L'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Civile, del 2 marzo 2026, n. 4686, offre un rilevante chiarimento in materia di diritti reali e condominio, tracciando i confini applicativi della presunzione di condominialità e definendo con precisione il riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto della pronuncia riguarda la qualificazione giuridica di un locale adibito ad autorimessa situato all'interno del perimetro di un edificio condominiale. La Suprema Corte ha statuito che tale tipologia di immobile non rientra nel novero dei beni comuni tassativamente o esemplificativamente elencati dall'articolo 1117 del Codice Civile (con specifico riferimento al testo applicabile ratione temporis, antecedente alle riforme della Legge n. 220 del 2012). Secondo i Giudici di legittimità, il garage o box auto non può essere considerato intrinsecamente una parte dell'edificio "necessaria all'uso comune".
Di conseguenza, dal punto di vista strettamente processuale e probatorio, si determina un'importante ricaduta: il soggetto (sia esso il condominio o un singolo condomino) che intenda rivendicare o dedurre la natura condominiale di un'autorimessa non può in alcun modo giovarsi della presunzione legale di comunione stabilita dal citato art. 1117 c.c. Al contrario, grava interamente su chi avanza tale pretesa l'onere di fornire la prova piena e rigorosa dell'appartenenza del bene alla collettività dei condomini. Tale dimostrazione non può fondarsi su meri elementi di fatto o logici, ma deve necessariamente passare attraverso l'esame analitico dei titoli d'acquisto originari o dei regolamenti condominiali contrattuali accettati da tutti i partecipanti.
Nel caso specifico sottoposto al vaglio della Suprema Corte, i giudici di merito avevano erroneamente riconosciuto la natura condominiale di un'autorimessa interrata, omettendo di considerare che il locale era stato legittimamente acquistato da un terzo nell'ambito di una vendita all'asta conseguente al fallimento della società costruttrice dell'edificio. In applicazione dell'enunciato principio di diritto, la Cassazione ha dunque cassato la sentenza impugnata, riaffermando la preminenza dei titoli negoziali sulle presunzioni non supportate dalla legge








