Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 marzo 2015, n. 6432 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere Dott....
Categoria: Cassazione civile 2015
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 31 marzo 2015, n. 6468. La responsabilità disciplinare del magistrato deve essere dimostrata concretamente, in particolare va accertato come i fatti addebitati siano in grado di offuscare l’immagine del soggetto e quindi della categoria. Il Ministero della giustizia, quindi, nel ricorso contro una sentenza di assoluzione del Csm non può limitarsi a eccepire una serie di azioni imputabili al magistrato, ma deve dimostrare come quegli elementi possano offuscare la professionalità del soggetto sotto inchiesta
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 31 marzo 2015, n. 6468 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Primo Presidente f.f. Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 aprile 2015, n. 7926. Se l’avvocato esercita extra districtum (ossia se il processo si svolge fuori del circondario del tribunale cui è assegnato) il luogo ove di fatto si trova il suo studio – ancorché, come nella specie, in circondario diverso da quello di appartenenza e rientrante nel circondario del tribunale procedente – non ha rilevanza, incombendo comunque sul professionista, ai sensi dell’art. 82 r.d. cit., l’onere di eleggere domicilio nel capoluogo – non in qualunque comune – del circondario dell’ufficio giudiziario procedente, con l’effetto di consentire altrimenti la notificazione degli atti presso la cancelleria
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 aprile 2015, n. 7926 Svolgimento del processo La Corte di Ancona ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal sig. R.G. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Ascoli Piceno, dopo avere disposto con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso tra il R....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 31 marzo 2015, n. 6552. In tema di verbale dell’assemblea condominiale
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 31 marzo 2015, n. 6552 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria –...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 aprile 2015, n. 7917. La convivenza come coniugi – come situazione giuridica d’ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di 1 matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, ed in quanto connotata da una complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, all’adempimento di doveri ed all’assunzione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, deve qualificarsi siccome eccezione in senso stretto (exceptio juris) opponibile da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall’altro coniuge e, pertanto, non può essere eccepita dal pubblico ministero interveniente nel giudizio di delibazione né rilevata d’ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità – dinanzi al quale, peraltro, non può neppure essere dedotta per la prima volta -, potendo invece essere eccepita esclusivamente, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, dal coniuge convenuto in tale giudizio interessato a farla valere, il quale ha inoltre l’onere sia di allegare fatti e comportamenti dei coniugi specifici e rilevanti, idonei ad integrare detta situazione giuridica d’ordine pubblico, sia di dimostrarne la sussistenza in caso di contestazione mediante la deduzione di pertinenti mezzi di prova anche presuntiva
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 aprile 2015, n. 7917 Svolgimento del processo La Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato l’efficacia della sentenza di nullità del matrimonio concordatario contratto da S.L. e B.C. per esclusione della prole da parte della donna. Alla delibazione si è opposta la B. rilevandone la contrarietà ad ordine...
Corte di Casaszione, sezione III, sentenza 16 aprile 2015, n. 7683. La cancellazione del difensore dall’albo professionale per motivi disciplinari, prevista dall’art. 40, r.d.l. n. 1578/33, è riconducibile, in virtù di interpretazione estensiva, alle ipotesi di cui all’art. 301 c.p.c., in quanto assimilabile a quelle espressamente previste della radiazione e della sospensione; pertanto, ove verificatasi prima della chiusura della discussione – dopo la quale ha, invece, rilevanza ai sensi dell’art. 286, 2 comma, c.p.c. – determina automaticamente l’interruzione del processo, ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. Tale nullità è soggetta al principio generale della conversione delle nullità in motivi di impugnazione e deve, quindi, essere dedotta con l’impugnazione – che assume la funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio – soltanto dalla parte il cui procuratore fu colpito dall’evento interruttivo, in quanto, essendo le norme sull’interruzione del processo volte a tutelare la parte nei confronti della quale si sia verificato detto evento e che dallo stesso può essere pregiudicata, questa è la sola legittimata a valersi della mancata interruzione
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 aprile 2015, n. 7683 Svolgimento del processo 1. Nel 2005 Co.Au. convenne dinanzi al Tribunale di Pordenone: (a) T.F. ; (b) M.G. ; (c) la società Banco Popolare di Verona e Novara soc. coop. a r.l. (che in seguito, per effetto di successive fusioni e incorporazioni, muterà...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 marzo 2015, n. 6403. Ai sensi del terzo comma dell’art. 2855 cod. civ., sono assistiti dal privilegio ipotecario pure gli interessi di qualunque natura – e cioè, non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori – ed al tasso legale via via vigente, maturati successivamente all’annata in corso al momento del pignoramento (ovvero in caso di credito azionato con intervento nel processo esecutivo, al momento di questo) fino alla vendita del bene oggetto di ipoteca
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 marzo 2015, n. 6403 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. BARRECA...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 aprile 2015, n. 7704. Il diritto del trasportato all’integrale risarcimento del danno cdeve errsere richiesto utilizzando come causa petendi la posizione di trasportato; e ciò sia che venga fatto valere il proprio diritto al risarcimento dei danni nei confronti del solo conducente del mezzo sul quale la vittima viaggiava, sia che venga fatto valere nei confronti del conducente del mezzo antagonista, sia, infine, nell’ipotesi in cui si agisca nei confronti di entrambi. In altri termini, il danneggiato deve indicare che, proprio in quanto trasportato, egli ha diritto all’integrale risarcimento e può chiederlo, a sua scelta, a ciascuno dei responsabili.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 aprile 2015, n. 7704 Svolgimento del processo 1. C.C. e Ge. nonché D.E. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Reggio Calabria, G.V. e la SAI Assicurazioni s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni patiti in un sinistro stradale nel quale il motociclo condotto dal D. , di...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 marzo 2015, n. 6401. La risoluzione del contratto per inadempimento a seguito di pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti. Ne consegue che l’obbligo restitutorio relativo all’originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivoluzione monetaria, se non nei termini del maggior danno – da provarsi dal creditore – rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell’art. 1224 c.c.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 marzo 2015, n. 6401 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 marzo 2015, n. 6395. In tema di mutuo di scopo è nullo il contratto se, alla data della stipula, lo scopo era già realizzato. Il mutuo di scopo è lecito fintanto che la realizzazione dello scopo da esso prevista è possibile al momento della conclusione del contratto
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 marzo 2015, n. 6395 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. RUBINO Lina...