Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 ottobre 2014, n. 22573. La delimitazione dell'ambito di esperibilità dell'azione ex art. 2395 cod. civ.: se il danno lamentato costituisce solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, si è al di fuori dell'ambito di applicazione della richiamata disposizione codicistica in quanto la medesima esige che il danno abbia investito direttamente il patrimonio del socio o del terzo.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 ottobre 2014, n. 22573 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21847. Il titolare di un marchio, dopo aver contrassegnato il suo prodotto ed averlo immesso sul mercato, ovvero dopo aver consentito (attraverso, ad esempio, un contratto di licenza) che altri vi apponesse il segno e lo commercializzasse, non puo' impedire che il cessionario ne usi secondo le proprie scelte ne' puo' opporsi alla circolazione in Italia del prodotto precedentemente messo in commercio da lui stesso (o da soggetti a cio' legittimati) in un paese dell'Unione Europea (verificandosi, in tal caso, il fenomeno del cosiddetto esaurimento del marchio), ma puo', per converso, opporsi all'importazione di prodotti provenienti da un paese extracomunitario e contrassegnati (anche legittimamente) con il suo marchio, sempre che egli, ovvero altro soggetto da lui legittimato, dopo aver contrassegnato il suo prodotto ed averlo immesso sul mercato, non abbia consentito alla introduzione ulteriore di quei beni nel mercato europeo

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 15 ottobre 2014, n. 21847 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere Dott....

Cassazione, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21854
Articolo

Cassazione, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21854

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 15 ottobre 2014, n. 21854 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 novembre 2014, n. 23432. L'art. 16 preleggi, nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente, dev'essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua dell'art. 2 Cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili. Pertanto allo straniero, che sia o meno residente in Italia, è sempre consentito (a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità) domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana, siano tenuti a risponderne, ivi compreso l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli od il Fondo di garanzia per le vittime della strada

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 4 novembre 2014, n. 23432   Motivi della decisione Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 della Costituzione, 16 delle preleggi, parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha trascurato che l’art.16 delle...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 ottobre 2014, n. 22280. Nessun risarcimento a carico dell'Inail per il dipendente che sul luogo di lavoro scivoli su una matita riportando lesioni permanenti del 67%. La sua attività, infatti, non l'ha esposto ad alcun particolare rischio tale da poter chiamare in causa la copertura assicurativa

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 21 ottobre 2014, n. 22280 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. LORITO Matilde...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 ottobre 2014, n. 22289. Anche nel contratto di lavoro a progetto, il nomen iuris del negozio intervenuto tra lavoratore e datore di lavoro, pur rappresentando uno degli elementi di valutazione ai fini dell'accertamento della natura subordinata o autonoma del rapporto, non assume alcun valore decisivo ed assorbente

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 21 ottobre 2014, n. 22289   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere Dott. PATTI...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 25 settembre 2014, n. 20231. Sia allorquando le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, abbiano simulatamene dichiarato di volere un diverso rapporto lavorativo al fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia, sia nel caso in cui l'espressione verbale abbia tradito la vera intenzione delle parti, sia infine nell'ipotesi in cui, dopo avere voluto realmente il contratto di lavoro autonomo, durante lo svolgimento del rapporto le parti stesse, attraverso fatti concludenti, mostrino di aver mutato intenzione e di essere passate ad un effettivo assetto di interessi corrispondente a quello della subordinazione, il giudice di merito, cui compete di dare l'esatta qualificazione giuridica del rapporto, deve attribuire valore prevalente al comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto stesso. Tale conclusione deriva dal principio che è stato chiamato dell`indisponibilità del tipo contrattuale", più volte affermato dalla Corte costituzionale, ad avviso della quale "..non è consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento… " e "…a maggior ragione non sarebbe consentito al legislatore di autorizzare le parti ad escludere, direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l'applicabilità della disciplina inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità di esecuzione propri dei rapporto subordinato". Nel caso di specie, il fatto che il rapporto di lavoro subordinato fosse stato regolarizzato per cinque ore al giorno non escludeva pertanto di per sé la possibilità di ritenere che esso si fosse svolto con orario pieno

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO sentenza 25 settembre 2014, n. 20231   Svolgimento del processo Con la sentenza non definitiva n. 829 del 2010 la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo, accertava che F.F. aveva svolto attività di lavoro subordinato per 40 ore settimanali in favore di...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 ottobre 2014, n. 22352. In tema di locazione di immobili, la valutandone relativa alla configurabilita' o meno del danno da ritardato rilascio di immobile va effettuata, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza di una favorevole occasione di vendere o di locare l'immobile, con valutazione prognostica ex ante in cui si consideri se, in mancanza del ritardo nella riconsegna, il proprietario avrebbe potuto secondo la regolarita' causale concludere l'affare . Non puo' procedersi, accolto il ricorso, alla decisione nel merito della controversia ex articolo 384 c.p.c., comma 2, recependo la quantificazione dei danni effettuata dal giudice di primo grado, in quanto la determinazione del danno da ritardo nella riconsegna di un immobile, che faccia perdere una occasione di vendita favorevole, non e' automaticamente corrispondente, e come tale determinabile con semplice operazione aritmetica, alla differenza tra quanto si sarebbe potuto guadagnare cogliendo l'occasione favorevole e quanto effettivamente guadagnato, dovendo tenersi conto per la sua quantificazione di diversi fattori, quali l'andamento del mercato, che fanno parte della valutazione del giudice di merito.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 ottobre 2014, n. 22352 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 ottobre 2014, n. 22044. L'articolo 345 c.p.c., comma 3, nel subordinare l'ammissione di nuovi mezzi di prova in grado d'appello alla condizione che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero, in via alternativa, che la parte dimostri di non averli potuti proporre in primo grado per causa ad essa non imputabile, stabilisce sul piano generale il principio dell'inammissibilita' di mezzi di prova "nuovi", cioe' di mezzi di prova la cui ammissione non sia stata richiesta in precedenza. Il requisito dell'indispensabilita' prescritto dall'articolo 345, comma 3, cit. costituisce infatti un quidpluris rispetto a quello della rilevanza, cui l'articolo 184 c.p.c., comma 1, (nel testo, applicabile ratione temporis al giudizio in esame, anteriore alle modificazioni introdotte dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 355, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80) condiziona in via generale l'ammissione dei mezzi di prova, presupponendo che, in quanto di per se' sufficiente a provocare un ribaltamento della decisione, il mezzo istruttorio sia dotato di un'influenza causale piu' incisiva rispetto a quella che le prove dedotte o prodotte in primo grado hanno sulla decisione finale della controversia

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 ottobre 2014, n. 22044 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere...