Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione unite

sentenza 10 novembre 2014, n. 23918

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANTACROCE Giorgio – Primo Presidente f.f.

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Sezione

Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione

Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29332/2008 proposto da:

(OMISSIS), in proprio e quale amministratore della (OMISSIS) Sas, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 249/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 22/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il Procuratore Generale Aggiunto Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso ed il rinvio alla sezione semplice.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, riformando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, rigettava il ricorso di (OMISSIS), presentato in proprio ed in qualita’ di amministratore della (OMISSIS) sas, proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, relativamente a sanzione amministrativa irrogata in ragione dell’impiego di un lavoratore dipendente non risultante da scritture o da altra documentazione obbligatoria.
A base del decisum la predetta Commissione Tributaria Regionale poneva il fondante rilevo secondo il quale il lavoratore sommerso doveva risultare dal libro matricola.
Avverso questa sentenza (OMISSIS), in proprio ed in qualita’ di amministratore della (OMISSIS) sas, ricorreva in cassazione sulla base di tre censure.
Resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate.
La causa veniva assegnata alla sezione lavoro la quale, con ordinanza, la rimetteva a queste Sezioni Unite sul rilievo che ponendosi una questione di giurisdizione, sia pure superabile dal giudicato implicito formatosi sul punto, doveva essere risolta da queste Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che sulla giurisdizione si e’ formato il giudicato implicito.
Infatti, e’ pur vero che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 13 0 del 2008, con la quale e’ stata dichiarata l’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, (come sostituito dalla Legge n. 448 del 2001, articolo 12, comma 2), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tutte le sanzioni irrogate da uffici finanziari, anche quando conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura fiscale, deve escludersi la giurisdizione del giudice tributario in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, articolo 3, comma 3, per omessa registrazione del lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie, con la conseguente devoluzione di tali controversie alla giurisdizione ordinaria (Cass. S.U. 7 luglio 2009 n. 15846 e Cass. S.U. 13 febbraio 2012 n. 1986). E’ altrettanto vero, pero’, che nella specie, essendosi il giudice tributario pronunciato nel merito e non essendovi stata contestazione in appello in punto d’implicita affermazione della giurisdizione l’esame della relativa questione e’ preclusa in sede di legittimita’, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (Cass. S.U. 28 gennaio 2011 n.2067 cit. e Cass. S.U. 11 aprile 2012 n. 5704).
Tanto premesso osservano queste Sezioni Unite che con il primo motivo parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 510 del 1996, articolo 9 bis, convertito in Legge n. 608 del 1996, Legge n. 73 del 2002, articolo 3, comma 3, in relazione all’articolo 360, nn. 3 e 5, formula il seguente interpello; “puo’ considerarsi al nero il lavoratore per il quale non sia ancora decorso il termine per le comunicazioni dell’assunzione Decreto Legge n. 510 del 1996, ex articolo 9 bis, convertito in Legge n. 608 del 1996, l’impiego dei lavoratori sommersi deve essere accertato dalla pluralita’ delle scritture contabili obbligatorie?; il Giudice di merito, puo’ non tenere conto della pluralita’ delle scritture contabili delle aziende, dalle quali risultino versati i contributi per il periodo antecedente all’accertamento, per il solo fatto che il lavoratore non e’ stato registrato sul libro matricola?”.
Il motivo e’ infondato.
Questa Corte ha gia’ chiarito che, in tema di sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, la Legge 23 aprile 2002, n. 73, articolo 3, comma 3, letto in combinato disposto con il Decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510, articolo 9 bis, (convertito in Legge 28 novembre 1996, n. 608), impone che l’iscrizione del lavoratore nel libro paga e matricola debba avvenire contestualmente all’atto di assunzione; in difetto, consegue automaticamente l’applicazione della sanzione, rimanendo irrilevante, a tali fini, che la registrazione venga effettuata in epoca successiva a quella dell’effettivo impiego del lavoratore, diversamente ricorrendo una non prevista sanatoria (Cass. 10 maggio 2013 n. 11186).
Del resto va ribadito che la sanzione irrogata, nella specie, riguarda la mancata iscrizione dell’assunzione nel libro paga e matricola (Cass. 10 maggio 2013 n. 11186 cit.) e non altri adempimenti connessi all’instaurazione di un rapporto di lavoro.
Con la seconda censura parte ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della Legge n. 73 del 2002, articolo 3, comma 3, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 2005, pone il seguente quesito: “ai fini dell’irrogazione della sanzione prevista dalla Legge n. 73 del 2002, e’ necessario, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 144/2005, tenere in considerazione l’effettivo inizio del rapporto di lavoro?”.
La censura e’ infondata.
Queste Sezioni Unite, difatti, hanno gia’, sancito, e qui va ribadito, che in tema di sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, si presume, in difetto di prova contraria – ammessa a seguito della sentenza n. 144 del 2005 della Corte Costituzionale e il cui onere e’ a carico del datore di lavoro – che il rapporto di lavoro decorra dal primo gennaio dell’anno dell’accertamento e non dal giorno di quest’ultimo (Cass. S.U., 3 novembre 2009 n. 23206).
Con la terza critica parte ricorrente, allegando violazione e falsa applicazione degli articoli 2700 e 2700 c.c., articola il seguente interpello: “il Giudice dell’Appello, puo’ non tenere conto delle dichiarazioni rese dal lavoratore in sede d’ispezione, contenute nel PVC ed in esso trascritte dallo stesso funzionario, se non suffragate da ulteriori elementi probatori?”; le dichiarazioni rese dal lavoratore, attesa la natura documentale e il divieto di prova testimoniale nel processo tributario, costituiscono mezzo di prova autosufficiente?”.
La critica e’ infondata.
Invero vi e’, oltre alla considerazione che parte ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non trascrive nel ricorso il teso delle dichiarazioni rese dal lavoratore impedendo in tal modo qualsiasi sindacato di legittimita’ anche sulla decisivita’ di dette dichiarazioni, altresi’ il rilievo che, secondo giurisprudenza della Cassazione, pienamente condivisa da queste Sezioni Unite, in tema di sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, non e’ sufficiente a provare la data di inizio del rapporto di lavoro la dichiarazione del dipendente di essere stato assunto lo stesso giorno dell’accertamento (Cass. 10 febbraio 2012 n. 1960).
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ liquidate euro 3500,00 per compensi oltre spese ed accessori prenotati a debito.

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