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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 novembre 2014, n. 24001. Non vi è alcuna possibilità di veder riconosciuta nell'ordinamento italiano la maternità surrogata – la cd. pratica dell'utero in affitto – condotta all'estero. Da tale divieto discende necessariamente la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, ed il suo collocamento presso un'altra coppia

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 novembre 2014, n. 24001   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 novembre 2014, n. 24838. Il principio per cui il comodatario ha il diritto alla prosecuzione del rapporto per tutto il tempo per cui si protraggano le esigenze familiari si riferisce ai casi in cui sia certo ed inequivocabile che il rapporto abbia avuto origine in vista di una tale destinazione: ma nessuna prova del genere è stata menzionata dalla sentenza di appello. Con il contratto di comodato, il proprietario concede gratuitamente a terzi il diritto di uso del bene proprio e che, soprattutto quando si tratti di un immobile, la sussistenza di un'effettiva volontà di assoggettare il bene a vincoli e a destinazioni d'uso particolarmente gravosi – qual è quello di cui qui si tratta – non può essere presunta, ma deve essere positivamente accertata. Nel dubbio, va adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo, considerato anche il sospetto ed il disfavore con cui l'ordinamento considera i trasferimenti gratuiti di beni e di diritti sui beni. Deve essere invece interpretata ed applicata con larghezza la norma che autorizza il comodante a chiedere la restituzione del bene concesso gratuitamente in uso: soprattutto, quando si tratti di bene immobile e quando vengano prospettate esigenze abitative personali: per di più facenti capo ad una persona anziana, sola e bisognosa di cure; per di più a fronte di un'utilizzazione gratuita già protrattasi per anni.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 21 novembre 2014, n. 24838 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 7 settembre 2009 V.A.M. ha chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare risolto il contratto di comodato avente ad oggetto un appartamento in Roma, di sua proprietà, che nel 1996 aveva lasciato in uso al figlio,...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 novembre 2014, n. 24939. In tama di applicazione dell'art. 7, 8 comma, 2 periodo del Codice della strada. La norma richiamata impone ai Comuni l'obbligo di individuare, in parte delle aree destinate a sosta con dispositivi di controllo della durata o nelle immediate vicinanze delle stesse, adeguati spazi destinati a parcheggio non soggetto alle limitazioni suddette. Tale dovere, tuttavia, può subire deroghe ove ricorra una qualsiasi tra le ipotesi elencate dalla disposizione in esame. La deroga all'obbligo di istituzione di zone di sosta libere, nel caso di specie, appare ampiamente motivata dalla qualificazione della via delle accertate infrazioni quale strada satura. La scelta discrezionale compiuta, quindi, è sorretta, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241/1990, da un'adeguata motivazione, idonea ad escludere qualsiasi vizio di violazione di legge. Alla luce di ciò, la contestazione delle scelte di merito compiute dal Comune nell'individuazione delle aree di cui sopra sono inammissibili in sede di legittimità. Ne consegue che la censura effettivamente mossa concerne non tanto la presunta sostituzione della Corte Distrettuale all'amministrazione comunale nella valutazione della sussistenza di ragioni idonee alla deroga in esame, quanto, piuttosto, il mancato svolgimento da parte del giudice a quo, in contrasto con il giudice di prime cure, di un sindacato sugli apprezzamenti di merito effettuati dall'amministrazione comunale. Tuttavia, il riconoscimento in capo all'Autorità Giudiziaria Ordinaria di un potere di sindacato incidentale dei provvedimenti amministrativi limitato alla mera legittimità, e non anche esteso al loro merito, osta all'accoglimento della doglianza proposta.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 novembre 2014, n. 24939 Considerato in fatto M.E. e C.G. , ciascuna con più separati ricorsi regolarmente notificati e depositati dinanzi all’Ufficio di Giudice di Pace di Trento, proponevano opposizione avverso più Verbali di Accertamento elevati dalla Polizia Municipale di Trento, nei quali si contestava loro la...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 novembre 2014, n. 24934. In tema di ricusazione e nell'ambito del procedimento di cassazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., non sussiste l'obbligo di astenersi del presidente che ha fissato l'adunanza in camera di consiglio ex art. 375 cod. proc. civ. e del relatore se, con riferimento alla relazione, redatta ai sensi del citato art. 380-bis dal consigliere nominato ex art. 377 cod. proc. civ., le parti private o il P.M. sostengano l'erroneità delle considerazioni in essa svolte, in quanto detta relazione non riveste carattere decisorio e neppure può considerarsi un'anticipazione del giudizio da parte del consigliere relatore (per di più del collegio, che procede all'esame del ricorso soltanto in un momento successivo), svolgendo il relatore un'attività non diversa da quella del giudice istruttore in applicazione dell'art. 182 cod. proc. civ. Eslusa l'ammissibilità dell'ulteriore istanza di ricusazione, rivolta ora nei confronti dei magistrati trasmessa a mezzo fax. Infatti, nel giudizio di Cassazione l'art. 366, ultimo comma, cod. proc. civ., ammette che possano aver luogo a mezzo fax soltanto le comunicazioni da parte della cancelleria e le notificazioni tra i difensori, di cui agli artt. 372 e 390 cod. proc. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  24 novembre 2014, n. 24934 Svolgimento del processo Con memoria — datata 17.9.14 in vista dell’adunanza in camera di consiglio del 23.9.14 – ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. in merito alla relazione redatta sul ricorso da lei proposto nei confronti del Fallimento F.lli Bernardi snc e...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 novembre 2014, n. 24847. in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID), le affermazioni confessoríe sottoscritte dal conducente nel modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario dei veicolo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 novembre 2014, n. 24847 Svolgimento del processo Il Tribunale di Nicosia ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda di risarcimento danni proposta da P.A. nei confronti di P.M., R.M. e Milano Assicurazioni, rispettivamente proprietario, conducente e assicuratore dell’autovettura che asseritamente gli aveva procurato...