RCA copre tutti i responsabili anche non proprietari

L’Ordinanza n. 8904 della Corte di Cassazione, del 9 aprile 2026, ha chiarito un principio fondamentale in materia di assicurazione della responsabilità civile auto (RCA), stabilendo che la copertura obbligatoria si estende a tutti i soggetti responsabili ex art. 2054 c.c. nell’ambito della circolazione di un veicolo, e non solo al proprietario.

La Suprema Corte ha precisato che, secondo l’art. 1904 c.c., nell’assicurazione del ramo danni, l'”assicurato” è il titolare dell’interesse esposto al rischio. Nel contesto della responsabilità civile da circolazione (art. 2054 c.c.), il rischio di impoverimento connesso al dovere di risarcire il danno grava su una pluralità di figure, identificate dall’art. 91 del Codice della Strada: il proprietario, il conducente, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e l’utilizzatore in leasing. Poiché l’art. 122 del Codice delle Assicurazioni prevede che il contratto RCA debba necessariamente coprire la responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., ne consegue che, in assenza di patti derogatori legittimi, tutti i soggetti citati, purché guidino con il consenso del proprietario, sono da considerarsi “assicurati”. Di conseguenza, essi hanno diritto alla copertura assicurativa e sono soggetti all’azione di rivalsa da parte dell’assicuratore ex art. 144, comma 2, del Codice delle Assicurazioni. Con questa pronuncia, la Corte ha esplicitamente rigettato l’orientamento precedente secondo cui il conducente non proprietario sarebbe estraneo al rapporto assicurativo.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 aprile 2026| n. 8904.

RCA copre tutti i responsabili anche non proprietari

 

Massima: Nell’assicurazione della responsabilità civile auto rientrante nel ramo danni, è “assicurato” il titolare dell’interesse esposto al rischio ex art. 1904 c.c.; il rischio di impoverimento connesso al dovere di risarcimento del danno da circolazione (art. 2054 c.c.) grava non solo sul proprietario, ma anche sul conducente, sull’usufruttuario, sull’acquirente con patto di riservato dominio e sull’utilizzatore in leasing (art. 91 cod. strada). Poiché il contratto RCA deve necessariamente coprire la responsabilità di cui all’art. 2054 c.c. (art. 122 cod. ass.), in mancanza di patti derogatori legittimi, tutti i suddetti soggetti – ove guidino con il consenso del proprietario – devono ritenersi “assicurati”, con conseguente diritto alla copertura e soggezione all’azione di rivalsa ex art. 144, comma 2, cod. ass.; non è quindi condivisibile l’orientamento che reputa il conducente non proprietario estraneo al rapporto assicurativo.

 

Sentenza Integrale

 

Tag/parola chiave: RCA copre tutti i responsabili anche non proprietari – Circolazione stradale – Sinistro – Responsabilità civile – Risarcimento danni – Presupposti – Articoli 1917 e 2054 cc – Elementi probatori – Valutazione del giudice di merito – Determinazione del quantum – Parametri – Domanda di manleva – Articolo 2697 cc – Onere della prova – Criteri

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa RUBINO Lina – Presidente

Dott. SIMONE Roberto – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Relatore-Consigliere

Dott.ssa TASSONE Stefania – Consigliera

Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17428/2022 proposto da:

Co.Vi., rappresentato e difeso dagli avv.ti GI.DE. e LU.CA., con domicilio digitale ex lege;

– ricorrente e controricorrente incidentale –

contro

UN.AS. Spa, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’avv. CA.VA., con domicilio digitale ex lege;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e

Ma.Ma.; CU.DE. Srl IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI LECCE n. 1442/2022, depositata il 18/5/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/3/2026 dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI;

RCA copre tutti i responsabili anche non proprietari

RITENUTO CHE

con sentenza resa in data 18/5/2022, il Tribunale di Lecce, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da Ma.Ma. e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta da Ma.Ma. per la condanna della Ge.Am. Srl e di Co.Vi. al risarcimento dei danni subiti dall’attore in conseguenza del sinistro stradale dedotto in giudizio, in occasione del quale il Co.Vi., alla guida della propria autovettura, nel compiere una manovra di retromarcia, investiva il Ma.Ma. provocandogli danni alla persona;

con la stessa decisione, il Tribunale ha giudicato inammissibile la domanda di manleva formulata dal Co.Vi. nei confronti della UN.AS. Spa (quale compagnia assicuratrice dell’autoveicolo condotto dal medesimo Co.Vi. e di proprietà della Ge.Am. Srl), dovendo ritenersi che il conducente, in quanto estraneo al contratto di assicurazione intercorso tra la Ge.Am. Srl e la UN.AS. Spa, non fosse garantito dalla compagnia assicuratrice del mezzo danneggiante, tenuto altresì conto che la domanda di manleva, originariamente proposta dalla Ge., era stata rinunciata (siccome da quest’ultima società non riproposta in sede d’appello), mentre la principale domanda risarcitoria avanzata dal Ma.Ma. non era mai stata espressamente estesa da costui nei confronti della compagnia di assicurazione;

avverso la sentenza d’appello, Co.Vi.propone ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo d’impugnazione;

UN.AS. Spa resiste con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, condizionato all’eventuale accoglimento del ricorso principale, sulla base di due motivi di impugnazione;

Ma.Ma.e la CU.DE. Srl in liquidazione non hanno svolto difese in questa sede;

 

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CONSIDERATO CHE

con l’unico articolato motivo d’impugnazione proposto, il Co.Vi. si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 112, 132 e 106 c.p.c., nonché degli artt. 2054 e 1917 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere il Tribunale di Lecce, in sede di appello, dichiarato inammissibile la domanda di manleva del ricorrente nei confronti della Un.As., nonostante detta domanda di manleva fosse stata tempestivamente proposta in primo grado e specificatamente riproposta in sede di appello dallo stesso Co.Vi., il quale, dopo aver proposto espressamente la domanda di garanzia in primo grado nei confronti dell’assicuratore del veicolo dallo stesso condotto (domanda rimasta assorbita in primo grado, in conseguenza del rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dall’attore), ebbe a riproporre espressamente tale domanda di garanzia, in proprio, in sede di gravame;

il motivo è fondato;

osserva il Collegio come, secondo quanto già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (sulla base di argomentazioni qui integralmente condivise e riproposte al fine di assicurarne continuità), l’assicurazione della responsabilità civile rientri nel ramo danni, e nell’assicurazione contro i danni l”assicurato’ è il titolare dell’interesse esposto al rischio (art. 1904 c.c.). Ma il rischio di impoverirsi connesso al dovere di risarcimento della vittima di un sinistro stradale grava in egual misura sul conducente (art. 2054, commi primo e secondo, c.c.), sul proprietario, sull’usufruttuario, sull’acquirente con patto di riservato dominio (art. 2054, comma terzo, c.c.) e infine sull’utilizzatore in leasing (art. 91 cod. strad.). E, poiché il contratto di assicurazione deve coprire necessariamente la responsabilità “di cui all’art. 2054 c.c.” (così l’art. 122 cod. ass.), deve concludersi che, in mancanza di norme che consentano patti in deroga (ad es. l’art. 15 della Sezione II dell’Allegato al D.M. 11.3.2020 n. 54, che consente la clausola c.d. “di guida esclusiva”), tutti i suddetti soggetti rientrano nella categoria degli ‘assicurati’, alla sola condizione che abbiano guidato il veicolo col consenso del proprietario. Di conseguenza, tutti costoro potranno beneficiare della copertura assicurativa in caso di sinistro e tutti saranno esposti all’azione di rivalsa ex art. 144, comma secondo, cod. ass., quando ne ricorrano i presupposti. In questi termini, il Collegio intende, da un lato, dare continuità all’orientamento ormai consolidato da molti anni in qua (ex aliis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17963 del 20/07/2017; Sez. 3, Sentenza n. 9948 del 20/04/2017; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20766 del 14/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 2505 del 08/02/2005; Sez. 3, Sentenza n. 6862 del 25/05/2000) e, dall’altro, ribadire l’insostenibilità del minoritario orientamento secondo cui il conducente di un veicolo a motore, che sia persona diversa tanto dal proprietario quanto dal contraente dell’assicurazione r.c.a., debba ritenersi “estraneo al rapporto assicurativo”, con la conseguenza che né potrebbe beneficiare della copertura assicurativa (Sez. 3, Sentenza n. 6291 del 13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 3356 del 12/02/2010), né sarebbe esposto all’azione di rivalsa dell’assicuratore (Sez. 3, Sentenza n. 8622 del 29/05/2003). A questo secondo orientamento non può essere data continuità, poiché si fonda su un assunto erroneo: quello secondo cui solo il proprietario d’un veicolo a motore ha l’obbligo di stipulare l’assicurazione della r.c.a. Affermazione, quest’ultima, in contrasto con la chiara lettera dell’art. 122 cod. ass., che addossa il suddetto obbligo a carico di chiunque “metta in circolazione” un veicolo a motore” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 4756 del 22/2/2024, in motivazione parr. 3.2 e 3.3);

deve dunque ritenersi che il Co.Vi. fu senz’altro ‘soggetto assicurato’ da UN.AS. Spa in relazione alla vicenda in esame e, rilevato che lo stesso ebbe ritualmente a proporre domanda di manleva, sia dinanzi al giudice di pace che in appello dinanzi al Tribunale (cfr. le comparse di risposta dello stesso Co.Vi. in primo grado e in appello, ritualmente prodotte in questa sede al fine di ottemperare agli oneri di allegazione del ricorso), la sentenza d’appello, che ha ritenuto inammissibile la domanda di manleva proposta dal Co.Vi., dev’essere cassata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Lecce affinché provveda al riguardo;

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con il primo motivo del ricorso incidentale, UnipolSai Assicurazione censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto comprovato il fatto storico descritto nell’atto di citazione dal Ma.Ma., in contrasto con i contenuti della prova testimoniale acquisita e non potendo desumersi alcun elemento utile, in tal senso, dalla consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso del giudizio;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come la censura illustrata dall’odierna ricorrente incidentale non contenga alcuna denuncia del paradigma dell’art. 2697 c.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie;

sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove’ (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 26739 del 15/10/2024, Rv. 672706 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 – 01);

da qui l’inammissibilità della censura in esame, risolvendosi la stessa nella prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità;

con il secondo motivo, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che fosse rimasta comprovata l’effettiva copertura assicurativa della targa applicata sul mezzo danneggiante al momento del sinistro;

RCA copre tutti i responsabili anche non proprietari

osserva il Collegio, come la censura in esame, in quanto relativa alla questione concernente il rapporto assicurativo rilevante con riferimento al sinistro dedotto in giudizio, debba ritenersi assorbita dall’accoglimento del ricorso principale, attraverso il quale è rimesso al giudice del rinvio il compito di provvedere sulla domanda di manleva proposta dal Co.Vi. nei confronti di UN.AS. Spa;

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del ricorso principale e l’inammissibilità del primo motivo del ricorso incidentale (assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale e assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 24 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2026.

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