbraio 2022, collocandosi, dunque, oltre venti giorni dopo l’avvenuta notificazione dello stesso, a mezzo “pec”, risalente al precedente 13 gennaio. La medesima nota attesta, altresì, che il deposito avvenne “a mezzo corriere”.
Orbene, dal documento, allegato dal legale della ricorrente alla nota di deposito e presente agli atti del fascicolo telematico, risulterebbe che l’invio del ricorso presso la cancelleria di questa Corte, ai fini del deposito, avvenne – tramite, appunto, il suddetto corriere – il giorno 1 febbraio 2022, e quindi entro il termine di venti giorni dall’avvenuta notificazione.
Tale circostanza, tuttavia, non rende il ricorso procedibile.
Niente “data spedizione” se il ricorso è via corriere privato
8.1.2. Se è vero, infatti, che “ai fini della verifica del tempestivo deposito del ricorso per cassazione, quando il ricorrente si sia avvalso del servizio postale, assume rilievo la data di consegna all’ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, dovendo in tal caso ritenersi che l’iscrizione a ruolo sia avvenuta in tale data, non assumendo rilievo che il plico pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all’art. 369 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 3, sent. 18 gennaio 2016, n. 684, Rv. 638673-01), tale principio non può estendersi all’ipotesi in cui il deposito avvenga a mezzo corriere privato (Cass. Sez. 3, sent. 6 maggio 2020, n. 8513, Rv. 657809-01).
Questa Corte, difatti, ha precisato “che il ricorso per cassazione, che sia inoltrato per spedizione a mezzo di corriere privato, e pervenga alla cancelleria dopo il ricorso (recte decorso) del termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., deve essere dichiarato improcedibile, dato che le disposizioni in materia di trasmissione di atti a mezzo del servizio postale, ed in particolare la norma dell’art. 3 della legge 7 febbraio 1979 n. 59, che ha sostituito l’art. 134 disp. att. cod. proc. civ., secondo cui il deposito si ha per avvenuto alla data della spedizione, non sono estensibili agli altri strumenti di consegna” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 8513 del 2020, cit.; nello stesso senso già Cass. Sez. Lav., sent. 13 febbraio 1991, n. 1465, Rv. 470887-01).
8.1.3. Né, in senso contrario alla declaratoria d’improcedibilità, potrebbe invocarsi l’intervenuta liberalizzazione del servizio postale in attuazione della direttiva unionale n. 2008/6/CE, che ha avuto tra i suoi effetti – in particolare, a seguito di quanto previsto dall’art. 1, comma 57, della legge 4 agosto 2017, n. 124 – la possibilità per operatori privati di procedere alla notificazione anche di atti giudiziari, purché muniti di idonei titoli abilitativi (il difetto dei quali comporta la nullità – e non l’inesistenza – della notificazione; cfr. Cass. Sez. Un., sentenza 10 gennaio 2020, n. 299, Rv. 656575-01). Nella specie, infatti, non è stato documentato, dal ricorrente, il possesso di tale titolo in capo al corriere di cui il medesimo si è avvalso per il deposito del ricorso; condizione, invece, indefettibile perché si potesse – in ipotesi – dare rilievo all’attestazione della data di avvenuta consegna, al suddetto operatore, del plico da depositare presso la cancelleria di questa Corte.
Niente “data spedizione” se il ricorso è via corriere privato
Invero, è proprio la sussistenza di tale titolo abilitativo la circostanza che, per gli operatori privati, “comporta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici”, ciò che assume “particolare valenza proprio con riguardo alle attività di notificazione di atti giudiziari, mediante le quali l’operatore è investito di prerogative inerenti ai pubblici poteri”, sicché il difetto del suddetto titolo “non consente di riconoscere la forza di atto pubblico all’attestazione della data di consegna all’operatore dell’atto processuale da notificare, perché l’operatore che non ne sia munito non è dotato di poteri certificativi” (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 299 del 2020, cit., in particolare i parr. 17.1. e 19.2.; in senso analogo, più di recente, sempre in motivazione, Cass. Sez. 5, ord. 25 marzo 2024, n. 7978).
9. In conclusione, come detto, il ricorso è improcedibile.
10. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasto solo intimato Ta.It..
11. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di improcedibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Niente “data spedizione” se il ricorso è via corriere privato
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 28 ottobre 2025.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2026.
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