In relazione alla denunzia di vizio di motivazione
Articolo

In relazione alla denunzia di vizio di motivazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 febbraio 2024| n. 3787.

In relazione alla denunzia di vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c. p. c., la motivazione apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussiste quando il testo della motivazione pur esistendo in senso materiale, non contenga una effettiva esposizione delle ragioni che hanno portato alla decisione. Più precisamente quando le argomentazioni adottate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico sviluppato dal giudicante alla base del decisum, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Oppure, allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in questo modo, impossibile ogni accertamento sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, e ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare la motivazione e riconoscerla come giustificazione del decisum.

Mancata liquidazione nel provvedimento degli accessori di legge
Articolo

Mancata liquidazione nel provvedimento degli accessori di legge

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 gennaio 2023| n. 2903. Mancata liquidazione nel provvedimento degli accessori di legge In materia di spese di lite, la mancata liquidazione nel provvedimento degli accessori di legge così come l’omessa indicazione delle parti beneficiarie della liquidazione costituiscono errori materiali suscettibili di correzione con l’apposito procedimento di cui agli artt. 287 e...

Articolo

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 1 dicembre 2014, n. 25368. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati non può sottoporre un proprio iscritto ad un procedimento disciplinare per fatti di rilievo penale commessi in un periodo antecedente alla sua iscrizione all'albo. Può però rifiutarne l'iscrizione qualora ritenga che tale comportamento sia incompatibile con i principi della condotta «specchiatissima ed illibata» richiesta per l'esercizio della professione

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 1 dicembre 2014, n. 25368   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Primo Presidente f.f. Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. DI AMATO...

Articolo

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 11 dicembre 2014, n. 26098. In tema di operazioni elettorali riguardanti l'elezione del Parlamento, dall'art. 87 del d.P.R. n. 361 del 1957 (il quale stabilisce, con disposizione attuativa del principio di autodichia delle Camere affermato dall'art. 66 Cost., che è espressamente riservata all'Assemblea elettiva la convalida dell'elezione dei propri componenti, nonché il giudizio definitivo su ogni contestazione, protesta o reclamo presentati ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali ed all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente) si desume che la cognizione di ogni questione concernente le operazioni elettorali, ivi comprese quelle relative all'ammissione delle liste, è affidata alla funzione giurisdizionale esclusiva delle Camere, per il tramite delle rispettive Giunte parlamentari, restando così preclusa qualsivoglia possibilità di intervento in proposito da parte del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 11 dicembre 2014, n. 26098 Svolgimento del processo e motivi della decisione Attraverso il ricorso in esame, il F. spiega: di essere stato candidato all’elezione dei componenti della Camera dei Deputati nella consultazione elettorale del febbraio 2013 al n. 5 della lista denominata Popolo della libertà; nella stessa...

Articolo

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 25 novembre 2014, n. 25012. Nella definizione del proprio compenso, il legale, in accordo con il cliente, può decidere di ancorare percentualmente la parcella al valore dell'affare, ma nel farlo deve rispettare un criterio di «proporzionalità» rispetto all'attività svolta

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 25 novembre 2014, n. 25012   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Sezione Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere Dott. AMOROSO...

Articolo

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 6 novembre 2014, n. 23676. l'istituto dell'impresa familiare risulta incompatibile con la disciplina societaria

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 6 novembre 2014, n. 23676 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. RORDORF Renato – Presidente di Sez. Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere Dott. BERNABAI...

Articolo

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 24 ottobre 2014, n. 22611. La fattispecie prevista dall'art. 2, comma 1, lettera q), del d.lgs. n. 109 del 2006 richiede, quale presupposto per la sanzionabilità dei ritardi, la necessaria concorrenza della reiterazione, della gravità e della ingiustificatezza degli stessi, conformemente alla chiara formulazione letterale della disposizione, con la conseguenza che tali elementi debbono essere contestualizzati alla luce del complessivo carico di lavoro, in riferimento a quello mediamente sostenibile dal magistrato a parità di condizioni, della laboriosità e dell'operosità, desumibili dall'attività svolta sotto il profilo quantitativo e qualitativo, e di tutte le altre circostanze utili che, per loro natura, implicano un tipico apprezzamento di fatto e che, quindi, sono essenzialmente devolute alla valutazione di merito della Sezione disciplinare del C.S.M., non censurabile in sede di legittimità ove assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria

Suprema Corte di Cassazione sezion unite sentenza  24 ottobre 2014, n. 22611 Svolgimento del processo 1. – Il magistrato dr. N.M. , con ricorso dell’8 aprile 2014, ha impugnato per cassazione – deducendo sette motivi di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia e del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sentenza...

Articolo

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 23 ottobre 2014, n. 22550. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati", in base al successivo art. 4, "dalle unità sanitarie locali mediante le Commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295", integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. In proposito questa Corte ha da tempo avuto modo di chiarire come "le controversie in materia di accertamenti sanitari dell'invalidità civile espletati dalle competenti commissioni mediche appartengono al giudice ordinario, come espressamente previsto dall'art. 1, comma ottavo, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, non solo quando il riconoscimento di tale qualità è funzionale all'erogazione delle prestazioni assistenziali di contenuto pecuniario (di cui alle leggi 30 marzo 1971, n. 118 e 11 febbraio 1980, n. 18), ma anche quando l'interessato deduca l'esistenza della propria condizione invalidante ai fini del collocamento obbligatorio a norma della legge 2 aprile 1968, n. 482 (la cui disciplina è ora sostituita da quella recata dalla legge 12 marzo 1999, n. 68), e ciò stante la simmetrica corrispondenza dell'ambito della disposta attribuzione giurisdizionale con quello della competenza delle commissioni mediche, alle quali, ai sensi del comma primo del medesimo art. 1 della legge n. 295 del 1990 (e della successiva legislazione confermativa), è devoluto l'accertamento della condizione di minorazione anche per usufruire di benefici diversi da quelli dell'attribuzione di pensioni, assegni o indennità, ed atteso che tale accertamento è in ogni caso espressione di discrezionalità tecnica e non amministrativa, essendo le dette commissioni prive di poteri autoritativi a cui possa contrapporsi un interesse legittimo del soggetto privato

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza  23 ottobre 2014, n. 22550 Svolgimento del processo A.M.D. , dottore in farmacia, con atto depositato il 18 agosto 2009 impugnò davanti al Tribunale di Isernia, giudice del lavoro, la decisione della Commissione medica di verifica presso la Direzione provinciale dell’INPS di quella città, in forza della quale,...