Mancata liquidazione nel provvedimento degli accessori di legge

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 gennaio 2023| n. 2903.

Mancata liquidazione nel provvedimento degli accessori di legge

In materia di spese di lite, la mancata liquidazione nel provvedimento degli accessori di legge così come l’omessa indicazione delle parti beneficiarie della liquidazione costituiscono errori materiali suscettibili di correzione con l’apposito procedimento di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. Difatti l’omissione riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi. In tal modo non si incide né sul processo volitivo o valutativo del giudice né sulla sua decisione interpretativa.

Ordinanza|31 gennaio 2023| n. 2903. Mancata liquidazione nel provvedimento degli accessori di legge

Data udienza 11 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: PROCEDIMENTO CIVILE – PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE – PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE (IN GENERE)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez.

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5431-2022 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
– ricorrente –
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
-ricorrenti successivi –
contro
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI, (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 3572/2022 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 4/02/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/10/2022 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Mancata liquidazione nel provvedimento degli accessori di legge

RILEVATO

che:
1. l’ordinanza n. 3572/2022, oggetto del ricorso per correzione di errore materiale, nell’ambito del contenzioso elettorale contro la proclamazione del Presidente della Regione Sardegna e degli eletti, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), resistito con autonomi controricorsi dal Consiglio Regionale della Sardegna, da (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
2. con i presenti separati ricorsi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedono la correzione dell’errore materiale asseritamente contenuto nella parte dispositiva della suddetta ordinanza in cui sono stati omessi non solo l’ordinario richiamo agli accessori di legge ma anche l’indicazione “per ciascuno dei resistenti” (o similari) idonea a rendere effettivo il rimborso di tali spese considerato che, nella specie, i resistenti erano tredici, la cui tutela era suddivisa in sette collegi difensivi differenti;
rilevano che nell’ipotesi in cui l’importo liquidato debba essere diviso in sette collegi difensivi differenziati, spetterebbero Euro 323,00 a ciascun ricorrente oppure Euro 600,00 a ciascun collegio difensivo, al di sotto di qualunque parametro;
3. nessuna delle altre parti ha svolto attivita’ difensiva;
4. i ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno anche depositato memorie.
CONSIDERATO
che:
1. va preliminarmente disposta la riunione dei separati ricorsi aventi ad oggetto la medesima correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 3572/2022;
2. questa Corte di legittimita’, in tempi recenti, superando un differente precedente orientamento, ha affermato che, in materia di spese di lite, la mancata liquidazione nel provvedimento degli accessori di legge, cosi’ come l’omessa indicazione delle parti beneficiarie della liquidazione, costituiscono errori materiali suscettibili di correzione con l’apposito procedimento di cui agli articoli 287 c.p.c. e ss. (cosi’ Cass. 11 dicembre 2020, n. 28323);
il suddetto recente orientamento si colloca nel solco di quanto affermato da Cass., Sez. Un., 21 giugno 2018, n. 16415 (poi ripresa da Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 20354);
nella richiamata decisione e’ stato ritenuto che alla mancata liquidazione delle spese di lite in favore di una parte controricorrente si puo’ porre rimedio mediante la procedura di correzione materiale (sub specie di correzione integrativa), in tal modo coprendosi il vuoto di tutela, rispetto all’omessa regolazione delle spese, che altrimenti si produrrebbe con riguardo alle sentenze della Corte di cassazione;
si e’ evidenziato che, in tal caso, riguardando l’omissione riscontrata una statuizione di natura accessoria ed a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi, quale strumento per eliminare la disarmonia tra la manifestazione esteriore costituita dal documento sentenza e quanto poteva e doveva essere statuito ex lege, non si viene ad incidere, modificandolo, ne’ sul processo volitivo o valutativo del giudice, ne’ sulla sua decisione di interpretazione che – corretta o errata che sia – sia stata posta a fondamento della pronuncia finale sul thema decidendum, se non per il rilievo della soccombenza;
essa e’, dunque, necessaria ed obbligatoria, in quanto prevista per legge, dato che l’articolo 91 c.p.c., comma 1, dispone che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare, tanto che la condanna al pagamento delle spese processuali deve essere emessa d’ufficio dal giudice, anche in mancanza di un’esplicita richiesta della parte vittoriosa;
al fine di evitare ulteriori dubbi e’ stato precisato che la parte motiva della sentenza deve contenere la statuizione che pone le spese a carico del soccombente, perche’ solo in tal caso la divergenza fra la motivazione, che regola il carico delle spese fra le parti, ed il dispositivo, in cui e’ stata omessa (in tutto o in parte) la liquidazione delle stesse, rientra nella statuizione principale, e la divergenza non da’ luogo a contrasto, insanabile fra motivazione e dispositivo, che escluderebbe la procedura di correzione di errore materiale;
3. nel caso di specie si evince dall’ordinanza n. 3572/2022 (v. pag. 4) che al ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano resistito con autonomi controricorsi le seguenti parti: 1) il Consiglio regionale della Sardegna; 2) (E ALTRI OMISSIS)
si evince, altresi’ (pag. 10) che, stante l’inammissibilita’ del ricorso, “le spese seguono la soccombenza”;
4. e’ evidente che l’indicazione contenuta nella parte dispositiva di una liquidazione delle spese in Euro 4.200,00 senza che sia specificato se trattasi di liquidazione in favore, congiuntamente, di tutte le sopra specificate sette parti controricorrenti si risolve in una omessa liquidazione di tali spese per ciascuna delle suddette parti;
eguale errore emendabile con la procedura di correzione (integrativa), per le medesime ragioni sopra evidenziate, e’ quello afferente alla omessa indicazione degli accessori e della percentuale delle spese forfettarie (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio) rimborsabili, ai sensi della L. n. 247 del 2012, articolo 13, comma 10, e del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 2 nella misura di regola spettante;
5. in conclusione i ricorsi ex articolo 391-bis c.p.c. vanno accolti e va disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 3572/2022 nel senso che le spese vanno liquidate in Euro 4.200,00 per ciascuna delle parti controricorrenti, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%;
6. infine, nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli articoli 287 e 391-bis c.p.c. non e’ ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (v. Cass., Sez. Un., n. 9438/2002; Cass. n. 21213/2013; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 12184/2020);
7. non e’ soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errori materiali, il che rende inapplicabile il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie disponendo la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte a Sezioni Unite n. 3572/2022 nel senso che la’ dove, nella parte dispositiva, e’ scritto “condanna i ricorrenti, in solido, alle spese, liquidate in Euro 4.200,00” deve intendersi “condanna i ricorrenti, in solido, alle spese, liquidate in Euro 4.200,00 per ciascuna delle parti controricorrenti, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%”.
Ordina la conseguente annotazione sull’originale della detta ordinanza della correzione cosi’ disposta.

 

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